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Lo spamming a fini di profitto è un reato
Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali
Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla
legge. Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di
profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato
all’autorità giudiziaria. Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la
reclusione. La normativa sulla privacy non permette di utilizzare indirizzi di
posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o
pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del
messaggio e l’indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi
per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto in chiara evidenza i
profili penali tornando ad occuparsi con un provvedimento generale del fenomeno
dello spamming, cioè dell’invio massiccio ed indiscriminato di messaggi
pubblicitari non richiesti, che interessa singoli utenti Internet e piccole e
medie imprese costrette a sopportare vari costi. Oltre a rappresentare una
fastidiosa intrusione, lo spamming comporta infatti ingenti spese, in termini di
tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica, di misure organizzative
e tecnologiche per contrastare virus, tentate truffe, messaggi e immagini
inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità a volte
aggressiva e insistente.
Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l’attività
illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune all’autorità
giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha
adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all’invio in
Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento
della recente direttiva europea avvenuto con il Codice in materia di protezione
dei dati personali da poco pubblicato decreto legislativo n. 196/2003, in
www.garanteprivacy.it).
Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali
senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere presente che:
è necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano
dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su
Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo,
come per l’invio di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi
partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di
abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su
siti web di soggetti privati o di pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi
e-mail, insomma, non sono “pubblici” nel senso corrente del termine;
il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed
utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano
effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati
dopo l’invio dei messaggi;
il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo
averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali
verranno usati: vale dunque la regole dell’opt-in, cioè del accettazione
preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);
non è ammesso l’invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l’indicazione
della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. E’ comunque
opportuno indicare nell’oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o
commerciale;
chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far
valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del
consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati
dall’archivio etc.);
chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad
accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia
effettivamente prestato il proprio consenso all’invio di materiale
pubblicitario;
la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o
di chi è contrario (le cosiddette “black list”) non deve comportare oneri per
gli interessati.
L’autorità ha disposto per un’ampia serie di destinatari un ulteriore divieto
dell’attività, già illecita in base alla legge, indicando alcune modalità per
tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all’autorità giudiziaria
penale o in caso di e-mail provenienti dall’estero.
Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla “multa”, in
particolare per omessa informativa all’utente (fino a 90mila euro); alla
sanzione penale qualora l’uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di
trarne per sé o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno
(reclusione da 6 mesi a 3 anni). E’ prevista anche la sanzione accessoria della
pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell’ordinanza amministrativa
di ingiunzione.
Ulteriori conseguenze possono riguardare l’eventuale risarcimento del danno e le
spese in controversia giudiziaria o amministrativa.
Il provvedimento
del Garante è consultabile sul sito www.garanteprivacy.it
9 settembre 2003
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