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Contributi alle PMI per
l'acquisto di apparecchiature
informatiche:
le
cause per le quali non è ancora possibile presentare le domande:
La prima riguarda una modifica
normativa all'articolo 52 comma 54 della legge 28 dicembre 2001, n.448 in corso
di approvazione.
Detta modifica contenuta nel ddl
2031-bis-b " misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza" , attualmente all'esame
conclusivo della Camera, mira esclusivamente a semplificare la gestione
contabile dell'intervento agevolativo in questione, prevedendo che le risorse
previste per la sua attivazione vadano a carico della sezione fuori bilancio
istituita con l'articolo 11 della 449/97.
L'approvazione del DDL e quindi
della modifica suddetta avverrà entro il mese di novembre.
Più complessa è la questione
che riguarda il Regolamento per la concessione delle agevolazioni.
Il Consiglio di Stato,
esaminando il Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione
dell'intervento, ha infatti formulato un rilievo obiettando che a seguito della
riforma del Titolo V della Costituzione la competenza all'attivazione della
norma debba essere Regionale e non del Ministero delle Attività produttive.
Su tale problema è in corso un
carteggio tra Ministero delle attività produttive e Presidenza del consiglio
dei ministri.
TESTO
Agevolazione concessa alle
piccole e medie imprese e consta in un contributo in conto impianti pari al 40%
del costo ammissibile dei beni, con un limite di € 1.050,00 per ogni apparecchio
acquistato.
Il Ministero per le attività produttive ha messo a punto un Regolamento recante
norme per la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie
imprese commerciali per l'acquisto di apparecchiature informatiche collegabili
ad Internet ai sensi dell'art. 52, comma 54, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
Come si ricorderà tale legge prevede, per favorire l'adeguamento della rete
distributiva alle nuove tecnologie, l'istituzione presso il Ministero delle
Attività Produttive di un Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva
delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione per l'anno 2002, di
15 milioni di euro.
Il regolamento in questione determina le modalità di accesso al fondo, i
soggetti beneficiari e le procedure per la richiesta dei fondi.
In dettaglio si elencano i principali contenuti del Regolamento.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al
dettaglio, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché
quelle disciplinate dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sulla
diffusione della stampa periodica.
a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che
esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale.
Esercita l'attività di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista
merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche
o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. In
particolare esercita l'attività di commercio su aree pubbliche l'impresa, munita
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e
bevande su aree pubbliche.
b) si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui
gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una
superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali
imprese debbono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui alla
legge 25 agosto 1991, n. 287.
2. Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri
fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di
quanto disposto dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997 .
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, e di eventuali altre imposte e
tasse, dei costi di imballaggio e di trasporto, relative all'acquisto di
apparecchi nuovi, collegabili a Intemet quali strumenti polifunzionali in grado
di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi.
Le spese medesime devono essere integralmente fatturate a partire dalla data di
pubblicazione del presente regolamento. Non sono ammissibili le spese fatturate,
anche parzialmente, anteriormente a detto termine.
Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni, possono essere effettuati,
oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con
riserva della proprietà (art.1523 C.C.), ovvero tramite operazioni di locazione
finanziaria.
I beni acquistati ammessi alle agevolazioni devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni di bilancio dell'impresa.
Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero
utilizzati nell'unità locale indicata nel modulo di domanda per un periodo di
tre anni dalla data di concessione delle agevolazioni. Qualora l'impresa intenda
utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo alla data di
concessione delle agevolazioni, presso un'altra unità locale dell'impresa
stessa, deve dame comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura presso la quale è stata presentata la domanda, pena la revoca delle
agevolazioni.
Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente
punto 2.5 l'impresa potrà trasferire i beni agevolati dall'unità locale
interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la durata della chiusura
dell'unità locale. In tal caso l'impresa dovrà comunicare alla Camera di
commercio competente nei termini previsti dal precedente punto 2.5 a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo ed il periodo di trasferimento.
Tipologia e misura dell'agevolazione
L'agevolazione concessa consiste in un contributo in conto impianti determinato
nella misura del 40% per cento del costo ammissibile dei beni, fino ad un tetto
massimo di euro 1.050 per ciascuno apparecchio acquistato.
2. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità ed i criteri degli
aiuti de minimis, di cui al regolamento n. 69/2001 della Commissione europea
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L/10 del 13 gennaio
2001 che prevede l'importo massimo di euro 100.000 di aiuti complessivi a titolo
"de minimis" ottenibili dalle imprese nel periodo di tre anni. .
Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni
Il Ministero delle Attività Produttive per l'espletamento delle attività
finalizzate alla concessione delle agevolazioni e delle successive verifiche si
avvale, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La domanda per la richiesta delle agevolazioni, in regola con l'imposta di bollo
e sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 deve essere
presentata, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella
quale è situata la sede legale dell'impresa, utilizzando esclusivamente, anche
in fotocopia, lo schema approvato con decreto del Ministro delle Attività
Produttive che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo
decreto il Ministro delle Attività Produttive individua altresì l'eventuale
documentazione da allegare alla domanda e fissa i termini per la presentazione
delle domande che pertanto potranno essere trasmesse solo dopo tale data.
Il Ministero delle Attività Produttive, avvalendosi delle Camere di commercio,
accerta ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, esclusivamente la completezza e la regolarità delle richieste e
controllate le disponibilità finanziarie, ordina, in appositi e distinti elenchi
secondo l'ordine cronologico di spedizione le domande validamente pervenute nei
termini fissati ai sensi del comma 2 e trasmesse da ciascuna Camera di
commercio.
Con cadenza quindicinale il Ministero comunica alle imprese interessate
l'avvenuta concessione dell'agevolazione; nei successivi trenta giorni è
effettuata la relativa erogazione.
Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale
delle agevolazioni in favore delle domande aventi la stessa posizione nei
rispettivi elenchi, il Ministero delle Attività Produttive applica una riduzione
percentuale in eguale misura.
Il Ministero delle Attività Produttive rende nota la data dell'accertato
esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
A decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione di esaurimento fondi
non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande ugualmente
presentate a partire da tale data saranno restituite alle imprese. 6. Sono
motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al comma 3,ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123:
a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato con il
decreto del Ministro delle Attività Produttive;
b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle
informazioni richieste nel modulo di domanda rilevanti ai fini della concessione
delle agevolazioni;
c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni
contenute nel modulo;
d) la mancanza della firma e dell'autenticazione nei modi previsti.
Divieto di cumulo
L'impresa non può beneficiare per il bene oggetto delle agevolazioni di cui
all'art. 52, comma 54, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, di altre
agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche gli aiuti de
minimis, da altre normative statali, regionali o delle provincie autonome di
Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate.
Controlli, revoche e sanzioni
Successivamente alla concessione dell'agevolazione il Ministero delle Attività
Produttive, avvalendosi delle Camere di commercio, provvede ad effettuare le
attività di controllo sulla documentazione trasmessa e sulla sussistenza dei
requisiti. Nell'ambito delle suddette attività la Camera di commercio competente
potrà richiedere alla impresa ulteriori informazioni e integrazioni della
documentazione medesima. Qualora l'impresa non provveda in modo puntuale e
completo a fornire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le
integrazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
relativa richiesta, si provvederà alla revoca delle agevolazioni.
In ogni caso il Ministero delle Attività Produttive e le Camere di commercio
possono disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie, ai fini
dell'eventuale revoca delle agevolazioni.
ll Ministero delle Attività Produttive provvede alla revoca delle agevolazioni
concesse qualora:
a) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o
distratti nei tre anni successivi alla data di concessione, fatto salvo quanto
stabilito al precedente articolo 2 commi 5 e 6;
b) le informazioni e integrazioni necessarie ai fini del controllo di merito,
non vengano fornite alle Camere entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta;
c) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste
per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in fase di domanda di
agevolazione;
d) l'impresa non abbia comunicato alla Camera di commercio entro trenta giorni
dalla data di trasferimento dei beni agevolati l'utilizzo dei suddetti presso
altra unità locale dell'impresa stessa, ovvero nel caso di attività stagionali,
presso altre ubicazione destinata alla custodia degli stessi per il periodo di
chiusura dell'attività;
e) l'impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione di
cui al presente regolamento, di altre agevolazioni statali, regionali o delle
Province Autonome di Trento e Bolzano o comunitarie, ivi inclusi gli aiuti "de
minimis".
Ai fini della restituzione delle agevolazioni revocate ai sensi del precedente
comma 3 e della eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123.
aggiornato a novembre
2002
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