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Assegno Inps per i commercianti che cessano l’attività
L’Ascom di Padova sottolinea i punti salienti del provvedimento, inserito nella nuova Finanziaria: si tratta dell'indennizzo per chi chiude il negozio

La Finanziaria per il 2002 ha riproposto uno speciale indennizzo a favore dei soggetti che cessano definitivamente l'attività di commercio al minuto in sede fissa o su aree pubbliche, di agente e rappresentante di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Per fruire dell’agevolazione, consistente nel trattamento pensionistico minimo INPS, i soggetti che cesseranno l’attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, in possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare apposita istanza alla sede INPS territorialmente competente.
“I soggetti interessati a questo provvedimento, che fa seguito a quello di due anni fa, noto come rottamazione dei negozi e delle licenze – precisa l’Ascom di Padova – sono coloro che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; coloro che esercitano attività commerciale su aree pubbliche; gli agenti e rappresentanti di commercio; gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Debbono possedere determinati requisiti, tra cui 62 anni di età se uomini, 57 anni se donne; l’iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall'Istituto”.
Le novità, rispetto alla precedente legge “sulla rottamazione di negozi e licenze” del 1998, sono due: allora non era prevista la possibilità di indennizzo in favore degli agenti e rappresentanti di commercio e degli esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nel ’98 inoltre erano previste somme di 10-15-20 milioni a favore dei commercianti che riconsegnavano la licenza. L’operazione di allora riuscì a soddisfare poco più di un centinaio di richieste. Il fondo destinato a Padova venne esaurito in pochissime ore. Stesso andamento per la “rottamazione-bis” dell’anno successivo.
L’indennizzo attuale consiste invece nella corresponsione da parte dell'INPS del trattamento pensionistico minimo, in presenza di requisiti e condizioni precise e viene a decadere in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario compie 65 anni di età se uomo, 60 anni se donna; oppure abbia ripreso un’attività lavorativa, stante l'incompatibilità del medesimo con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
La domanda per la concessione dell'indennizzo va presentata entro il 31 gennaio 2005 alla sede dell'INPS territorialmente competente. Ma la concessione dell'indennizzo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande all’INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse La documentazione richiesta è abbastanza complessa e per agevolare gli associati l’Ascom ha attrezzato appositamente i propri uffici, unitamente all’Enasco, per essere in grado di risolvere i problemi che si presenteranno. Ascom ed Enasco quindi si faranno carico delle incombenze di natura burocratica, sollevando in tal modo gli iscritti da compiti non sempre facili e chiari.
Ad essere interessati al provvedimento nel padovano sono circa 500 piccoli imprenditori che tra il 1998 e il 2001 hanno abbassato le saracinesche dei propri negozi. Le attività a rischio sono quelle di settori merceologici in crisi: alimentari, abbigliamento, cartolibreria e giocattoli, casalinghi; elevata la percentuale delle domande provenienti da piccoli comuni.
“Siamo insoddisfatti di come vanno le cose – dicono all’Ascom - questo indennizzo è un risarcimento irrisorio. La Confcommercio nazionale preme da tempo perchè lo stanziamento venga ritoccato in modo da consentire a tutti coloro che ne hanno diritto di ottenere questa sorta di liquidazione, istituita per la prima volta a supporto dei piccoli commercianti in sede fissa i quali, con la parziale liberalizzazione introdotta dalla riforma Bersani, hanno ritenuto di abbandonare l’attività”.

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’INDENNIZZO
L’indennizzo viene erogato se, nel periodo tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004
sussistono le seguenti condizioni:
 

Cessazione definitiva

dell’attività commerciale

e cancellazione del titolare

dal registro delle imprese

è

PER TUTTI I SOGGETTI

 

Riconsegna al Comune della

autorizzazione per l’esercizio

dell’attività

 

 

Per i soggetti che esercitano, in qualità

di titolari o coadiutori, attività commerciali al minuto in sede fissa, e/o attività

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Comunicazione al Comune (mod. COM1) di cessazione dell’attività

 

 

Per i soggetti che hanno avviato l’attività commerciale con la Legge di riforma del commercio (d.lgs.n.114/98)

Cancellazione dal R.E.C.

(per le attività di commercio al minuto è stato eliminato l’obbligo dell’iscrizione al REC e, quindi, il conseguente obbligo di cancellazione)

 

 

 

Per il titolare dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Cancellazione dal ruolo prov. degli agenti e rappresentanti di commercio

 

Per agenti e rappresentanti di commercio

 
IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

La L. Finanziaria per il 2002 ha riproposto lo speciale indennizzo a favore dei soggetti che cessano definitivamente l'attività di commercio al minuto in sede fissa o su aree pubbliche, di agente e rappresentante di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Per fruire dell’agevolazione, consistente nel trattamento pensionistico minimo INPS, i soggetti che cesseranno l’attività nel periodo compreso tra il 1°' gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, in possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare apposita istanza alla sede INIPS territorialmente competente.

Soggetti
Interessati

L’art. 72, Legge n. 448/2001 ha esteso al periodo l° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 l'arco temporale all'interno dei quale determinati soggetti, cessando definitivamente l'attività commerciale, possono fruire dell'indennizzo originariamente previsto dal D.Lgs. n. 207/96, noto come "rottamazione dei negozi".
Trattasi di:
- soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- soggetti che esercitano attività commerciale su aree pubbliche;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
in possesso, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, dei seguenti requisiti:

a) 62 anni di età se uomini, 57 anni se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall'Istituto.

Il D.Lgs. n. 207/96, in origine, non prevedeva la possibilità di indennizzo in favore degli agenti e rappresentanti di commercio e degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Detti soggetti sono stati infatti inseriti tra i beneficiari dall'art. 59, comma 58, Legge n. 449/97 limitatamente al periodo 1.1.1998 - 31.12.1998. La Circolare INPS 21.1.2002, n. 20 ricomprende tali soggetti tra i destinatari, nonostante l'art. 72, Legge n. 448/2001 non faccia esplicito rimando ad essi ai fini dell'applicazione dell'agevolazione.

Erogazione
dell'indennizzo

L’indennizzo in oggetto, che consiste nella corresponsione da parte dell'INPS del trattamento pensionistico minimo, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste, viene erogato:
- mensilmente, secondo la cadenza prevista per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali;
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- in misura corrispondente all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali;
- anche ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici.
L’erogazione dell’indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario:
- compie 65 anni di età se uomo, 60 anni se donna;
- abbia ripreso un’attività lavorativa, stante l'incompatibilità del medesimo con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario, si rammenta, deve comunicare all'INPS l'eventuale ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.

Istanza per
la concessione
dell'indennizzo

La domanda per la concessione dell'indennizzo va presentata entro il 31 gennaio 2005 alla Sede dell'INPS territorialmente competente. Sono comunque considerate utilmente presentate anche le domande non redatte su tale modello, purché evidenzino gli stessi dati richiesti.
* In caso di esaurimento delle risorse, il Comitato di gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale può anticipare il termine del 31 gennaio 2005 per la presentazione delle domande di indennizzo.
Alla domanda devono essere allegati:
- la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia
- la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività commerciale e la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese;
- la dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta (modello DETR o analogo contenente i dati richiesti nel modello DE'I'R);
- la documentazione comprovante l'avvenuta riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata;
- la dichiarazione rilasciata dal Comune dalla quale risulti la data di cessazione dell'attività, per chi ha avviato l'attività commerciale con la Legge di riforma del commercio (D. Lgs. n. 114/98);
- la documentazione comprovante la cancellazione del titolare dell'attività dal R.E.C. presso la CCIAA per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la documentazione comprovante la cancellazione dei titolare dell'attività dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso la CCIAA per gli agenti e rappresentatiti di commercio.

La sede INPS competente istruisce le domande entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse secondo l’ordine cronologico di presentazione, verifica la completezza della documentazione e i requisiti di ammissibilità.
Il Comitato di gestione del Fondo decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle Sedi e nei limiti della disponibilità delle risorse.

Copertura
Finanziaria

Il finanziamento dell'agevolazione in esame avviene con il versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva, di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 207/96, per il periodo I° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, da parte degli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS nella misura dello 0,09%. Si rammenta che l'obbligo di pagare l'aliquota aggiuntiva dello 0,09 vale solo per gli esercenti attività commerciali e non per gli altri soggetti iscritti alla IVS.
 

luglio 2002 

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