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Assegno Inps per i commercianti che cessano l’attività
L’Ascom di Padova sottolinea i punti salienti del provvedimento, inserito
nella nuova Finanziaria: si tratta dell'indennizzo per chi chiude il negozio
La Finanziaria per il 2002 ha riproposto uno speciale indennizzo a favore dei
soggetti che cessano definitivamente l'attività di commercio al minuto in sede
fissa o su aree pubbliche, di agente e rappresentante di commercio o di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Per fruire
dell’agevolazione, consistente nel trattamento pensionistico minimo INPS, i
soggetti che cesseranno l’attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e
il 31 dicembre 2004, in possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare
apposita istanza alla sede INPS territorialmente competente.
“I soggetti interessati a questo provvedimento, che fa seguito a quello di due
anni fa, noto come rottamazione dei negozi e delle licenze – precisa l’Ascom di
Padova – sono coloro che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori,
attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; coloro che esercitano
attività commerciale su aree pubbliche; gli agenti e rappresentanti di
commercio; gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande. Debbono possedere determinati requisiti, tra cui 62 anni di età se
uomini, 57 anni se donne; l’iscrizione, al momento della cessazione
dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella
gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attività commerciali gestita dall'Istituto”.
Le novità, rispetto alla precedente legge “sulla rottamazione di negozi e
licenze” del 1998, sono due: allora non era prevista la possibilità di
indennizzo in favore degli agenti e rappresentanti di commercio e degli
esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nel
’98 inoltre erano previste somme di 10-15-20 milioni a favore dei commercianti
che riconsegnavano la licenza. L’operazione di allora riuscì a soddisfare poco
più di un centinaio di richieste. Il fondo destinato a Padova venne esaurito in
pochissime ore. Stesso andamento per la “rottamazione-bis” dell’anno successivo.
L’indennizzo attuale consiste invece nella corresponsione da parte dell'INPS del
trattamento pensionistico minimo, in presenza di requisiti e condizioni precise
e viene a decadere in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui il beneficiario compie 65 anni di età se uomo, 60 anni se donna; oppure
abbia ripreso un’attività lavorativa, stante l'incompatibilità del medesimo con
lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
La domanda per la concessione dell'indennizzo va presentata entro il 31 gennaio
2005 alla sede dell'INPS territorialmente competente. Ma la concessione
dell'indennizzo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande all’INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse La
documentazione richiesta è abbastanza complessa e per agevolare gli associati
l’Ascom ha attrezzato appositamente i propri uffici, unitamente all’Enasco, per
essere in grado di risolvere i problemi che si presenteranno. Ascom ed Enasco
quindi si faranno carico delle incombenze di natura burocratica, sollevando in
tal modo gli iscritti da compiti non sempre facili e chiari.
Ad essere interessati al provvedimento nel padovano sono circa 500 piccoli
imprenditori che tra il 1998 e il 2001 hanno abbassato le saracinesche dei
propri negozi. Le attività a rischio sono quelle di settori merceologici in
crisi: alimentari, abbigliamento, cartolibreria e giocattoli, casalinghi;
elevata la percentuale delle domande provenienti da piccoli comuni.
“Siamo insoddisfatti di come vanno le cose – dicono all’Ascom - questo
indennizzo è un risarcimento irrisorio. La Confcommercio nazionale preme da
tempo perchè lo stanziamento venga ritoccato in modo da consentire a tutti
coloro che ne hanno diritto di ottenere questa sorta di liquidazione, istituita
per la prima volta a supporto dei piccoli commercianti in sede fissa i quali,
con la parziale liberalizzazione introdotta dalla riforma Bersani, hanno
ritenuto di abbandonare l’attività”.
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’INDENNIZZO
L’indennizzo viene erogato se, nel periodo tra il 1° gennaio 2002 e il 31
dicembre 2004
sussistono le seguenti condizioni:
|
Cessazione definitiva
dell’attività commerciale
e cancellazione del
titolare
dal registro delle imprese |
è |
PER TUTTI
I SOGGETTI
|
|
Riconsegna al Comune della
autorizzazione per
l’esercizio
dell’attività |
|
Per i soggetti che esercitano, in qualità
di
titolari o coadiutori, attività commerciali al minuto in sede fissa, e/o
attività
di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande |
|
Comunicazione al Comune (mod. COM1) di cessazione dell’attività |
|
Per i
soggetti che hanno avviato l’attività commerciale con la Legge di riforma
del commercio (d.lgs.n.114/98) |
|
Cancellazione dal R.E.C.
(per le attività di
commercio al minuto è stato eliminato l’obbligo dell’iscrizione al REC e,
quindi, il conseguente obbligo di cancellazione)
|
|
Per
il titolare dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande |
|
Cancellazione dal ruolo prov. degli agenti e rappresentanti di commercio |
|
Per agenti e
rappresentanti di commercio |
IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
La L. Finanziaria per il 2002 ha riproposto lo speciale indennizzo a favore dei
soggetti che cessano definitivamente l'attività di commercio al minuto in sede
fissa o su aree pubbliche, di agente e rappresentante di commercio o di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Per fruire
dell’agevolazione, consistente nel trattamento pensionistico minimo INPS, i
soggetti che cesseranno l’attività nel periodo compreso tra il 1°' gennaio 2002
e il 31 dicembre 2004, in possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare
apposita istanza alla sede INIPS territorialmente competente.
Soggetti
Interessati
L’art. 72, Legge n. 448/2001 ha esteso al periodo l° gennaio 2002 - 31 dicembre
2004 l'arco temporale all'interno dei quale determinati soggetti, cessando
definitivamente l'attività commerciale, possono fruire dell'indennizzo
originariamente previsto dal D.Lgs. n. 207/96, noto come "rottamazione dei
negozi".
Trattasi di:
- soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività
commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- soggetti che esercitano attività commerciale su aree pubbliche;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
in possesso, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004,
dei seguenti requisiti:
a) 62 anni di età se uomini, 57 anni se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in
qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita
dall'Istituto.
Il D.Lgs. n. 207/96, in origine, non prevedeva la possibilità di indennizzo in
favore degli agenti e rappresentanti di commercio e degli esercenti l'attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Detti soggetti sono stati
infatti inseriti tra i beneficiari dall'art. 59, comma 58, Legge n. 449/97
limitatamente al periodo 1.1.1998 - 31.12.1998. La Circolare INPS 21.1.2002, n.
20 ricomprende tali soggetti tra i destinatari, nonostante l'art. 72, Legge n.
448/2001 non faccia esplicito rimando ad essi ai fini dell'applicazione
dell'agevolazione.
Erogazione
dell'indennizzo
L’indennizzo in oggetto, che consiste nella corresponsione da parte dell'INPS
del trattamento pensionistico minimo, in presenza dei requisiti e delle
condizioni richieste, viene erogato:
- mensilmente, secondo la cadenza prevista per le prestazioni pensionistiche
agli esercenti attività commerciali;
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- in misura corrispondente all’importo del trattamento minimo di pensione
previsto per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni degli
esercenti attività commerciali;
- anche ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici.
L’erogazione dell’indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui il beneficiario:
- compie 65 anni di età se uomo, 60 anni se donna;
- abbia ripreso un’attività lavorativa, stante l'incompatibilità del medesimo
con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il
beneficiario, si rammenta, deve comunicare all'INPS l'eventuale ripresa
dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.
Istanza per
la concessione
dell'indennizzo
La domanda per la concessione dell'indennizzo va presentata entro il 31 gennaio
2005 alla Sede dell'INPS territorialmente competente. Sono comunque considerate
utilmente presentate anche le domande non redatte su tale modello, purché
evidenzino gli stessi dati richiesti.
* In caso di esaurimento delle risorse, il Comitato di gestione del Fondo per la
razionalizzazione della rete commerciale può anticipare il termine del 31
gennaio 2005 per la presentazione delle domande di indennizzo.
Alla domanda devono essere allegati:
- la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia
- la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività
commerciale e la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro
delle imprese;
- la dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta (modello
DETR o analogo contenente i dati richiesti nel modello DE'I'R);
- la documentazione comprovante l'avvenuta riconsegna dell'autorizzazione per
l'esercizio dell'attività commerciale o dell'autorizzazione per l'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di
attività abbinata;
- la dichiarazione rilasciata dal Comune dalla quale risulti la data di
cessazione dell'attività, per chi ha avviato l'attività commerciale con la Legge
di riforma del commercio (D. Lgs. n. 114/98);
- la documentazione comprovante la cancellazione del titolare dell'attività dal
R.E.C. presso la CCIAA per l'attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
- la documentazione comprovante la cancellazione dei titolare dell'attività dal
ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso la CCIAA per gli agenti
e rappresentatiti di commercio.
La sede INPS competente istruisce le domande entro 30 giorni dalla ricezione
delle stesse secondo l’ordine cronologico di presentazione, verifica la
completezza della documentazione e i requisiti di ammissibilità.
Il Comitato di gestione del Fondo decide in via definitiva sulla concessione
dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle
Sedi e nei limiti della disponibilità delle risorse.
Copertura
Finanziaria
Il finanziamento dell'agevolazione in esame avviene con il versamento di
un'aliquota contributiva aggiuntiva, di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 207/96, per il
periodo I° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, da parte degli iscritti alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attività commerciali presso l'INPS nella misura dello 0,09%. Si rammenta che
l'obbligo di pagare l'aliquota aggiuntiva dello 0,09 vale solo per gli esercenti
attività commerciali e non per gli altri soggetti iscritti alla IVS.
luglio
2002
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Associazione Commercianti
Turismo e Servizi - Piccola e Media Impresa
P.ggio A. De Gasperi, 3 - 35131 - Padova
tel. 049/8209711 - fax 0498209726
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N. verde 800-853030
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