RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'INAIL ENTRO IL 16 MAGGIO
La circolare dell'INAIL n. 11 del 12 marzo scorso ha dato le indicazioni operative per
procedere alla comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza all'INAIL così come previsto dal DLgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul
Lavoro).
La comunicazione, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda o per
ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa nella quale opera il
rappresentante e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno
precedente.
Tale adempimento, che a regime dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno, solo per l'anno in corso potrà essere effettuato entro il 16 maggio
2009.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'azienda potrà
semplicemente confermare la situazione già comunicata, diversamente potrà procedere
ad una nuova segnalazione.
L'INAIL ha predisposto una specifica procedura on line accessibile dalla ditta tramite il
soggetto che gestisce i rapporti con l'INAIL (Ufficio Paghe o Consulente del Lavoro).
Terminato l'inserimento del nominativo la procedura registra in archivio i dati comunicati e
rilascia all'utente la stampa della ricevuta della comunicazione da conservare ed esibire in
caso di controllo. La mancata comunicazione all'INAIL comporta una sanzione
amministrativa pari a 500,00 €.
Si ricorda che in tutte le aziende è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il rappresentante è eletto o designato
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori alloro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15
lavoratori il rappresentante è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto.
Tutte le aziende al cui interno non è stato eletto o designato il rappresentante parteciperanno
(anche finanziariamente) ad un Fondo che sarà costituito presso l'INAIL e che provvederà a
comunicare il nominativo del rappresentante territoriale. Tale rappresentante avrà la
facoltà di accedere ai luoghi di lavoro previa comunicazione alla ditta; il preavviso invece
non sarà necessario in caso di infortunio grave.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Assistenza Tecnica (te!. 049.8209822/763).
26 marzo 2009
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