GESTORI CARBURANTE
C’È L’OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI IMPIANTI STRADALI
DI CARBURANTE CON AUTOLAVAGGIO
A seguito dei recenti controlli da parte degli ispettori dell’INAIL è opportuno fare chiarezza su quello che è
l’obbligo assicurativo dei gestori di impianti stradali di carburante.
L’INAIL suddivide i datori di lavoro in quattro “Gestioni tariffarie”: Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.
In base alla normativa vigente, l’INAIL ha l’obbligo di recepire la classificazione disposta dall’ INPS ai fini previdenziali e assistenziali.
In sede di inquadramento settoriale, L’INAIL è tenuto a recepire il provvedimento di classificazione dell’INPS ai fini della determinazione del premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro per l’assicurazione dei propri dipendenti e del personale assimilato.
La disciplina vigente comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
“gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese”.
Da tempo l’INAIL ha indicato che sono da annoverare tra gli “artigiani” anche coloro che pur non risultando iscritti all’Albo delle imprese artigiane, svolgono di fatto, personalmente e abitualmente un’attività oggettivamente artigianale come quelle del lavaggio auto.
Quindi non è importante l’iscrizione o meno all’Albo delle imprese artigiane, ma il lavoro effettivo svolto dall’assicurato.
Pertanto il titolare gestore di impianto stradale di carburante, che svolge personalmente ed abitualmente attività di autolavaggio e/o riparazione autoveicoli ecc. viene iscritto di fatto come artigiano.
21 aprile 2010
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