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Il testo del disegno
di legge "Finanziaria 2003"
TITOLO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Finanziaria 2003
Art. 1.
(Risultati
differenziali).
1. Per l'anno 2003, il livello
massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini
di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16
e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio
di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza,
in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005
il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente,
in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto
di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di
euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello
massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed
in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui
ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti
dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione
del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni
di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
Capo
I
PRIMO
MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Finanziaria 2003
Art. 2.
(Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).
1. Al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo
alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10"
sono aggiunte le seguenti: ", nonché della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo
agli oneri deducibili, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare
la progressività dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo,
aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al
netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce
l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno
o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere
a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al
comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro,
non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato
al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno
o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera
a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un
importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno
o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui
al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro,
non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e
del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di
26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale
a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è
zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri
casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro
cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo
alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. L'imposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la
progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis,
le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23
per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino
a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino
a 32.600 euro, 31 per cento;
d)oltre 32.600 euro e fino
a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45
per cento";
2) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori
a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel
periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500
euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta
netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo
e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo
alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1.
Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari
a:
a) 130 euro se il reddito
complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500
euro;
b) 235 euro se il reddito
complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500
euro;
c) 180 euro se il reddito
complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500
euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è
superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito
complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000
euro.
2. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito
complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000
euro;
b) 170 euro se il reddito
complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000
euro;
c) 290 euro se il reddito
complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000
euro;
d) 230 euro se il reddito
complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500
euro;
e) 180 euro se il reddito
complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500
euro;
f) 130 euro se il reddito
complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500
euro;
g) 25 euro se il reddito
complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000
euro.
3. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di
cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda
pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore
a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai
commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni annui
di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto
della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo
unico,".
3. Ai fini della determinazione
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito
complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione
dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
non rileva ai fini della determinazione della base imponibile
delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360.
Finanziaria 2003
Art. 3.
(Sospensione
degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche).
1. In funzione della attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e
le regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 sono
sospesi fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali
del federalismo fiscale;
b) è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione,
sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), dei princìpi
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e
119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, è definita la composizione dell'Alta Commissione,
della quale fanno parte rappresentanti delle regioni e degli
enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie
locali, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento
ed è stabilita la data di inizio delle sue attività.
Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione
si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica
per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza
dalla predetta data.
Finanziaria 2003
Art. 4.
(Riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).
1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma
1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti
da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91,comma
1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma
4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento",
e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate
all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4,
comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la
percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo
4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è
ridotta al 44,12 per cento.
Finanziaria 2003
Art. 5.
(Riduzioni
dell'imposta regionale sulle attività produttive).
1. Al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma
1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31 dicembre
1999" sono soppresse;
b) all'articolo 10-bis, comma
1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre
1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni
per la determinazione del valore della produzione netta, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi
per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per
il personale assunto con contratti di formazione lavoro;";
2) alla lettera b), il numero
2) è sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attività
commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e
l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché
le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera m) del
comma 1 del citato articolo81;";
b) dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità
di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
c) al comma 2, primo periodo,
le parole: "alla generalità dei dipendenti e dei
collaboratori" sono sostituite dalle seguenti: "alla
generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis è
sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione,
fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base
imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base
imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base
imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base
imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91";
e) dopo il comma 4-bis sono
inseriti i seguenti:
"4-bis. 1. Ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che
concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla
base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente
impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque;
la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto
di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti
di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la
deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio
di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati
anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui
al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui
all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui
al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del
personale assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis. 2. In caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in
caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno,
gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al
comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare";
f) al comma 4-ter, le parole:
"di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. La disposizione contenuta
nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma
di legge concorrono alla determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta
eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi
in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso
si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia
prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive non
sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero
da altre disposizioni di carattere speciale.
Capo
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI CONCORDATO
Finanziaria 2003
Art. 6.
(Concordato
preventivo).
1. E' istituito
il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere
i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché
all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno
realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede
quello in corso alla data della definizione del concordato,
ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il
concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della
base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente.
Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto
del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima
non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie
di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano
le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite
con il medesimo regolamento e sono emanate le relative norme
di attuazione.
Finanziaria 2003
Art. 7.
(Concordato
per gli anni pregressi).
1. I soggetti titolari di
reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei
redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati
ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità
per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il
31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo.
La definizione automatica avviene mediante accettazione degli
importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia
delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe
tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica,
della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 10.000.000 di euro e di
redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto
ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta
sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività
produttive. La definizione automatica può altresì
essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità
di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari
di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attività produttive.
:2. La definizione automatica di cui al
comma 1 è esclusa per i soggetti
a) che hanno omesso di presentare
la dichiarazione;
b) che hanno dichiarato,
ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 di euro;
c) ai quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;
d) ai quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è stato notificato
avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218;
e) nei cui riguardi, sulla
base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia
delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia
all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato
rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata
l'azione penale.
3. In caso di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero
di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, la definizione è
ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno
2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.
4. La definizione automatica si perfeziona
con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte
indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate.
Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non
possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche
e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente,
a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale
la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998.
Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e
le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo.
Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte
di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per
cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le
persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione
automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000
euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1^ luglio
2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente
non determina l'inefficacia della definizione automatica; per
il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze
si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà
in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi
alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti
che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi
di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
possono effettuare la definizione automatica con il pagamento
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto
della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.
5. Qualora il contribuente
rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da
aver determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla per
una o più annualità, ovvero qualora risulti che
la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la
riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione
della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia
pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso
può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione
di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione
della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni
ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente
mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.
6. La definizione automatica inibisce, a
decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi
organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e
del codice di procedura penale, limitatamente all'attività
di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui
agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52,
54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni
circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti
dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione
in possesso del contribuente stesso.
7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non
sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture
e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto della
definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.
8. La definizione automatica non è revocabile né
soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile
da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali
ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario
nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità
definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni
e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità
di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione
delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente
all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli
effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati
non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte
da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione
automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo
degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
dell'imposta regionale sulle attività produttive.
10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro
autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso
e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.
Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta
per i quali la definizione automatica non è intervenuta,
il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione
di interessi.
11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte
eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente
il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti
interessi e sanzioni.
12. L'intervenuta definizione da parte delle società
o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo
per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche
che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata.
In tal caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto
n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.
13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per
la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché
i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte
da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.
14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle
proposte ai contribuenti anche mediante sistemi telematici,
l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione
delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità
di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione
ivi prevista.
Finanziaria 2003
Art. 8.
(Adeguamento
delle esistenze iniziali del magazzino).
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la
definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1, relativa
a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere,
relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre
2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato
mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità
o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante
l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta
il pagamento:
a) dell'imposta sul valore
aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile
all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il
valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito,
per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale
tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei
parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta,
relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle
cessionidi beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale
sulle attività produttive, in misura pari al 10 per cento
da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le
modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
4. In caso di iscrizione
di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, in misura pari al
10 per cento da applicare al valore iscritto.
5. L'adeguamento si perfeziona
con il versamento delle imposte dovute entro il 31 ottobre 2003.
Qualora le imposte dovute non superino l'importo di 5.000 euro
il versamento può essere effettuato in due rate annuali
di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento
può essere effettuato in cinque rate annuali di pari
importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31
ottobre di ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento.
Il pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso
la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini
consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme
non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi,
nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori
di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate
nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali
a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel
limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati
ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta
precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha
effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli
accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore
della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile.
Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono
all'adeguamento di cui al comma 1, è inibito l'esercizio
dei poteri di controllo e accertamento relativamente alle rimanenze
finali del magazzino.
Finanziaria 2003
Art. 9.
(Chiusura
delle liti fiscali pendenti).
1. Le liti fiscali di valore
non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale
gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29
settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado
del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono
insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro
la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione
per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione,
possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento
della somma:
a) di euro 150 se il valore
della lite è di importo fino a euro 2.000;
b) pari al dieci per cento
del valore della lite, se questo è di importo superiore
a euro 2.000 e fino aeuro 20.000.
2. Le somme dovute ai sensi
del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio
2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento
dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo.
L'importo della prima rata è versato entro il termine
indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati
gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate
successive, e per il versamento di tali somme il contribuente
è tenuto a prestare garanzia con le modalità di
cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per il periododi rateazione del detto
importo, aumentato di un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende
la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di
irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale
autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore
degli immobili;
b) per lite pendente si intende
quella per la quale non è intervenuto, alla data del
29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria
della commissione tributaria; la lite è pendente anche
nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto
inammissibile dall'ufficio;
c) per valore della lite
si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore
imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta
che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi
e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate
con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene
conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è
determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente
dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati;
se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento
di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente;
se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia
di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo
da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del
presente articolo è comunque il valore accertato nei
limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza
di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono
una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione
necessario per il calcolo del valore della lite è il
minimo previsto.
4. Il reddito definito ai
sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo
per il Servizio sanitario nazionale.
5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il
28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata,
entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione
in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel
giudizio.
6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui
pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge
dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio,
anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme,
se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli
notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo
le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le
somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del
versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della
relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo
alla restituzione delle somme eventualmente già versate
dal ricorrente.
7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno
2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione
della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi
a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette
entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è
stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie
presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino
al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata
a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità
della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto
dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.
8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto
della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito
di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento
della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è
effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di
accertamento.
10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta,
qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore,
è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione dell'ufficio.
Capo
III
PROROGHE
Finanziaria 2003
Art. 10.
(Proroghe
di agevolazioni per il settore agricolo).
1. All'articolo 45, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle
attività produttive, le parole da: "per i periodi
d'imposta in corso" fino alla fine del comma, sono sostituite
dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1^
gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta
in corso al 1^ gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori
agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano,
le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al comma 5-bis, le parole:
"a decorrere dal 1^ gennaio 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1^ gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di
cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è
prorogato fino al 31 dicembre 2003.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra è esente da accisa. Per le modalità
di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute
nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo
52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: "dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal
1^ gennaio 2003".
Finanziaria 2003
Art. 11.
(Emersione
di attività detenute all'estero).
1. Le disposizioni del capo
III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione
effettuate tra il 1^ gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte
salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è
pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della
somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente
esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste
dall'articolo 12, comma2, del predetto decreto-legge n. 350
del 2001;
b)il tasso di cambio per
la determinazione del controvalore in euro delle attività
finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati
è stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione
riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attività
finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione
della dichiarazione riservata esclude la punibilità per
le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli
2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente
alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti
ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso
alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonché
per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi
di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo
3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei
redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti
dal 1^ agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione
riservata può essere effettuata sulla base del criterio
presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi
così determinati l'intermediario al quale è presentata
la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta
sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo
apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro
il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si
è perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti
dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre
2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione
riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative,
tributarie e previdenziali nonché la punibilità
per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003
sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge,
aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale,
e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi
integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere
esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma
4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", nonché per i trasferimenti
dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre
redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati
assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, è sostituito dal seguente:
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono
tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque
anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate".
4. Il comma 1 dell'articolo
7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.
5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo
7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e
alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA
Capo
I
SPESE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Finanziaria 2003
Art. 12.
(Razionalizzazione
delle spese e flessibilità del bilancio).
1. Per il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri
per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi
non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento.
In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito
un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere
ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi
intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal
10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione
del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta
con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo
di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella
Tabella C sono rideterminate nella medesima tabella, con una
riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione
vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti
di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi
da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente
modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi
di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento
per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento
rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1^ gennaio 2003,
in considerazione dell' istituzione, ai sensi dell'articolo
69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione
finanziaria e patrimoniale unica dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene
conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità
finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi
agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte
dei conti.
Finanziaria 2003
Art. 13.
(Acquisto
di beni e servizi).
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza,
le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo
1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture
e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette
disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le
modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento
della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto
è superiore a 50 mila euro.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni,
nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro
definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Fermo quanto previsto
dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella
Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti
pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni
quadro definite dalla CONSIP Spa.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo
di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa
sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde,
a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti
dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa
di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra
il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato
nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente
la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono
farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento
di una documentata indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione
alla sezione regionale della Corte dei conti.
6. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per
azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo
32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti
delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della
normativa comunitaria di settore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per
le regioni, norme di principio e di coordinamento.
Finanziaria 2003
Art. 14.
(Disposizioni
in materia di innovazione tecnologica).
1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito
il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione
di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento
concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti
per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota
parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo
12, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti
di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di
funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare
e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni
interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa
informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni,
di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e
inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il
riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie
informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata
strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce con proprie
direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree
di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni,
e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi
aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei
progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza
strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed
assicurail monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali
che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie
amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e
definendone le modalità di realizzazione;
e) valuta, sulla base di
criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto
utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica
da parte delle singole amministrazioni;
f) stabilisce le modalità
con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni
relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica
richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il
riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n. 340.
3. Al fine di accelerare
la diffusione della carta di identità elettronica e della
Carta nazionale dei servizi le pubbliche amministrazioni interessate,
nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei
Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e
delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi
i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti
di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.
Finanziaria 2003
Art. 15.
(Acquisizione
di informazioni).
1. Allo scopo di assicurare
il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni
utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di
utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti
nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti
ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante
in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero
dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette
informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro,
anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei
di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle
condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità
europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti,
e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa
e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione
di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione,
le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti,
ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
Finanziaria 2003
Art. 16.
(Patto
di stabilità interno per gli enti territoriali).
1. Ai fini della tutela dell'unità
economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario,
ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore
a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione
al patto di stabilità e crescita, nonché alla
condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto
delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni
sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al
tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole
del patto di stabilità interno nei confronti dei propri
enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il
disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi
del comma 5, non può essere superiore a quello dell'anno
2001 aumentato del 3,6 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato,
sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale
differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo
finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di
parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione
europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità
interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni
statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali;
e) le spese per l'acquisto di beni e servizi, il cui ammontare
per l'anno 2003 non può superare l'importo delle corrispondenti
spese sostenute per l'anno 2001;
f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base
di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea
e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità
naturali.
6. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è
soppresso.
7. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è abrogato.
8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario
nei limiti di quello registrato nell'anno precedente incrementato
del tasso d'inflazione programmato indicato dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi
al patto di stabilità interno anche secondo i criteri
adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto
ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che
quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con
il Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica.
10. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli
obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui
ai commi 4 e 5 da parte delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla certificazione
di cui al comma 12, i predetti enti non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi
di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di
riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento
per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti
a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno precedente,
le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano
per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato
accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
12. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, apposita certificazione al Ministero dell'interno,
firmata dal responsabile del servizio finanziario e corredata
del parere del collegio dei revisori dei conti, da cui risulti
se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5.
Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le
certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma
11.
13. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare
annualmente apposita certificazione al Ministero dell'economia
e delle finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario
ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri
di ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli
obiettivi di cui al comma 2. Tempi e modalità della certificazione
sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si applicano
le disposizioni di cui al comma 10.
14. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia
e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi
pagamenti per gli esercizi 2003, 2004 e 2005. Alle finalità
di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali
dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e
dalle relative norme di attuazione.
Finanziaria 2003
Art. 17.
(Disposizioni
varie per le regioni).
1. Al fine di avviare l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire
le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento
attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali
interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti
erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti
alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire
presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri
di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, le parole: "30 settembre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2003".
3. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Rideterminazione delle
aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite) - 1.
Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati
ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad
esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei
settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e
veterinaria, cessa a decorrere dal 1^ gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli
2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4,
al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi
alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario".
4. Per gli anni 2001 e 2002
la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario
derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242
a litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche,
come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio
dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni
da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione
tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, il contributo di solidarietà nazionale per gli
anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun
anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti
di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005
e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione
è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione
di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia
è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto
tra PIL regionale e PIL nazionale.
6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria
di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla
regione Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere
dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali
di pari importo.
7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e
la regione Friuli- Venezia Giulia conseguenti al trasferimento
a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle
funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, nonché all'assegnazione alle province dell'imposta
sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione
dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui
all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi
statali della regione Friuli Venezia Giulia è ridotta,
a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49
milioni di euro annui.
8. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale
della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole:
"sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto
decimi" in attuazione dei commi 6 e 7.
9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui già
assunti dalla regione.
10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi
tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni
alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto
importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato,
di cui alla normativa richiamata al comma 7, relativi alle risorse
connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità
di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA
relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali
dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul
consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché
alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli
anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del
maggior fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione
è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno
2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione
del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione
Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti
regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste
dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1.
12. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento
per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione
dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti
sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte
dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto
la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria
pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte
l'indennità di carica percepita al momento di commissione
della violazione.
Finanziaria 2003
Art. 18.
(Disposizioni
varie per gli enti locali).
1. I trasferimenti erariali
per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati
in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse,
pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del
tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di
calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le
finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge
23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al
fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1,
lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di
cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale
di 300 milioni di euro che, per il 50 per cento, è destinato
ad incremento del fondo ordinario e, per il restante 50 per
cento, è distribuito secondo i criteri e per le finalità
di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo
delle risorse è considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni
di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono
disposte secondo le modalità individuate con il decreto
del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario
per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata
di complessivi 60 milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio
dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente,
fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le
medesime finalità dei contributi attribuiti a valere
sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni
ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato
di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di
euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento.
Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti
per le stesse finalità da altre disposizioni di legge,
si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno
1^ settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione
dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello
stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
7. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni
al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo
25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno
2003 è istituita per le province una compartecipazione
al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso
in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio
2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria
di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano
le modalità di riparto e di attribuzione previste per
i comuni dalla richiamata normativa.
8. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite
le seguenti: "e le province" e, alla fine del periodo,
le parole: "e comuni" sono sostituite dalle seguenti:
", province e comuni".
9. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma
11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli
investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, è determinato annualmente nella misura necessaria
all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei
mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi
dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza
o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli
anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare
in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste
dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio
1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno
2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno
della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo
67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal
comma 7 del presente articolo o, in caso di insufficienza della
quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme
eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le
somme così recuperate sono portate, con apposito decreto
del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della
devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte
dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati
per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme
recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo
1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 10.
12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli
enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato
a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura
degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti,
a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione
al gettito dell'IRPEF. E' fatta salva la facoltà, su
richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione degli importi
dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge
1^ luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni.
13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e che vengano definiti dall'Alta Commissione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge,
i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del
titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione
di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché
la contribuzione statal |