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25/05/2018 - Da oggi debuttano le nuove regole privacy europee

Da oggi debuttano le nuove regole privacy europee

Da oggi, 25 maggio 2018, debuttano le nuove regole privacy europee: a due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, divengono infatti operative le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
In particolare, tra le novità introdotte si segnalano le seguenti:

·         il nuovo principio di accountability, secondo il quale il titolare deve dimostrare di svolgere le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto delle regole europee;

·         i nuovi principi di privacy "by design" e "by default", secondo i quali è necessaria una progettazione puntuale delle misure privacy da realizzare prima di procedere al trattamento dei dati;

·         i nuovi diritti dell’interessato, tra i quali la portabilità dei dati, il diritto all’oblio, etc.;

·         la nuova figura del DPO (Data protection officer) che, in collaborazione con il titolare/responsabile, verifica la corretta applicazione del Codice.


Si segnala che è attualmente all’esame delle Camere il Decreto Legislativo che coordinerà (per alcuni aspetti) il D.Lgs. n. 196/2003 ("vecchia" normativa privacy italiana) con le nuove disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016.

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Per la deduzione dei costi sostenuti per le provvigioni dell’agente rileva la data di accettazione dell’ordine: Sentenza

Con Sentenza 11 aprile 2018, n. 8893, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di un contratto di agenzia, le spese sostenute dalla società per provvigioni, dovute ad una società controllata, vanno dedotte nell’esercizio in cui vi è stata l’accettazione degli ordini da parte del committente e non in quello in cui vengono realizzati i relativi ricavi.
La Suprema Corte evidenzia che, come previsto anche dalla normativa recante le regole generali sui componenti del reddito di impresa, "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza". La stessa norma, tra le altre cose, precisa che le spese dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici si considerano sostenute alla data di maturazione dei corrispettivi.
Il contratto di agenzia è un contratto a tempo indeterminato, da cui derivano corrispettivi periodici che maturano al termine dei singoli periodi (mensili, trimestrali, ecc.) di riferimento delle prestazioni dell’agente e, conseguentemente, l’onere delle provvigioni da corrispondere all’agente deve ritenersi maturato nella data in cui gli agenti hanno ultimato quella tranche di prestazione lavorativa.
La Suprema Corta sottolinea che l’individuazione del momento in cui l’agente matura i corrispettivi va necessariamente compiuta ricorrendo alla normativa civilistica disciplinante il rapporto d’agenzia, che fissa la regola generale secondo cui il diritto alla provvigione sorge in capo all’agente quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

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Sanzione amministrativa e penale per l’utilizzo in nero di lavoratori stranieri irregolari

Con l’Ordinanza n. 12936 del 24 maggio 2018 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un datore di lavoro, ha stabilito l’irrogazione della sanzione amministrativa e di quella penale a carico dell’azienda.
La prima sussiste per aver impiegato lavoratori stranieri in nero, mentre quella penale perché, utilizzando extracomunitari privi del permesso di soggiorno risulta commesso un reato.

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Legittimità del licenziamento del conducente che consuma droghe leggere

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12994 del 24 maggio 2018, respingendo il ricorso presentato da un lavoratore, ha stabilito la legittimità del licenziamento intimato allo stesso in seguito all’uso di droghe leggere.
Non è preclusivo all’adozione del provvedimento il mancato inserimento di tali sostanze all’interno del regolamento oppure nelle norme di settore. Le droghe leggere infatti, al pari di quelle pesanti, provocano alterazioni psichiche che interferiscono con lo svolgimento delle prestazioni, aumentando il livello dei rischi.

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Licenziamento in caso di rinuncia via mail della proposta di proroga della CIG

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con soppressione del posto di lavoro per crisi aziendale, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del recesso datoriale nei confronti del dipendente che rinuncia via mail alla proposta di proroga della CIG.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 12934 del 24 maggio 2018, ha sottolineato che la scelta di non aderire al progetto non concerne diritti indisponibili e blocca la possibilità di usufruire dell’ammortizzatore sociale.

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No al licenziamento per insubordinazione per la lite con il collega anziano

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un datore di lavoro, ha stabilito, con l’Ordinanza n. 12916 del 24 maggio 2018, che non sussiste insubordinazione se un lavoratore ha una lite dai toni accesi con un collega più anziano che però non è un superiore.
Infatti, non può scattare né il licenziamento per giusta causa né per giustificato motivo, tenendo conto anche del fatto che l’episodio è isolato.

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Chiarimenti in merito al deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale

Con la Nota n. 163 del 17 maggio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla procedura di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.
Ai fini del deposito del verbale di conciliazione presso l’Ufficio territoriale, il soggetto sindacale deve essere in possesso di una specifica rappresentatività.
Si suggerisce la soluzione della "responsabilizzazione", cioè dell’autodichiarazione del soggetto sindacale in ordine al possesso del requisito della maggiore rappresentatività, in modo da evitare all’Ispettorato territoriale accertamenti tecnicamente complessi e garantire l’autoregolamentazione sindacale in applicazione delle norme che la prevedono.

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