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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO COLPISCE I LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE.

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L’ASCOM: “TEMPI TROPPO STRETTI. NON VORREMMO CHE FOSSE UN MODO PER RAGGRANELLARE SOLDI DAI PICCOLI E PICCOLISSIMI RISPARMIATORI”
C’è tempo fino a venerdì. Se infatti siete titolari di un libretto di risparmio al portatore (magari quello che avete acceso quando è nato vostro figlio) che supera l’ormai fatidica soglia dei 2.500 euro, cifra oltre la quale anche il contante va “tracciato”, avete 48 ore di tempo per trasformarlo in un libretto nominativo o suddividere la cifra in più libretti altrimenti rischiate una sanzione piuttosto pesante.
“Anche se le motivazioni sono condivisibili, i tempi così ristretti – commenta Fernando Zilio, presidente dell’Ascom - mi fanno pensare che, sotto sotto, si nasconda l’intendimento di recuperare anche su questo fronte qualche soldino utile per le disastrate casse dello Stato.  Naturalmente a tutto danno dei piccoli e piccolissimi risparmiatori e non certo di chi ha acceso libretti al portatore con l’obiettivo di evadere le tasse o collocare denari di dubbia provenienza. Per quelli c’è sicuramente chi ha dato loro il consiglio giusto per superare l’inghippo”. 
Ma in cosa consiste il nuovo obbligo? Chi ha somme di denaro depositate nei libretti di risparmio è soggetto ad una nuova normativa in materia di antiriciclaggio, che  prevede che il saldo dei libretti di deposito a risparmio al portatore non possa più essere pari o superiore a 2.500 euro ma obbligatoriamente inferiore.
Entro il prossimo 30 settembre 2011 infatti, tutti i libretti al portatore (esistenti alla data del 30 giugno 2011 e aperti prima del 13 agosto 2011) con saldo pari o superiore a 2.500 euro dovranno perciò essere estinti o in alternativa ricondotti ad una somma non eccedente tale soglia.
All’ufficio legale dell’Ascom mettono poi sull’avviso chi ha aperto libretti di deposito al portatore per i depositi cauzionali da versare in occasione di stipule di contratti di affitto. Simili depositi devono obbligatoriamente rispettare tale capienza, altrimenti soggiacciono alle regole della chiusura imposta entro il 30 settembre 2011.
Si diceva delle conseguenze. La violazione di questo obbligo prevede sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dall’1% al 40% del saldo del libretto stesso, ma comunque con un minimo di 3.000 euro.
Ad ogni buon conto, per tutte le informazioni ed i chiarimenti relativi a questa problematica l’Ufficio Legale dell’Ascom di Padova è a disposizione (tel. 049 8209711).