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NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

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NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)


La nuova Imposta unica comunale, c.d. “IUC”, è basata sui seguenti 2 presupposti
impostivi:
1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.
Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti: la prima, l’“IMU”, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale; la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata: nella “TASI” (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune; nella “TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES).

 IUC
Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI). E’ prevista la presentazione della dichiarazione IUC, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell’anno successivo alla data di inizio possesso o della detenzione dei locali assoggettabili alla nuova imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell’imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale). Va evidenziato che spetta al Comune individuare il numero delle rate (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

TARI
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Va evidenziato che: sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva; in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale o dell’area a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie. Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU , TIA o TARES.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal
DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.
La TARI non è dovuta se relativa alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero. In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

TASI
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte o edificabili adibiti a qualunque uso. In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore. Va evidenziato che:
a)    sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
b)    in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore o detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
c)    la base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.
d)    L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰.

 Il Comune potrà, con specifica delibera:
a)    ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
b)    determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all’1‰);  In realtà  il governo intende dare la possibilità ai comuni di aumentare l’aliquota di un ulteriore 0,8 per mille per finanziare sgravi di imposta e ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste. Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale. Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

 IMU
L’istituzione della nuova imposta IUC,  lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU. A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n. 201/2011:
l’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015; l’IMU dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9). Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 200. È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale; Inoltre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti de condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile. Il Comune può considerare “abitazione principale” l’unità immobiliare:
a)    posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o
sanitari, purchè non locata;
b)    posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purchè non locata;
c)    concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale” per la sola quota di rendita non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.
L’IMU non è applicabile:
d)    alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
e)    ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
f)    alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione /
g)    annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
h)    a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso
i)    in locazione, posseduto dal personale:
j)    in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
k)    militare;
l)    dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
m)    del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
n)    appartenente alla carriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
Dal 2014 è altresì disposta l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.

PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013
È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l’abolizione “limitata” dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l’abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.

PROROGA SECONDA RATA TARES 2013 EMENDAMENTO
È prorogato al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI
Per il 2013 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%. L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.

 

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Contabilità. (049 8209711)