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Finanziaria 2003: modifiche IRPEG E
IRAP |
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Il Disegno di legge relativo alla
Finanziaria 2003 prevede interventi in materia
IRPEG e IRAP.
In particolare l'aliquota IRPEG viene ridotta di due
punti passando, dal periodo d'imposta 2003, dal 36% al
34%; conseguentemente il credito d'imposta per gli
utili distribuiti sarà del 51,51%.
Per quanto riguarda l'IRAP le principali novità
introdotte sono le seguenti:
- i piccoli imprenditori con fatturato fino a ? 400
mila beneficeranno di uno sconto fino a ? 2.000,00 per
dipendente;
- l'indeducibilità dei compensi occasionali d'impresa;
- la ridefinizione delle deduzioni al valore della
produzione;
- deducibilità integrale per i contratti di formazione
lavoro;
- proroga dell'aliquota ridotta per gli agricoltori;
- la possibilità per gli autotrasportatori di godere
delle deduzioni forfetarie previste dal TUIR.
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Finanziaria 2003: iniziative per il
mezzogiorno |
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La Finanziaria 2003 contiene
numerose disposizioni volte allo sviluppo del
Mezzogiorno, che saranno gestite dal Cipe,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Cipe potrà decidere di riallocare a proprio
piacimento i fondi che verranno destinati alle aree
depresse della penisola e riguarderanno:
- incentivi alle imprese;
- patti territoriali;
- contratti di programma;
- bonus su nuove assunzioni;
- credito d'imposta sugli investimenti;
- intese istituzionali di programma;
- fondi per le calamità;
- prestiti d'onore;
- aiuti alla nuova imprenditorialità.
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Finanziaria 2003: bonus assunzioni |
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La Finanziaria 2003 riprende il
credito d'imposta per l'occupazione previsto nella
scorsa legislatura, che nel corso del 2002 era stato
bloccato per la mancanza di fondi.
Infatti, il Governo ha deciso di fornire, a tale scopo,
nuova copertura finanziaria, mediante il nuovo
fondo per le aree sottoutilizzate e, in caso di necessità,
ogni fondo che il Cipe ritenga opportuno dedicargli.
Non è ancora stato chiarito:
- se tali fondi verranno unicamente dedicati al Sud
Italia o anche al Centro Nord;
- come il Ministero dell'Economia provvederà a
verificare la distribuzione delle risorse;
- se verrà mantenuto il criterio, per la
distribuzione delle risorse, dell'ordine cronologico di
arrivo delle richieste di prenotazione.
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Finanziaria 2003: in arrivo proroghe
per l'agricoltura |
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La Finanziaria 2003 prevede alcune
proroghe in merito al settore dell'agricoltura.
Le principali novità riguardano:
- il prolungamento di un anno del regime speciale
di detrazione I.V.A. basato sulle percentuali di
compensazione;
- l'applicazione, anche per il 2002,
dell'aliquota del'1,9% per l'Imposta Regionale sulle
Attività Produttive.
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Finanziaria 2003: proroga dello scudo
fiscale |
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La Finanziaria 2003 prevede la
proroga dell'agevolazione denominata "Scudo fiscale"
anche per il 2003.
Il nuovo termine di chiusura del beneficio sarà fissato
al 30 giugno 2003; la replica non riguarderà,
nella versione predisposta dal Governo, le società.
Da segnalare che nella nuova edizione dello Scudo
fiscale la somma da versare a titolo di imposta
sostitutiva sarà pari al 4% dell'importo dichiarato;
scompare, inoltre, la possibilità di aderire mediante la
sottoscrizione di speciali titoli di Stato.
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Finanziaria 2003: concordato di "massa"
e soggetti interessati |
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- Il nuovo concordato di "massa" proposto nella
Finanziaria 2003, fa riferimento solo a IRPEF E IRAP
e si estende ai seguenti soggetti:
- soggetti ammessi:
- titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo,
- soci di società di persone o gli associati
professionali,
- imprenditori agricoli titolari di reddito agricolo;
- soggetti esclusi:
- le società di capitali e gli altri soggetti IRPEG;
- soggetti che hanno omesso la presentazione della
dichiarazione o che hanno dichiarato ricavi o compensi
superiori a 10 milioni di euro;
- soggetti ai quali al 1° gennaio 2003 risulta
notificato un atto di accertamento, un processo verbale
di constatazione con esito positivo o l'invito al
contraddittorio da concordato a "regime";
- soggetti interessati da illecito penale in materia
tributaria, soggetti ai quali si applicano studi di
settore e parametri, in presenza di indici di congruità
e coerenza;
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Finanziaria 2003: elementi essenziali
del concordato di "massa" |
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Gli elementi strutturali contenuti nel
concordato di "massa", presentato nella Finanziaria 2003
possono essere sintetizzati come segue:
- annualità di riferimento: i periodi d'imposta
compresi tra il 1997 e il 2000;
- termini di versamento: il concordato si
realizza con l'accettazione degli importi proposti, per
ciascuna annualità, dall'Agenzia delle Entrate. Il
concordato si perfeziona, quindi, con il pagamento delle
somme proposte entro il 30 giugno 2003;
- limiti di maggiorazione: i maggiori ricavi e
compensi, proposti dall'Agenzia delle Entrate, non
possono superare i 3.000 euro per le persone fisiche e i
9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti
rispettivamente a 1.000 euro e a 3.000 euro per il
periodo d'imposta 1997.
- riduzioni: le maggiori imposte sono ridotte
della metà, per la parte eccedente l'importo di 5.000
euro per le persone fisiche (10.000 euro per gli altri
soggetti). Gli importi eccedenti i 5.000 (o i 10.000
euro) potranno essere versati in due rate di pari
importo entro il 30 giugno 2004 e il 30 giugno 2005,
maggiorati degli interessi a decorrere dal 1° luglio
2003.
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Finanziaria 2003: adeguamento delle
scorte |
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La Finanziaria 2003 consente la
regolarizzazione delle giacenze di magazzino.
Gli aspetti essenziali di tale disposizione sono:
- condizioni soggettive: esercizio di
un'attività d'impresa e aderenza a tutte le proposte di
concordato;
- condizioni oggettive: beni indicati nell'art.
53, DPR n. 917/86;
- costo di adeguamento: pagamento dell'IVA non
assolta e dell'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'IRAP non pagate;
- condizioni di pagamento: entro il 31 ottobre
2003:
- per importi non superiori a 5.000 euro: versamento in
due rate annuali di pari importo;
- per importi superiori a 5.000 euro: versamento in
cinque rate annuali.
- il versamento di ciascuna rata annuale va effettuato
entro il 31 ottobre di ogni anno.
- effetti dell'adeguamento: non vengono
applicate sanzioni tributarie, civili o penali e i
valori risultanti dall'adeguamento delle esistenze
iniziali sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali
dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002.
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Diritto societario: in arrivo i termini
di adeguamento |
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Il provvedimento in merito alla riforma
del diritto societario definisce i termini entro i
quali i soggetti interessati dovranno adeguarsi alle nuove
disposizioni.
In particolare le scadenze sono fissate al:
- 30 settembre 2003 per le società di capitali;
- 31 dicembre 2003 per le società cooperative.
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Riforma del diritto societario: novità
per le società cooperative |
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Tra le disposizioni che riscrivono le
norme del libro V del codice Civile, in materia di
riforma del diritto societario, numerose novità
riguardano le società cooperative.
Tra le più importanti:
- applicazione, salva diversa previsione
dell'atto costitutivo, delle norme sulle Spa che
tra l'altro prevederanno, con un attivo dello stato
patrimoniale superiore ad un milione di euro e la
presenza di almeno 20 soci cooperatori, l'obbligo di
nomina di un organo di controllo;
- divisione tra società cooperative a mutualità
prevalente e non; alle prime si applicheranno
norme fiscali agevolative, alle seconde verranno
applicate le norme proprie delle società di capitali;
- introduzione della figura, accanto a quella del
socio cooperatore, del socio finanziatore, con
limitato diritto di voto;
- divieto, per gli amministratori di mantenere
il loro incarico per più di tre mandati consecutivi.
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Finanziaria 2003: la riforma della
tassazione |
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È stato approvato dal Consiglio dei
Ministri il disegno di legge concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge Finanziaria 2003).
Interessanti novità riguardano la tassazione dei
redditi delle persone fisiche con la cancellazione
delle detrazioni per carichi di lavoro e
l'introduzione di una deduzione, il cui importo è
determinato tramite un particolare meccanismo.
Anche gli scaglioni IRPEF vengono modificati sia per
quanto riguarda le aliquote sia per quanto riguarda i
limiti reddituali.
Nessuna novità invece dovrebbe riguardare le detrazioni
per carichi di famiglia e gli oneri deducibili.
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Il nuovo modello Dmag unico |
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L'INPS, con la Circolare 27 settembre
2002, n. 153, comunica l'istituzione del nuovo modello
Dmag unico per la dichiarazione trimestrale
agricola.
Il nuovo modello va a sostituire i preesistenti Dmag/D
e Dmag/R e interessa tutti i datori di lavoro agricoli che
occupano manodopera a tempo indeterminato, a tempo
determinato e compartecipanti individuali.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dal
25 ottobre 2002 per la dichiarazione relativa al
periodo luglio-settembre 2002. |

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