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Finanziaria 2003: modifiche IRPEG E IRAP

Il Disegno di legge relativo alla Finanziaria 2003 prevede interventi in materia IRPEG e IRAP.

In particolare l'aliquota IRPEG viene ridotta di due punti passando, dal periodo d'imposta 2003, dal 36% al 34%; conseguentemente il credito d'imposta per gli utili distribuiti sarà del 51,51%.

Per quanto riguarda l'IRAP le principali novità introdotte sono le seguenti:

  • i piccoli imprenditori con fatturato fino a ? 400 mila beneficeranno di uno sconto fino a ? 2.000,00 per dipendente;
  • l'indeducibilità dei compensi occasionali d'impresa;
  • la ridefinizione delle deduzioni al valore della produzione;
  • deducibilità integrale per i contratti di formazione lavoro;
  • proroga dell'aliquota ridotta per gli agricoltori;
  • la possibilità per gli autotrasportatori di godere delle deduzioni forfetarie previste dal TUIR.

 

 

Finanziaria 2003: iniziative per il mezzogiorno

La Finanziaria 2003 contiene numerose disposizioni volte allo sviluppo del Mezzogiorno, che saranno gestite dal Cipe, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Cipe potrà decidere di riallocare a proprio piacimento i fondi che verranno destinati alle aree depresse della penisola e riguarderanno:

  • incentivi alle imprese;
  • patti territoriali;
  • contratti di programma;
  • bonus su nuove assunzioni;
  • credito d'imposta sugli investimenti;
  • intese istituzionali di programma;
  • fondi per le calamità;
  • prestiti d'onore;
  • aiuti alla nuova imprenditorialità.

 

 

Finanziaria 2003: bonus assunzioni

La Finanziaria 2003 riprende il credito d'imposta per l'occupazione previsto nella scorsa legislatura, che nel corso del 2002 era stato bloccato per la mancanza di fondi.

Infatti, il Governo ha deciso di fornire, a tale scopo, nuova copertura finanziaria, mediante il nuovo fondo per le aree sottoutilizzate e, in caso di necessità, ogni fondo che il Cipe ritenga opportuno dedicargli.

Non è ancora stato chiarito:

  • se tali fondi verranno unicamente dedicati al Sud Italia o anche al Centro Nord;
  • come il Ministero dell'Economia provvederà a verificare la distribuzione delle risorse;
  • se verrà mantenuto il criterio, per la distribuzione delle risorse, dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di prenotazione.

 

 

Finanziaria 2003: in arrivo proroghe per l'agricoltura

La Finanziaria 2003 prevede alcune proroghe in merito al settore dell'agricoltura.

Le principali novità riguardano:

  • il prolungamento di un anno del regime speciale di detrazione I.V.A. basato sulle percentuali di compensazione;
  • l'applicazione, anche per il 2002, dell'aliquota del'1,9% per l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

 

 

Finanziaria 2003: proroga dello scudo fiscale

La Finanziaria 2003 prevede la proroga dell'agevolazione denominata "Scudo fiscale" anche per il 2003.

Il nuovo termine di chiusura del beneficio sarà fissato al 30 giugno 2003; la replica non riguarderà, nella versione predisposta dal Governo, le società.

Da segnalare che nella nuova edizione dello Scudo fiscale la somma da versare a titolo di imposta sostitutiva sarà pari al 4% dell'importo dichiarato; scompare, inoltre, la possibilità di aderire mediante la sottoscrizione di speciali titoli di Stato.

 

 

Finanziaria 2003: concordato di "massa" e soggetti interessati

 

  • Il nuovo concordato di "massa" proposto nella Finanziaria 2003, fa riferimento solo a IRPEF E IRAP e si estende ai seguenti soggetti:
  • soggetti ammessi:
    - titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo,
    - soci di società di persone o gli associati professionali,
    - imprenditori agricoli titolari di reddito agricolo;
     
  • soggetti esclusi:
    - le società di capitali e gli altri soggetti IRPEG;
    - soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione o che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro;
    - soggetti ai quali al 1° gennaio 2003 risulta notificato un atto di accertamento, un processo verbale di constatazione con esito positivo o l'invito al contraddittorio da concordato a "regime";
    - soggetti interessati da illecito penale in materia tributaria, soggetti ai quali si applicano studi di settore e parametri, in presenza di indici di congruità e coerenza;
     

 

 

Finanziaria 2003: elementi essenziali del concordato di "massa"

Gli elementi strutturali contenuti nel concordato di "massa", presentato nella Finanziaria 2003 possono essere sintetizzati come segue:

  • annualità di riferimento: i periodi d'imposta compresi tra il 1997 e il 2000;
  • termini di versamento: il concordato si realizza con l'accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dall'Agenzia delle Entrate. Il concordato si perfeziona, quindi, con il pagamento delle somme proposte entro il 30 giugno 2003;
  • limiti di maggiorazione: i maggiori ricavi e compensi, proposti dall'Agenzia delle Entrate, non possono superare i 3.000 euro per le persone fisiche e i 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti rispettivamente a 1.000 euro e a 3.000 euro per il periodo d'imposta 1997.
  • riduzioni: le maggiori imposte sono ridotte della metà, per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche (10.000 euro per gli altri soggetti). Gli importi eccedenti i 5.000 (o i 10.000 euro) potranno essere versati in due rate di pari importo entro il 30 giugno 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi a decorrere dal 1° luglio 2003.

 

 

Finanziaria 2003: adeguamento delle scorte

La Finanziaria 2003 consente la regolarizzazione delle giacenze di magazzino.

Gli aspetti essenziali di tale disposizione sono:

  • condizioni soggettive: esercizio di un'attività d'impresa e aderenza a tutte le proposte di concordato;
  • condizioni oggettive: beni indicati nell'art. 53, DPR n. 917/86;
  • costo di adeguamento: pagamento dell'IVA non assolta e dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP non pagate;
  • condizioni di pagamento: entro il 31 ottobre 2003:
    - per importi non superiori a 5.000 euro: versamento in due rate annuali di pari importo;
    - per importi superiori a 5.000 euro: versamento in cinque rate annuali.
    - il versamento di ciascuna rata annuale va effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno.
     
  • effetti dell'adeguamento: non vengono applicate sanzioni tributarie, civili o penali e i valori risultanti dall'adeguamento delle esistenze iniziali sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2002.

 

 

Diritto societario: in arrivo i termini di adeguamento

Il provvedimento in merito alla riforma del diritto societario definisce i termini entro i quali i soggetti interessati dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

In particolare le scadenze sono fissate al:

  • 30 settembre 2003 per le società di capitali;
  • 31 dicembre 2003 per le società cooperative.

 

 

Riforma del diritto societario: novità per le società cooperative

Tra le disposizioni che riscrivono le norme del libro V del codice Civile, in materia di riforma del diritto societario, numerose novità riguardano le società cooperative.

Tra le più importanti:

  • applicazione, salva diversa previsione dell'atto costitutivo, delle norme sulle Spa che tra l'altro prevederanno, con un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un milione di euro e la presenza di almeno 20 soci cooperatori, l'obbligo di nomina di un organo di controllo;
  • divisione tra società cooperative a mutualità prevalente e non; alle prime si applicheranno norme fiscali agevolative, alle seconde verranno applicate le norme proprie delle società di capitali;
  • introduzione della figura, accanto a quella del socio cooperatore, del socio finanziatore, con limitato diritto di voto;
  • divieto, per gli amministratori di mantenere il loro incarico per più di tre mandati consecutivi.

 

 

Finanziaria 2003: la riforma della tassazione

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003).

Interessanti novità riguardano la tassazione dei redditi delle persone fisiche con la cancellazione delle detrazioni per carichi di lavoro e l'introduzione di una deduzione, il cui importo è determinato tramite un particolare meccanismo.

Anche gli scaglioni IRPEF vengono modificati sia per quanto riguarda le aliquote sia per quanto riguarda i limiti reddituali.

Nessuna novità invece dovrebbe riguardare le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri deducibili.

 

 

Il nuovo modello Dmag unico

L'INPS, con la Circolare 27 settembre 2002, n. 153, comunica l'istituzione del nuovo modello Dmag unico per la dichiarazione trimestrale agricola.

Il nuovo modello va a sostituire i preesistenti Dmag/D e Dmag/R e interessa tutti i datori di lavoro agricoli che occupano manodopera a tempo indeterminato, a tempo determinato e compartecipanti individuali.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dal 25 ottobre 2002 per la dichiarazione relativa al periodo luglio-settembre 2002.

 

 

 

 

 

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