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Diritto societario: testo di riforma in
dirittura di arrivo |
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Si sono concluse ieri, giovedì 12
settembre 2002, le discussioni relative al testo di
riforma del diritto societario. A questo punto si
attende la presentazione del documenti al Consiglio dei
Ministri, che potrebbe avvenire entro fine settembre.
Molte le novità e i cambiamenti proposti, tra cui:
- la possibilità, per Spa ed Srl, di costituirsi con
un unico socio;
- l'obbligo, per le cooperative, di indicare nell'atto
costitutivo il sistema di amministrazione adottato
e le modalità con cui vengono ripartiti gli utili;
- qualunque socio può intentare un'azione di
responsabilità nei confronti dell'amministratore,
qualora arrechi, con il proprio metodi do gestione,
danni alla società.
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Delega fiscale: favorite le PMI |
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Il testo di riforma di Delega fiscale
contiene alcuni provvedimenti che tendono ad agevolare
le piccole medie imprese.
Tra tutti risulta di particolare importanza quello che
concede la possibilità di eliminare il limite alla
deducibilità degli oneri finanziari per persone
fisiche e società di persone, qualora i ricavi delle
stesse non superino la soglia prevista ai fini degli studi
di settore, pari a ? 5.164.569,00.
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Scommesse: fissati nuovi codici tributo |
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Con la Risoluzione 12 settembre 2002,
n. 300, l'Agenzia delle Entrate ha fissato due nuovi
codici tributo relativi al versamento della sanzione
per tardivo o omesso versamento dell'imposta unica sulle
scommesse. Detti codici sono:
- 2342 - "Sanzione per tardivo versamento
dell'imposta unica su altre scommesse diverse dalle
ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi
pronostici - DM 13/12/2001";
- 2343 - "Sanzione per tardivo versamento
dell'imposta unica su altre scommesse diverse dalle
ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi
pronostici - DM 13/12/2001" - di competenza della
Regione Sicilia.
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Ritenute IRPEF: termine di
presentazione istanza di rimborso |
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La Corte di Cassazione, con Sentenza 3
settembre 2002, n. 12810, ha definito la differenza
applicativa esistente tra gli art. 37 e 38, DPR n. 602/73:
- l'art. 37 riguarda esclusivamente le ritenute
operate dall'amministrazione dello Stato nella qualità
di creditore dell'imposta. La stessa amministrazione
può avvalersi di una compensazione tra i propri crediti
e quella dei propri dipendenti;
- l'art. 38 riguarda le ritenute IRPEF effettuate
dal datore di lavoro privato, come sostituto
d'imposta, sulle somme corrisposte a vario titolo ai
dipendenti.
Va ricordato che l'art. 37 prevede un tempo di
decorrenza, per presentare l'istanza di rimborso di
versamenti indebiti, pari a dieci anni dalla data del
versamento, ai sensi dell'art. 2496 del C.C., mentre
l'art. 38 prevede un termine di decorrenza pari a
quarantotto mesi.
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Detrazione IVA per i soggetti non
residenti |
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I soggetti non residenti che intendono
esercitare la detrazione IVA, ai sensi dell'art. 19,
DPR n. 633/72 devono provvedere alternativamente alla
nomina di un rappresentante fiscale come previsto
dall'art. 17, DPR n. 633/72 o all'identificazione
diretta come invece previsto dal D.Lgs. 19 giugno
2002, n. 191.
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito, con la
Risoluzione 12 settembre 2002, n. 301, che tali
adempimenti non sono formali, ma obbligatori rispetto al
diritto del soggetto non residente ad esercitare la
detrazione d'imposta.
La suddetta Risoluzione specifica inoltre che:
- il rappresentante fiscale, essendo
solidalmente responsabile nei confronti dell'Erario per
le eventuali irregolarità commesse dal soggetto non
residente, assume tale responsabilità solo con l'atto
ufficiale di nomina;
- per le operazioni anteriori all'atto di
nomina del rappresentante fiscale, l'esercizio della
detrazione IVA da parte del non residente può
avvenire solo tramite istanza di rimborso, ai
sensi dell'art. 38, DPR n. 633/72.
- per l'eventuale passaggio dalla rappresentanza
fiscale all'identificazione diretta del soggetto non
residente si deve provvedere alla cessazione della
posizione di rappresentanza e all'apertura di una nuova
posizione attraverso l'identificazione diretta.
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Caos sulla restituzione del credito
d'imposta per nuove assunzioni |
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Con comunicato stampa diffuso ieri
dal ministro Giulio Tremonti in materia di bonus
assunzioni, è stata data comunicazione che, per risolvere
l'emergenza relativa al mese di luglio, in attesa di nuovi
provvedimenti legislativi, viene disposto per atto
amministrativo lo slittamento del termine previsto per i
recuperi fiscali nei confronti di chi ha fruito del bonus
senza averne diritto.
Al contempo, l'Agenzia delle Entrate, con
risoluzione n. 302 del 12 settembre 2002, ha sospeso
l'operatività dei codici tributo 6732 e 6733. Chi ancora
non avesse speso il credito maturato entro il 30 giugno,
non potrà utilizzarlo.
Sull'argomento restano da chiarire molti punti. In
particolare resta da chiarire se la sospensione dei
suddetti codici riguardi anche il loro utilizzo a debito
per la restituzione del credito indebitamente fruito.
13 settembre 2002 |
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