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Diritto societario: testo di riforma in dirittura di arrivo

Si sono concluse ieri, giovedì 12 settembre 2002, le discussioni relative al testo di riforma del diritto societario. A questo punto si attende la presentazione del documenti al Consiglio dei Ministri, che potrebbe avvenire entro fine settembre.

Molte le novità e i cambiamenti proposti, tra cui:

  • la possibilità, per Spa ed Srl, di costituirsi con un unico socio;
  • l'obbligo, per le cooperative, di indicare nell'atto costitutivo il sistema di amministrazione adottato e le modalità con cui vengono ripartiti gli utili;
  • qualunque socio può intentare un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, qualora arrechi, con il proprio metodi do gestione, danni alla società.

     

 

Delega fiscale: favorite le PMI

Il testo di riforma di Delega fiscale contiene alcuni provvedimenti che tendono ad agevolare le piccole medie imprese.

Tra tutti risulta di particolare importanza quello che concede la possibilità di eliminare il limite alla deducibilità degli oneri finanziari per persone fisiche e società di persone, qualora i ricavi delle stesse non superino la soglia prevista ai fini degli studi di settore, pari a ? 5.164.569,00.

 

 

Scommesse: fissati nuovi codici tributo

Con la Risoluzione 12 settembre 2002, n. 300, l'Agenzia delle Entrate ha fissato due nuovi codici tributo relativi al versamento della sanzione per tardivo o omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse. Detti codici sono:

 

  • 2342 - "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi pronostici - DM 13/12/2001";
  • 2343 - "Sanzione per tardivo versamento dell'imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi pronostici - DM 13/12/2001" - di competenza della Regione Sicilia.

 

 

Ritenute IRPEF: termine di presentazione istanza di rimborso

La Corte di Cassazione, con Sentenza 3 settembre 2002, n. 12810, ha definito la differenza applicativa esistente tra gli art. 37 e 38, DPR n. 602/73:

  • l'art. 37 riguarda esclusivamente le ritenute operate dall'amministrazione dello Stato nella qualità di creditore dell'imposta. La stessa amministrazione può avvalersi di una compensazione tra i propri crediti e quella dei propri dipendenti;
  • l'art. 38 riguarda le ritenute IRPEF effettuate dal datore di lavoro privato, come sostituto d'imposta, sulle somme corrisposte a vario titolo ai dipendenti.

Va ricordato che l'art. 37 prevede un tempo di decorrenza, per presentare l'istanza di rimborso di versamenti indebiti, pari a dieci anni dalla data del versamento, ai sensi dell'art. 2496 del C.C., mentre l'art. 38 prevede un termine di decorrenza pari a quarantotto mesi.

 

 

Detrazione IVA per i soggetti non residenti

I soggetti non residenti che intendono esercitare la detrazione IVA, ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72 devono provvedere alternativamente alla nomina di un rappresentante fiscale come previsto dall'art. 17, DPR n. 633/72 o all'identificazione diretta come invece previsto dal D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191.

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito, con la Risoluzione 12 settembre 2002, n. 301, che tali adempimenti non sono formali, ma obbligatori rispetto al diritto del soggetto non residente ad esercitare la detrazione d'imposta.

La suddetta Risoluzione specifica inoltre che:

  • il rappresentante fiscale, essendo solidalmente responsabile nei confronti dell'Erario per le eventuali irregolarità commesse dal soggetto non residente, assume tale responsabilità solo con l'atto ufficiale di nomina;
  • per le operazioni anteriori all'atto di nomina del rappresentante fiscale, l'esercizio della detrazione IVA da parte del non residente può avvenire solo tramite istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38, DPR n. 633/72.
  • per l'eventuale passaggio dalla rappresentanza fiscale all'identificazione diretta del soggetto non residente si deve provvedere alla cessazione della posizione di rappresentanza e all'apertura di una nuova posizione attraverso l'identificazione diretta.

 

 

Caos sulla restituzione del credito d'imposta per nuove assunzioni

Con comunicato stampa diffuso ieri dal ministro Giulio Tremonti in materia di bonus assunzioni, è stata data comunicazione che, per risolvere l'emergenza relativa al mese di luglio, in attesa di nuovi provvedimenti legislativi, viene disposto per atto amministrativo lo slittamento del termine previsto per i recuperi fiscali nei confronti di chi ha fruito del bonus senza averne diritto.

Al contempo, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 302 del 12 settembre 2002, ha sospeso l'operatività dei codici tributo 6732 e 6733. Chi ancora non avesse speso il credito maturato entro il 30 giugno, non potrà utilizzarlo.

Sull'argomento restano da chiarire molti punti. In particolare resta da chiarire se la sospensione dei suddetti codici riguardi anche il loro utilizzo a debito per la restituzione del credito indebitamente fruito.

13 settembre 2002

 

 

 

 

 

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