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Proroga al 20 luglio del termine per le rivalutazioni di terreni e partecipazioni

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet il Comunicato Stampa 30 giugno 2008 nel quale viene indicato che i soggetti che intendono rivalutare il costo d'acquisto delle partecipazioni, o dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008, "potrebbero avere 20 giorni di tempo in più per versare la prima (o unica) rata dell'imposta sostitutiva e per predisporre la perizia sulla stima del nuovo valore".

Infatti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto la proroga del termine del 30 giugno, ormai scaduto, al prossimo 20 luglio per poter versare l'imposta sostitutiva del 2% (per le partecipazioni non qualificate) o del 4% (per le partecipazioni qualificate ed i terreni).

Sempre secondo quanto affermato nel Comunicato, "resterebbero comunque ferme le scadenze per le eventuali rate successive alla prima fissate al 30 giugno 2009 e al 30 giugno 2010".

Agevolazione "prima casa" anche per le pertinenze solo se risultano strumentali al bene principale

Con Risoluzione 26 giugno 2008, n. 265, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità che l'agevolazione di cui all'articolo 69, Legge n. 342/2000 (c.d. "agevolazione prima casa"), che consente l'assolvimento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 168,00 per ciascun tributo), possa trovare applicazione anche per il trasferimento delle pertinenze.

In particolare, l'Agenzia ricorda che il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre in presenza di due presupposti:

         elemento soggettivo: vale a dire la volontà del proprietario della cosa principale (o del titolare di un diritto reale sulla stessa), di creare un vincolo di strumentalità e di complementarietà funzionale tra detto bene ed un'altra cosa;

         elemento oggettivo: ossia la destinazione durevole ed attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un'altra ai fini del miglior uso di quest'ultima.

Pertanto, affinché le "agevolazioni prima casa" possano essere riconosciute anche alle pertinenze, il contribuente deve dimostrare che tra le stesse ed il bene principale ricorra un rapporto economico-giuridico di strumentalità e di complementarietà funzionale.

Provvedimento di espropriazione: registro in misura fissa in mancanza di trasferimento

Con Risoluzione 26 giugno 2008, n. 266, l'Agenzia delle Entrate, si è pronunciata in merito al corretto trattamento tributario da applicare ad un particolare caso nel quale l'aggiudicatario di un bene oggetto di espropriazione è lo stesso proprietario.

Nel caso esaminato, l'istante aveva acquistato da un terzo un immobile gravato da ipoteca; la banca, creditrice del terzo, aveva escusso il bene ed il giudice ne aveva disposto la vendita senza incanto. Lo stesso istante, partecipando a questa seconda vendita, si è aggiudicato l'immobile versando le somme indicate nel bando. In sostanza, il provvedimento del giudice sanciva il trasferimento di proprietà all'istante che, però, era già proprietario dell'immobile avendolo acquistato dal terzo, debitore della banca.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, per determinare il corretto trattamento tributario da applicare occorre verificare la natura traslativa del provvedimento. Questo, di fatto, non produce un vero e proprio trasferimento di proprietà, ma solo l'accertamento di questa in capo all'aggiudicatario in quanto l'effetto traslativo si era già verificato in un momento antecedente (quello dell'acquisto dal terzo). Pertanto, in assenza di trasferimento, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa (168 euro) mentre per la cancellazione o riduzione delle ipoteche si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

Corte di Cassazione: successione di CCNL e deroga "in peius"

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4510 del 21 febbraio 2008, ha stabilito che nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, sebbene la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori.

Il divieto di deroga " in peius" posto dall'articolo 2077 c.c. riguarda esclusivamente il contratto individuale in relazione a quello collettivo.

 

Al via la detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività

Da oggi è in vigore la norma del Decreto Legge n. 93/2008 che prevede, per i lavoratori che nel 2007 non hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila euro, l'applicazione di un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3mila euro lordi, sulle somme erogate a titolo di straordinari, lavoro supplementare e premi di produttività.

Il periodo interessato all'agevolazione va dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 e sull'operatività della norma è intervenuta a fornire alcuni chiarimenti la Circolare n. 6 del 30 giugno 2008 della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

 

 

 

 

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