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Proroga
al 20 luglio del termine per le rivalutazioni di terreni e
partecipazioni
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L'Agenzia
delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet il Comunicato
Stampa 30 giugno 2008 nel quale viene indicato che i
soggetti che intendono rivalutare il costo d'acquisto
delle partecipazioni, o dei terreni edificabili e
con destinazione agricola posseduti alla data del 1°
gennaio 2008, "potrebbero avere 20 giorni
di tempo in più per versare la prima (o unica) rata
dell'imposta sostitutiva e per predisporre la perizia sulla
stima del nuovo valore".
Infatti,
il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto la
proroga del termine del 30 giugno, ormai scaduto, al
prossimo 20 luglio per poter versare l'imposta
sostitutiva del 2% (per le partecipazioni non qualificate) o
del 4% (per le partecipazioni qualificate ed i terreni).
Sempre
secondo quanto affermato nel Comunicato, "resterebbero
comunque ferme le scadenze per le eventuali rate
successive alla prima fissate al 30 giugno 2009 e al 30
giugno 2010".
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Agevolazione
"prima casa" anche per le pertinenze solo se
risultano strumentali al bene principale
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Con
Risoluzione 26 giugno 2008, n. 265, l'Agenzia
delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità
che l'agevolazione di cui all'articolo 69, Legge n. 342/2000
(c.d. "agevolazione prima casa"), che
consente l'assolvimento dell'imposta ipotecaria e
catastale in misura fissa (euro 168,00 per ciascun
tributo), possa trovare applicazione anche per il trasferimento
delle pertinenze.
In
particolare, l'Agenzia ricorda che il rapporto pertinenziale
tra due beni ricorre in presenza di due presupposti:
•
elemento
soggettivo:
vale a dire la volontà del proprietario della cosa
principale (o del titolare di un diritto reale sulla
stessa), di creare un vincolo di strumentalità e di
complementarietà funzionale tra detto bene ed un'altra
cosa;
•
elemento
oggettivo:
ossia la destinazione durevole ed attuale di una cosa a
servizio o ad ornamento di un'altra ai fini del miglior
uso di quest'ultima.
Pertanto,
affinché le "agevolazioni prima casa" possano
essere riconosciute anche alle pertinenze, il contribuente deve
dimostrare che tra le stesse ed il bene principale
ricorra un rapporto economico-giuridico di strumentalità
e di complementarietà funzionale.
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Provvedimento
di espropriazione: registro in misura fissa in mancanza di
trasferimento
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Con
Risoluzione 26 giugno 2008, n. 266, l'Agenzia delle
Entrate, si è pronunciata in merito al corretto trattamento
tributario da applicare ad un particolare caso nel quale l'aggiudicatario
di un bene oggetto di espropriazione è lo stesso
proprietario.
Nel
caso esaminato, l'istante aveva acquistato da un terzo un
immobile gravato da ipoteca; la banca, creditrice del
terzo, aveva escusso il bene ed il giudice ne aveva disposto
la vendita senza incanto. Lo stesso istante, partecipando a
questa seconda vendita, si è aggiudicato l'immobile
versando le somme indicate nel bando. In sostanza, il
provvedimento del giudice sanciva il trasferimento di
proprietà all'istante che, però, era già proprietario
dell'immobile avendolo acquistato dal terzo, debitore della
banca.
Secondo
l'Agenzia delle Entrate, per determinare il corretto
trattamento tributario da applicare occorre verificare la
natura traslativa del provvedimento. Questo, di fatto, non
produce un vero e proprio trasferimento di proprietà, ma
solo l'accertamento di questa in capo all'aggiudicatario in
quanto l'effetto traslativo si era già verificato in un
momento antecedente (quello dell'acquisto dal terzo).
Pertanto, in assenza di trasferimento, l'imposta di
registro è dovuta in misura fissa (168 euro) mentre per
la cancellazione o riduzione delle ipoteche si applicano le
imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
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Corte
di Cassazione: successione di CCNL e deroga "in peius"
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La
Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 4510 del 21 febbraio 2008, ha
stabilito che nel caso in cui ad una disciplina collettiva
ne succeda un'altra di analoga natura si realizza
l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle
precedenti, sebbene la nuova disciplina sia meno favorevole
ai lavoratori.
Il
divieto di deroga " in peius" posto dall'articolo
2077 c.c. riguarda esclusivamente il contratto individuale
in relazione a quello collettivo.
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Al
via la detassazione del lavoro straordinario e dei premi di
produttività
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Da
oggi è in vigore la norma del Decreto Legge n. 93/2008
che prevede, per i lavoratori che nel 2007 non hanno
percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 30mila
euro, l'applicazione di un'imposta sostitutiva di Irpef e
addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il
limite di importo complessivo di 3mila euro lordi, sulle
somme erogate a titolo di straordinari, lavoro supplementare
e premi di produttività.
Il
periodo interessato all'agevolazione va dal 1° luglio 2008
al 31 dicembre 2008 e sull'operatività della norma è
intervenuta a fornire alcuni chiarimenti la Circolare n.
6 del 30 giugno 2008 della Fondazione Studi del
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
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