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Detrazione
36% e pagamento mediante bonifico on-line: Risoluzione delle
Entrate
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Con
Risoluzione 7 agosto 2008, n. 353, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che, in relazione agli adempimenti
richiesti per fruire della detrazione d'imposta del 36
per cento (art. 1, Legge n. 449/1997) relativa alle
spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, i pagamenti effettuati mediante bonifico
on-line possano essere equiparati a quelli tradizionali
effettuati allo sportello.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, inoltre, anche se a causa
del ridotto spazio riservato all'indicazione della causale,
non sono presenti nel bonifico on-line, oltre agli
estremi della norma agevolativa, anche altri elementi
essenziali quali il codice fiscale dell'ordinante e il
numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, questo
non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione
d'imposta.
L'Agenzia
ritiene, infatti, che tale irregolarità possa essere
sanata fornendo i predetti dati alla banca, che
provvederà a trasmetterli all'Agenzia delle Entrate, in via
telematica, secondo quanto previsto dal Decreto n. 41/98.
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Pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il Decreto che individua gli Stati
rientranti nella White list
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E'
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2008, n.
202, il Decreto 12 agosto 2008che identifica
gli Stati extracomunitari e i territori stranieri che
impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo, in materia
di antiriciclaggio.
L'individuazione
degli Stati rientranti nella White list antiriciclaggio è
diretta a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e il
finanziamento del terrorismo attraverso il controllo del
rispetto di alcuni fondamentali obblighi.
I
soggetti italiani dovranno, pertanto, sottoporre a più
articolate procedure di controllo i rapporti commerciali con
gli operatori di Stati non rientranti nella lista, ai fini
della corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio
prevista dal D.Lgs n. 231/2007.
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Esenzione
Irap anche per gli ingegneri se svolgono attività in
proprio e prevale l'attività personale
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Con
Sentenza 2 luglio 2008, n. 78, il Ctr di Genova
si è pronunciata in merito alla soggettività all'IRAP dei
lavoratori autonomi, stabilendo che gli ingegneri che
lavorano in proprio, basando la propria attività
professionale sulla propria persona, utilizzando mezzi
(personali e materiali) esclusivamente di ausilio
all'attività personale, sono esonerati dal pagamento
dell'imposta.
Secondo
i giudici di merito, se l'attività intellettuale svolge
un ruolo predominante e manca un'autonoma
organizzazione a sostegno dell'attività professionale,
non ci sono i presupposti dell'imposizione. Tale requisito
è dimostrato (come nel caso di specie) anche
dall'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa a
causa dell'assenza dello stesso professionista (chiusura per
ferie).
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Da
oggi 1° settembre 2008 detraibile l'IVA su pasti e alberghi
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Secondo
quanto previsto dall'art. 83, comma 28-bis, D.L. n.
112/2008 (che ha modificato l'art. 19-bis1, lett. e, DPR n.
633/72), a decorrere da oggi 1° settembre 2008, l'IVA
relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, se
inerenti all'attività economica, è totalmente detraibile.
Per
esercitare la detrazione IVA, è necessario che la spesa
sia documentata tramite fattura. Inoltre, trattandosi di
prestazioni di servizi, la detrazione potrà essere
esercitata se la fatturazione e il pagamento avvengono
dal 1° settembre 2008. Al contrario, la detrazione
non spetta se la fattura ha data antecedente il 1°
settembre 2008.
La
detrazione non spetta se si tratta di spese di
rappresentanza.
A
decorrere dal 2009, la deducibilità delle stesse
spese ai fini reddituali sarà ridotta al 75%, tranne il
caso in cui le spese siano state sostenute da dipendenti o
collaboratori in trasferta, per le quali permane la
deduzione integrale.
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Settore
edile: agevolazione contributiva dell'11,50% per l'anno 2008
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È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14
agosto 2008, il Decreto 24 giugno 2008 con il quale
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali conferma l'utilizzo, da parte delle aziende edili,
dell'agevolazione contributiva pari all'11,50 per cento
anche per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.
A
seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM
24 giugno 2008, si attende la circolare INPS contenente le
istruzioni operative per il recupero dello sconto in
questione.
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Libro
unico del lavoro: in Gazzetta il decreto
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Sulla
Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2008 è stato pubblicato il
decreto ministeriale che attua la semplificazione in materia
di lavoro prevista dall'articolo 39 del decreto legge n.
112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Il
Decreto illustra le modalità di tenuta e conservazione del
Libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime
transitorio.
A
far data dal 18 agosto 2008 il Libro unico del lavoro
sostituisce il libro matricola, il libro paga ed il registro
d'impresa (quest'ultimo per le imprese agricole), documenti
abrogati dal citato decreto legge 112/2008.
I
datori di lavoro hanno l'obbligo di conservare il Libro per
5 anni dalla data dell'ultima registrazione ed è previsto
un periodo transitorio per uniformarsi alle nuove regole il
cui termine finale coincide con il periodo di paga relativo
al mese di dicembre 2008.
A
tal riguardo il Ministero del Lavoro ha emanato in data 21
agosto 2008 la circolare n. 20 contenente le prime
istruzioni operative, dirette al proprio personale
ispettivo, in relazione articoli 39 e 40 del decreto legge
112/2008.
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INAIL
: Denuncia nominativa per soci, collaboratori, coadiuvanti,
familiari artigiani e non artigiani
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L'INAIL,
con nota n. 6798
diffusa il 25 agosto 2008 comunica il ripristino, a partire
dal 18 agosto 2008, dell'obbligo di invio, prima dell'inizio
del rapporto di lavoro, della denuncia nominativa all'INAIL
(DNA) a carico dei datori di lavoro, anche artigiani, che
intendono impiegare collaboratori e coadiuvanti delle
impresa familiari, coadiuvanti delle impresa commerciali e
soci lavoratori di attività commerciale e di impresa in
forma societaria.
Si
precisa, comunque, che come previsto dal D.L. n. 112/2008,
convertito nella Legge n. 133/2008, i soggetti sopra
elencati non sono oggetto di registrazione nel Libro
Unico.
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