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Detrazione 36% e pagamento mediante bonifico on-line: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 7 agosto 2008, n. 353, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in relazione agli adempimenti richiesti per fruire della detrazione d'imposta del 36 per cento (art. 1, Legge n. 449/1997) relativa alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i pagamenti effettuati mediante bonifico on-line possano essere equiparati a quelli tradizionali effettuati allo sportello.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, inoltre, anche se a causa del ridotto spazio riservato all'indicazione della causale, non sono presenti nel bonifico on-line, oltre agli estremi della norma agevolativa, anche altri elementi essenziali quali il codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, questo non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione d'imposta.

L'Agenzia ritiene, infatti, che tale irregolarità possa essere sanata fornendo i predetti dati alla banca, che provvederà a trasmetterli all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, secondo quanto previsto dal Decreto n. 41/98.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che individua gli Stati rientranti nella White list

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2008, n. 202, il Decreto 12 agosto 2008che identifica gli Stati extracomunitari e i territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo, in materia di antiriciclaggio.

L'individuazione degli Stati rientranti nella White list antiriciclaggio è diretta a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo attraverso il controllo del rispetto di alcuni fondamentali obblighi.

I soggetti italiani dovranno, pertanto, sottoporre a più articolate procedure di controllo i rapporti commerciali con gli operatori di Stati non rientranti nella lista, ai fini della corretta applicazione della disciplina antiriciclaggio prevista dal D.Lgs n. 231/2007.

Esenzione Irap anche per gli ingegneri se svolgono attività in proprio e prevale l'attività personale

Con Sentenza 2 luglio 2008, n. 78, il Ctr di Genova si è pronunciata in merito alla soggettività all'IRAP dei lavoratori autonomi, stabilendo che gli ingegneri che lavorano in proprio, basando la propria attività professionale sulla propria persona, utilizzando mezzi (personali e materiali) esclusivamente di ausilio all'attività personale, sono esonerati dal pagamento dell'imposta.

Secondo i giudici di merito, se l'attività intellettuale svolge un ruolo predominante e manca un'autonoma organizzazione a sostegno dell'attività professionale, non ci sono i presupposti dell'imposizione. Tale requisito è dimostrato (come nel caso di specie) anche dall'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa a causa dell'assenza dello stesso professionista (chiusura per ferie).

Da oggi 1° settembre 2008 detraibile l'IVA su pasti e alberghi

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 28-bis, D.L. n. 112/2008 (che ha modificato l'art. 19-bis1, lett. e, DPR n. 633/72), a decorrere da oggi 1° settembre 2008, l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, se inerenti all'attività economica, è totalmente detraibile.

Per esercitare la detrazione IVA, è necessario che la spesa sia documentata tramite fattura. Inoltre, trattandosi di prestazioni di servizi, la detrazione potrà essere esercitata se la fatturazione e il pagamento avvengono dal 1° settembre 2008. Al contrario, la detrazione non spetta se la fattura ha data antecedente il 1° settembre 2008.

La detrazione non spetta se si tratta di spese di rappresentanza.

A decorrere dal 2009, la deducibilità delle stesse spese ai fini reddituali sarà ridotta al 75%, tranne il caso in cui le spese siano state sostenute da dipendenti o collaboratori in trasferta, per le quali permane la deduzione integrale.

Settore edile: agevolazione contributiva dell'11,50% per l'anno 2008

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008, il Decreto 24 giugno 2008 con il quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali conferma l'utilizzo, da parte delle aziende edili, dell'agevolazione contributiva pari all'11,50 per cento anche per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 24 giugno 2008, si attende la circolare INPS contenente le istruzioni operative per il recupero dello sconto in questione.

Libro unico del lavoro: in Gazzetta il decreto

Sulla Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2008 è stato pubblicato il decreto ministeriale che attua la semplificazione in materia di lavoro prevista dall'articolo 39 del decreto legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Il Decreto illustra le modalità di tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio.

A far data dal 18 agosto 2008 il Libro unico del lavoro sostituisce il libro matricola, il libro paga ed il registro d'impresa (quest'ultimo per le imprese agricole), documenti abrogati dal citato decreto legge 112/2008.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di conservare il Libro per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione ed è previsto un periodo transitorio per uniformarsi alle nuove regole il cui termine finale coincide con il periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008.

A tal riguardo il Ministero del Lavoro ha emanato in data 21 agosto 2008 la circolare n. 20 contenente le prime istruzioni operative, dirette al proprio personale ispettivo, in relazione articoli 39 e 40 del decreto legge 112/2008.

INAIL : Denuncia nominativa per soci, collaboratori, coadiuvanti, familiari artigiani e non artigiani

L'INAIL, con nota n. 6798 diffusa il 25 agosto 2008 comunica il ripristino, a partire dal 18 agosto 2008, dell'obbligo di invio, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, della denuncia nominativa all'INAIL (DNA) a carico dei datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare collaboratori e coadiuvanti delle impresa familiari, coadiuvanti delle impresa commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di impresa in forma societaria.

Si precisa, comunque, che come previsto dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, i soggetti sopra elencati non sono oggetto di registrazione nel Libro Unico.

 

 

 

 

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