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Credito
d'imposta per l'adozione di misure di sicurezza: approvato
il modello (IMS)
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Con
Provvedimento 31 marzo 2008, l'Agenzia delle Entrate ha
approvato il modello d'istanza, e le relative istruzioni,
per l'attribuzione del credito d'imposta per l'adozione
delle misure di sicurezza (mod. IMS), ai sensi dell'art
1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, Legge Finanziaria
2008, e dei rispettivi decreti di attuazione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, 6 febbraio 2008.
La
comunicazione può essere trasmessa da:
•
soggetti
esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e
all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e
bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie
imprese,
di cui al Decreto del Ministro delle Attività produttive
del 18 aprile 2005;
•
soggetti
esercenti, esclusivamente o prevalentemente, attività di
rivendita di generi di monopolio, operanti in base a
concessione amministrativa,
ai sensi della Legge n. 1293/1957 e successive modificazioni
e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con
D.P.R. n. 1074/1958.
La
trasmissione dei dati
contenuti nell'istanza deve essere effettuata:
•
nell'anno
2008 a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2008 e negli
anni 2009 e 2010, dalle ore 10.00 del 2 febbraio di ciascun
anno;
•
esclusivamente
per via telematica
(direttamente o tramite intermediari abilitati), utilizzando
il software di gestione "CREDITOSICUREZZA", reso
disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia
(www.agenziaentrate.gov.it).
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Studi
di settore: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e
pubblicazione nuovi studi in G.U.
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Con
Circolare 1° aprile 2008, n. 31, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito
all'applicazione degli studi di settore per le imprese
che esercitano più attività a seguito delle
semplificazione degli obblighi di annotazione separata delle
componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi
introdotte con decreto 11 febbraio 2008.
Ai
fini dell'utilizzo degli studi di settore in sede di
accertamento il nuovo criterio adottato prevede
l'applicazione dello studio relativo all'attività
prevalente intesa come "quella da cui deriva nel
periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi".
In pratica, chi esercita più attività d'impresa deve
valutare se le attività esercitate sono comprese nello
stesso studio di settore; in tale ipotesi, ai fini della
determinazione dell'attività prevalente, si devono sommare
i ricavi provenienti dalle attività che, seppur
contraddistinte da diversi codici attività, rientrano
nel campo di applicazione dello stesso studio di settore.
Non è dunque più possibile applicare gli studi anche alle
attività non prevalenti (mediante "GE.RI.CO
Annotazione separata" che, di conseguenza, risulta
abolito).
Le
risultanze degli studi,
applicati tenendo conto del criterio dell'attività
prevalente, possono essere utilizzate ai fini
dell'accertamento, con decorrenza dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2008.
Infine,
sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 31 marzo
2008, n. 76, cinque decreti, tutti datati 6 marzo
2008 con i quali sono state approvate le evoluzioni
degli studi di settore di alcune attività
professionali, del commercio, delle manifatture e dei
servizi e sono state individuazione le nuove aree
territoriali omogenee in base alle quali verranno
differenziate le modalità di applicazione degli studi..
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Domande
di rateazione delle somme iscritte a ruolo: esenzione dal
bollo
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Con
recente Nota, Equitalia ha fornito istruzioni sulle
novità introdotte dal decreto "Milleproroghe" in
materia di rateazione, fino a 72 tranche, delle somme
iscritte a ruolo.
In
particolare, ha precisato che le domande di rateazione
dei versamenti presentate dai contribuenti agli agenti per
la riscossione ai quali il Decreto Milleproroghe ha
attribuito il ruolo di ente impositore, sono esenti
dall'imposta di bollo pari ad euro 14,62. Tale
agevolazione deriva dal fatto che tali agenti, pur
svolgendo funzioni pubbliche di riscossione, non rientrano
tra le amministrazioni pubbliche.
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Ritenute
sulle vincite dei concorsi a premio : Risoluzione delle
Entrate
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Con
Risoluzione 19 marzo 2008, n. 119, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che nei concorsi a premio si deve
applicare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, di
cui all'articolo 30, DPR n. 600/1973, sul valore dei
premi assegnati ai vincitori del concorso, anche se
inferiori all'importo di euro 25,82.
L'Amministrazione
fiinanziaria ha, inoltre, specificato che la ritenuta
alla fonte non si applica solo se il valore complessivo dei
premi nelle operazioni a premi (diversi dai suddetti
concorsi a premio), non supera il limite di 25,82
euro.
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Convenzione
per l'abilitazione di sindacati e patronati alla
presentazione delle dimissioni
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Il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto
del 31 marzo 2008, ha stabilito la forma di convenzione,
in base alla quale le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei
lavoratori e dei prestatori d'opera il modulo per la
presentazione delle dimissioni, in attuazione dell'art. 1,
comma 6, della Legge n. 188/2007. L'elenco dei soggetti che
sottoscrivono la convenzione con il Ministero è pubblicato
sul sito www.lavoro.gov.it/mdv.
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Sicurezza:
approvato il Testo Unico
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In
data 1° aprile 2008 il Consiglio dei Ministri ha
approvato in via definitiva, dopo il passaggio dalle
commissioni di camera e senato, il Decreto legislativo in
materia di sicurezza del lavoro.
Il
Decreto, che prevede 303 articoli suddivisi in 13 titoli,
rappresenta un Testo Unico sulla disciplina della
sicurezza che va a tutelare i lavoratori:
•
autonomi,
•
dipendenti,
•
collaboratori
(a progetto e co.co.co.).
I
datori di lavoro o committenti, vedono inasprite le pene,
per mancato rispetto delle norme di sicurezza, fino ad un
massimo di un anno e mezzo di reclusione o, in alternativa,
ammende massime da 8 mila a 24 mila euro.
Si
tiene ad evidenziare che nella versione definitiva del
testo, il Decreto ha è stata inserita una proroga di tre
mesi per l'espletamento degli obblighi sulla valutazione
dei rischi.
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Comunicazioni
obbligatorie per la gente di mare
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Il
Ministero del Lavoro, con Decreto del 31 marzo
2008, ha stabilito lo slittamento al 1° agosto 2008
dell'entrata in vigore del provvedimento che introduce il
sistema delle comunicazioni on line anche per i datori di
lavoro marittimo.
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