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Credito d'imposta per l'adozione di misure di sicurezza: approvato il modello (IMS)

Con Provvedimento 31 marzo 2008, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello d'istanza, e le relative istruzioni, per l'attribuzione del credito d'imposta per l'adozione delle misure di sicurezza (mod. IMS), ai sensi dell'art 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, Legge Finanziaria 2008, e dei rispettivi decreti di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 6 febbraio 2008.

La comunicazione può essere trasmessa da:

         soggetti esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese, di cui al Decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;

         soggetti esercenti, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, ai sensi della Legge n. 1293/1957 e successive modificazioni e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 1074/1958.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza deve essere effettuata:

         nell'anno 2008 a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2008 e negli anni 2009 e 2010, dalle ore 10.00 del 2 febbraio di ciascun anno;

         esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), utilizzando il software di gestione "CREDITOSICUREZZA", reso disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Studi di settore: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e pubblicazione nuovi studi in G.U.

Con Circolare 1° aprile 2008, n. 31, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione degli studi di settore per le imprese che esercitano più attività a seguito delle semplificazione degli obblighi di annotazione separata delle componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi introdotte con decreto 11 febbraio 2008.

Ai fini dell'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento il nuovo criterio adottato prevede l'applicazione dello studio relativo all'attività prevalente intesa come "quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi". In pratica, chi esercita più attività d'impresa deve valutare se le attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell'attività prevalente, si devono sommare i ricavi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione dello stesso studio di settore. Non è dunque più possibile applicare gli studi anche alle attività non prevalenti (mediante "GE.RI.CO Annotazione separata" che, di conseguenza, risulta abolito).

Le risultanze degli studi, applicati tenendo conto del criterio dell'attività prevalente, possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Infine, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2008, n. 76, cinque decreti, tutti datati 6 marzo 2008 con i quali sono state approvate le evoluzioni degli studi di settore di alcune attività professionali, del commercio, delle manifatture e dei servizi e sono state individuazione le nuove aree territoriali omogenee in base alle quali verranno differenziate le modalità di applicazione degli studi..

Domande di rateazione delle somme iscritte a ruolo: esenzione dal bollo

Con recente Nota, Equitalia ha fornito istruzioni sulle novità introdotte dal decreto "Milleproroghe" in materia di rateazione, fino a 72 tranche, delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, ha precisato che le domande di rateazione dei versamenti presentate dai contribuenti agli agenti per la riscossione ai quali il Decreto Milleproroghe ha attribuito il ruolo di ente impositore, sono esenti dall'imposta di bollo pari ad euro 14,62. Tale agevolazione deriva dal fatto che tali agenti, pur svolgendo funzioni pubbliche di riscossione, non rientrano tra le amministrazioni pubbliche.

Ritenute sulle vincite dei concorsi a premio : Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 19 marzo 2008, n. 119, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei concorsi a premio si deve applicare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, di cui all'articolo 30, DPR n. 600/1973, sul valore dei premi assegnati ai vincitori del concorso, anche se inferiori all'importo di euro 25,82.

L'Amministrazione fiinanziaria ha, inoltre, specificato che la ritenuta alla fonte non si applica solo se il valore complessivo dei premi nelle operazioni a premi (diversi dai suddetti concorsi a premio), non supera il limite di 25,82 euro.

Convenzione per l'abilitazione di sindacati e patronati alla presentazione delle dimissioni

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 31 marzo 2008, ha stabilito la forma di convenzione, in base alla quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e dei prestatori d'opera il modulo per la presentazione delle dimissioni, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della Legge n. 188/2007. L'elenco dei soggetti che sottoscrivono la convenzione con il Ministero è pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it/mdv.

Sicurezza: approvato il Testo Unico

In data 1° aprile 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, dopo il passaggio dalle commissioni di camera e senato, il Decreto legislativo in materia di sicurezza del lavoro.

Il Decreto, che prevede 303 articoli suddivisi in 13 titoli, rappresenta un Testo Unico sulla disciplina della sicurezza che va a tutelare i lavoratori:

         autonomi,

         dipendenti,

         collaboratori (a progetto e co.co.co.).

I datori di lavoro o committenti, vedono inasprite le pene, per mancato rispetto delle norme di sicurezza, fino ad un massimo di un anno e mezzo di reclusione o, in alternativa, ammende massime da 8 mila a 24 mila euro.

Si tiene ad evidenziare che nella versione definitiva del testo, il Decreto ha è stata inserita una proroga di tre mesi per l'espletamento degli obblighi sulla valutazione dei rischi.

Comunicazioni obbligatorie per la gente di mare

Il Ministero del Lavoro, con Decreto del 31 marzo 2008, ha stabilito lo slittamento al 1° agosto 2008 dell'entrata in vigore del provvedimento che introduce il sistema delle comunicazioni on line anche per i datori di lavoro marittimo.

 

 

 

 

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