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Le istruzioni per il recupero degli Aiuti di Stato: Circolare delle Entrate

Con Circolare 29 aprile 2008, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle nuove regole disposte dal D.L. n. 59/2008 (di modifica al D.Lgs. n. 546/1992) per le controversie aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

Si riportano, in sintesi, i principali temi trattati nella Circolare:

         presupposti della sospensione (gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, evidente errore nella individuazione del soggetto e nel calcolo, pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, ecc.);

         trattazione nel merito (la concessione della sospensione dell'esecutività dell'atto impone una più rapida definizione del giudizio);

         giudizio di appello (le controversie innanzi alle Commissioni tributarie regionali, aventi ad oggetto gli atti di recupero di aiuti di Stato illegali, hanno priorità assoluta nella trattazione);

         disciplina transitoria (per accelerare i procedimenti volti al recupero degli aiuti, le controversie devono essere definite nel merito nel termine di sessanta giorni decorrenti dal 9 aprile 2008, data di entrata in vigore del Decreto);

         vigilanza sul rispetto dei termini (a cura dei Presidenti di sezione della Commissione tributaria);

         abrogazione della normativa precedente e adempimenti degli Uffici.

Trattamento IVA prestazioni di consulenza: Risoluzione dell'Agenzia

Con Risoluzione 29 aprile 2008, n. 178, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA applicabile alle prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese in Italia da un soggetto non residente.

Nel caso oggetto di interpello, una società non residente fornisce ad una società italiana servizi di consulenza strategica, di marketing, legale, amministrativa e fiscale. Secondo l'istante tali servizi non possono essere considerati propriamente "di consulenza", in quanto, pur avendo un contenuto intellettuale, essi richiedono una consistente organizzazione di mezzi da parte del prestatore. Per tale motivo la società italiana ritiene che essi non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, ma sono da considerarsi prestazioni "generiche" e pertanto fuori campo IVA in Italia.

L'Agenzia, pur non fornendo una soluzione al caso prospettato (in quanto questione di fatto estranea all'interpello) riprende quanto più volte affermato dalla Corte di Giustizia secondo la quale ciò che rileva, da un punto di vista fiscale è la natura e la finalità della prestazione. L'assistenza tecnica e legale non è tipica dell'attività dell'avvocato o dell'ingegnere, ma di ogni altra attività "analoga" da chiunque altro effettuata. Un'attività deve ritenersi "analoga" quando persegue la medesima finalità.

Detta "analogia" non è ravvisabile, invece, nelle prestazioni in cui sia preminente l'organizzazione di mezzi tecnici, tipica delle attività imprenditoriali. L'attività di consulenza si concretizza nell'enunciazione di giudizi o pareri e pertanto prevale il profilo intellettuale della prestazione.

Inquadrate nel settore Terziario le attività di "Phon center" e "Internet point"

L'INPS, con la circolare n. 54 del 30 aprile 2008, interviene per chiarire che i datori di lavoro che svolgono attività di "Phone center" e "Internet point" sono classificati, ai fini previdenziali ed assistenziali, nel settore Terziario. Inoltre, i titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, tali attività sono tenuti all'iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali.

Obbligo di iscrizione alla gestione separata dei volontari del servizio civile nazionale

L'INPS, con Circolare n. 55 del 30 aprile 2008, fornisce chiarimenti in merito all'iscrizione e al versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per i volontari del Servizio civile, a seguito di quanto disposto dal D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77.

In particolare, l'Istituto previdenziale precisa che:

         i volontari del servizio civile sono soggetti all'obbligo contributivo verso la Gestione separata (dal 1° gennaio 2006), alla quale devono essere iscritti come collaboratori,

         relativamente al versamento della contribuzione, il relativo onere è posto interamente a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, e pertanto sull'importo della contribuzione da versare alla Gestione separata non deve essere effettuata la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore,

         la base imponibile su cui calcolare la contribuzione dovuta è costituita dal trattamento economico percepito dal volontario per ciascuno dei dodici mesi della durata del rapporto.

INPS: regole assistenziali e previdenziali per i rumeni

L'INPS, con il Messaggio n. 9744/2008, ha fissato le regole assistenziali e previdenziali per i rumeni che lavorano in Italia, stabilendo che, per le prestazioni familiari cui hanno diritto, la regolamentazione comunitaria si applica dal 1° gennaio 2007 (data di entrata di Bulgaria e Romania nell'Unione europea).

Trovano applicazione le norme comunitarie anticumulo, per cui il lavoratore rumeno o prende la pensione dello Stato italiano o quella del suo Paese d'origine, ed in caso di richiesta di assegni familiari, l'onere delle prestazioni spetta prioritariamente allo Stato in cui il diritto derivi da attività lavorativa rispetto a quello in cui il diritto derivi dalla titolarità di una pensione.

Ministero del Lavoro: pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il Testo Unico sulla sicurezza

Con la pubblicazione in G.U di giovedì 30 aprile 2008 il decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 entrerà in vigore il prossimo 15 maggio con 10 giorni di anticipo sulla scadenza naturale della legge delega 123/07.

Si precisa comunque che la parte fondamentale del decreto riguardante la valutazione dei rischi aziendali, sarà operativa dopo 90 giorni dalla pubblicazione è quindi dal 29 luglio 2008.

 

 

 

 

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