|
Le
istruzioni per il recupero degli Aiuti di Stato: Circolare
delle Entrate
|
|
Con
Circolare 29 aprile 2008, n. 42, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle nuove regole
disposte dal D.L. n. 59/2008 (di modifica al D.Lgs.
n. 546/1992) per le controversie aventi ad oggetto il
recupero degli aiuti di Stato, dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea.
Si
riportano, in sintesi, i principali temi trattati nella
Circolare:
•
presupposti
della sospensione
(gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero,
evidente errore nella individuazione del soggetto e nel
calcolo, pericolo di un pregiudizio imminente e
irreparabile, ecc.);
•
trattazione
nel merito
(la concessione della sospensione dell'esecutività
dell'atto impone una più rapida definizione del giudizio);
•
giudizio
di appello
(le controversie innanzi alle Commissioni tributarie
regionali, aventi ad oggetto gli atti di recupero di aiuti
di Stato illegali, hanno priorità assoluta nella
trattazione);
•
disciplina
transitoria
(per accelerare i procedimenti volti al recupero degli
aiuti, le controversie devono essere definite nel merito nel
termine di sessanta giorni decorrenti dal 9 aprile 2008,
data di entrata in vigore del Decreto);
•
vigilanza
sul rispetto dei termini
(a cura dei Presidenti di sezione della Commissione
tributaria);
•
abrogazione
della normativa precedente e adempimenti degli Uffici.
|
|
Trattamento
IVA prestazioni di consulenza: Risoluzione dell'Agenzia
|
|
Con
Risoluzione 29 aprile 2008, n. 178, l'Agenzia delle
Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA
applicabile alle prestazioni di consulenza e assistenza
tecnica o legale rese in Italia da un soggetto non residente.
Nel
caso oggetto di interpello, una società non residente
fornisce ad una società italiana servizi di consulenza
strategica, di marketing, legale, amministrativa e fiscale.
Secondo l'istante tali servizi non possono essere
considerati propriamente "di consulenza", in
quanto, pur avendo un contenuto intellettuale, essi
richiedono una consistente organizzazione di mezzi da parte
del prestatore. Per tale motivo la società italiana ritiene
che essi non rientrino nel campo di applicazione
dell'art. 7, comma 4, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, ma sono
da considerarsi prestazioni "generiche" e pertanto
fuori campo IVA in Italia.
L'Agenzia,
pur non fornendo una soluzione al caso prospettato
(in quanto questione di fatto estranea all'interpello)
riprende quanto più volte affermato dalla Corte di
Giustizia secondo la quale ciò che rileva, da un punto di
vista fiscale è la natura e la finalità della
prestazione. L'assistenza tecnica e legale non è
tipica dell'attività dell'avvocato o dell'ingegnere, ma
di ogni altra attività "analoga" da chiunque
altro effettuata. Un'attività deve ritenersi
"analoga" quando persegue la medesima finalità.
Detta
"analogia" non è ravvisabile, invece,
nelle prestazioni in cui sia preminente l'organizzazione di
mezzi tecnici, tipica delle attività imprenditoriali.
L'attività di consulenza si concretizza nell'enunciazione
di giudizi o pareri e pertanto prevale il profilo
intellettuale della prestazione.
|
|
Inquadrate
nel settore Terziario le attività di "Phon
center" e "Internet point"
|
|
L'INPS,
con la circolare n. 54 del 30 aprile 2008, interviene
per chiarire che i datori di lavoro che svolgono attività
di "Phone center" e "Internet point"
sono classificati, ai fini previdenziali ed assistenziali,
nel settore Terziario. Inoltre, i titolari/soci delle
imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, tali
attività sono tenuti all'iscrizione alla gestione
previdenziale per gli esercenti attività commerciali.
|
|
Obbligo
di iscrizione alla gestione separata dei volontari del
servizio civile nazionale
|
|
L'INPS,
con Circolare n. 55 del 30 aprile 2008, fornisce
chiarimenti in merito all'iscrizione e al versamento dei
contributi dovuti alla Gestione separata per i volontari
del Servizio civile, a seguito di quanto disposto dal
D.Lgs 5 aprile 2002, n. 77.
In
particolare, l'Istituto previdenziale precisa che:
•
i
volontari del servizio civile sono soggetti all'obbligo
contributivo verso la Gestione separata (dal 1° gennaio
2006), alla quale devono essere iscritti come collaboratori,
•
relativamente
al versamento della contribuzione, il relativo onere è
posto interamente a carico del Fondo nazionale per il
servizio civile, e pertanto sull'importo della contribuzione
da versare alla Gestione separata non deve essere effettuata
la trattenuta di un terzo a carico del collaboratore,
•
la
base imponibile su cui calcolare la contribuzione dovuta è
costituita dal trattamento economico percepito dal
volontario per ciascuno dei dodici mesi della durata del
rapporto.
|
|
INPS:
regole assistenziali e previdenziali per i rumeni
|
|
L'INPS,
con il Messaggio n. 9744/2008, ha fissato le regole
assistenziali e previdenziali per i rumeni che lavorano in
Italia, stabilendo che, per le prestazioni familiari cui
hanno diritto, la regolamentazione comunitaria si applica
dal 1° gennaio 2007 (data di entrata di Bulgaria e Romania
nell'Unione europea).
Trovano
applicazione le norme comunitarie anticumulo, per cui il
lavoratore rumeno o prende la pensione dello Stato italiano
o quella del suo Paese d'origine, ed in caso di richiesta di
assegni familiari, l'onere delle prestazioni spetta
prioritariamente allo Stato in cui il diritto derivi da
attività lavorativa rispetto a quello in cui il diritto
derivi dalla titolarità di una pensione.
|
|
Ministero
del Lavoro: pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
il Testo Unico sulla sicurezza
|
|
Con
la pubblicazione in G.U di giovedì 30 aprile 2008 il
decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 entrerà
in vigore il prossimo 15 maggio con 10 giorni di anticipo
sulla scadenza naturale della legge delega 123/07.
Si
precisa comunque che la parte fondamentale del decreto
riguardante la valutazione dei rischi aziendali, sarà
operativa dopo 90 giorni dalla pubblicazione è quindi dal
29 luglio 2008.
|
|
|