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Cessione
di quote di SRL: procedura alternativa senza notaio
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L'articolo
36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008, ha introdotto una
procedura di semplificazione per l'operazione di cessione
di quote di S.r.l., prevista dall'articolo 2470, Codice
civile, disponendo che la stessa può avvenire senza
obbligo di atto, ed intervento, notarile.
A
seguito della novità, l'atto di trasferimento potrà
essere depositato, sempre entro il termine di 30
giorni, presso l'Ufficio del registro delle imprese, a
cura di un intermediario abilitato (di cui all'art.
31, comma 2-quater, Legge n. 340/2000), ossia da un soggetto
iscritto all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e periti commerciali, muniti di firma digitale.
Si
segnala, tuttavia, che sull'argomento mancano ancora le
istruzioni operative dall'Agenzia delle Entrate e dalle
Camere di commercio.
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Cassazione:
l'immobile è rurale se l'agriturismo risulta dall'elenco
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Con
Sentenza 1° agosto 2008, n. 20955/08, la Corte di
Cassazione, nel rigettare per infondatezza il ricorso contro
una decisione della CTR Marche, ha stabilito che l'iscrizione
dell'agriturismo nell'apposito albo regionale costituisce
condizione necessaria per il riconoscimento del carattere
rurale dell'immobile.
La
Corte specifica, infatti, che l'articolo 3, Legge n.
96/2006, inerente la "disciplina
dell'agriturismo", riconosce che i locali adibiti ad
uso agrituristico siano assimilabili ad abitazione rurale
purchè tale destinazione d'uso risulti dall'elenco
regionale dei soggetti abilitati allo svolgimento di tale
attività, debitamente autorizzata dal comune.
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Adesione
ai Processi Verbali di Constatazione
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L'art.
83, comma 18, D.L. n. 112/2008, ha inserito nel D.Lgs.
n. 281/1997 il nuovo art. 5-bis rubricato "Adesione
ai verbali di constatazione" per la
semplificazione nella gestione dei rapporti tributari.
In particolare, con le nuove disposizioni il contribuente può
definire un processo verbale di constatazione (PVC)
contenente rilievi che consentono l'emissione di accertamenti
parziali in materia di imposte dirette e IVA,
beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/8.
L'adesione
del contribuente deve riguardare il contenuto integrale
del PVC e deve essere effettuata entro 30 giorni
dalla consegna dello stesso.
La
procedura di accertamento con adesione di cui all'art.
5-bis, D.Lgs. n. 218/1997, si applica ai PVC consegnati a
decorrere dal 25 giugno 2008.
Si
ricorda, inoltre, relativamente ai verbali di constatazione
consegnati al contribuente:
•
entro
il 22 agosto 2008
(data di entrata in vigore della legge di conversione del
D.L. n. 112/2008), il termine per la comunicazione
dell'adesione da parte del contribuente è stato prorogato
al 30 settembre 2008;
•
fino
al 31 dicembre 2008,
il termine per la notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento parziale da parte dell'Agenzia delle
Entrate è prorogato al 30 giugno 2009.
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Comunicazione
di assunzione nel periodo di ferie
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Con
la Circolare n. 20 del 21 agosto 2008, il Ministero del
Lavoro ha chiarito tre le altre cose, una problematica
sollevata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro,
in merito all'impossibilità delle aziende di provvedere
agli adempimenti previsti in caso di nuova assunzione,
qualora lo studio di consulenza a cui è stato dato mandato,
risulti chiuso per ferie.
In
tal caso l'azienda provvederà via fax all'invio del modello
UniUrg, al quale seguirà invio telematico dell'UniLav il
primo giorno utile di riapertura dello studio del
professionista abilitato, senza quindi che vi sia
applicazione alcuna di maxisanzione per lavoro sommerso.
La
circolare infatti sottolinea che: "la maxisanzione non
potrà operare nelle ipotesi in cui l'azienda che si è
affidata a professionisti o associazioni di categoria per le
comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro si
trovi a non poter effettuare la comunicazione in via
telematica mediante il modello "UniLav", in
coincidenza con le ferie o con la chiusura dei soggetti
abilitati e autorizzati. Ciò a condizione che il datore di
lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione
preventiva, a mezzo fax e mediante il modello "UniUrg".
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Corte
di Cassazione: infortuni sul lavoro e responsabilità del
datore
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La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11928/2008,
ha precisato che le norme dettate in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di
situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore
non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione,
ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed
imprudenza dello stesso.
Di
conseguenza il datore di lavoro è sempre responsabile
dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di
adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti
e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso
da parte del dipendente.
Precisa,
inoltre la Corte che non si può attribuire alcun effetto
esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di
colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare,
invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni
responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità,
inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al
procedimento lavorativo «tipico» ed alle direttive
ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
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