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Cessione di quote di SRL: procedura alternativa senza notaio

L'articolo 36, comma 1-bis, D.L. n. 112/2008, ha introdotto una procedura di semplificazione per l'operazione di cessione di quote di S.r.l., prevista dall'articolo 2470, Codice civile, disponendo che la stessa può avvenire senza obbligo di atto, ed intervento, notarile.

A seguito della novità, l'atto di trasferimento potrà essere depositato, sempre entro il termine di 30 giorni, presso l'Ufficio del registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato (di cui all'art. 31, comma 2-quater, Legge n. 340/2000), ossia da un soggetto iscritto all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale.

Si segnala, tuttavia, che sull'argomento mancano ancora le istruzioni operative dall'Agenzia delle Entrate e dalle Camere di commercio.

Cassazione: l'immobile è rurale se l'agriturismo risulta dall'elenco

Con Sentenza 1° agosto 2008, n. 20955/08, la Corte di Cassazione, nel rigettare per infondatezza il ricorso contro una decisione della CTR Marche, ha stabilito che l'iscrizione dell'agriturismo nell'apposito albo regionale costituisce condizione necessaria per il riconoscimento del carattere rurale dell'immobile.

La Corte specifica, infatti, che l'articolo 3, Legge n. 96/2006, inerente la "disciplina dell'agriturismo", riconosce che i locali adibiti ad uso agrituristico siano assimilabili ad abitazione rurale purchè tale destinazione d'uso risulti dall'elenco regionale dei soggetti abilitati allo svolgimento di tale attività, debitamente autorizzata dal comune.

Adesione ai Processi Verbali di Constatazione

L'art. 83, comma 18, D.L. n. 112/2008, ha inserito nel D.Lgs. n. 281/1997 il nuovo art. 5-bis rubricato "Adesione ai verbali di constatazione" per la semplificazione nella gestione dei rapporti tributari. In particolare, con le nuove disposizioni il contribuente può definire un processo verbale di constatazione (PVC) contenente rilievi che consentono l'emissione di accertamenti parziali in materia di imposte dirette e IVA, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/8.

L'adesione del contribuente deve riguardare il contenuto integrale del PVC e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso.

La procedura di accertamento con adesione di cui all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/1997, si applica ai PVC consegnati a decorrere dal 25 giugno 2008.

Si ricorda, inoltre, relativamente ai verbali di constatazione consegnati al contribuente:

         entro il 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112/2008), il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente è stato prorogato al 30 settembre 2008;

         fino al 31 dicembre 2008, il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale da parte dell'Agenzia delle Entrate è prorogato al 30 giugno 2009.

Comunicazione di assunzione nel periodo di ferie

Con la Circolare n. 20 del 21 agosto 2008, il Ministero del Lavoro ha chiarito tre le altre cose, una problematica sollevata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in merito all'impossibilità delle aziende di provvedere agli adempimenti previsti in caso di nuova assunzione, qualora lo studio di consulenza a cui è stato dato mandato, risulti chiuso per ferie.

In tal caso l'azienda provvederà via fax all'invio del modello UniUrg, al quale seguirà invio telematico dell'UniLav il primo giorno utile di riapertura dello studio del professionista abilitato, senza quindi che vi sia applicazione alcuna di maxisanzione per lavoro sommerso.

La circolare infatti sottolinea che: "la maxisanzione non potrà operare nelle ipotesi in cui l'azienda che si è affidata a professionisti o associazioni di categoria per le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello "UniLav", in coincidenza con le ferie o con la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati. Ciò a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante il modello "UniUrg".

Corte di Cassazione: infortuni sul lavoro e responsabilità del datore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11928/2008, ha precisato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso.

Di conseguenza il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

Precisa, inoltre la Corte che non si può attribuire alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo «tipico» ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

 

 

 

 

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