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Con
Sentenza n. 64/06/08, depositata il 29 maggio, la Ctr
Lazio ha stabilito che gli indicatori di normalità
economica hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi,
compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni
semplici.
Di
conseguenza, i contribuenti che dichiarano un ammontare di
ricavi o compensi inferiori a quelli desumibili dagli
indicatori di cui al comma 14, Finanziaria 2007, non sono
soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di
accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e
fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
Con
la Sentenza in esame, basata principalmente sui chiarimenti
forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23
gennaio 2008, n. 5, i giudici tributari si sono
allineati al recente orientamento adottato
dall'Amministrazione finanziaria, in base al quale gli
accertamenti fiscali basati sullo scostamento tra i compensi
dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore,
devono essere accompagnati da ulteriori elementi di prova
precisi e concordanti.
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