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Semplificazione
degli adempimenti in materia di privacy
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L'articolo
29, D.L. n. 112/2008, intervenendo direttamente sul D.Lgs.
n. 196/2003, ha introdotto alcune semplificazioni degli
adempimenti previsti in materia di privacy.
In
particolare, le modifiche normative, e conseguentemente
l'alleggerimento delle operazioni richieste per poter
trattare correttamente i dati personali, riguardano i
seguenti adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003:
•
in
materia di misure minime di sicurezza:
•
semplificazione
della gestione delle misure di sicurezza, con particolare
riferimento a PMI, liberi professionisti ed artigiani;
•
esclusione
dall'obbligo di redazione del Documento programmatico di
sicurezza (DPS) per i datori di lavoro che trattano
determinati dati sensibili dei propri dipendenti e
collaboratori solo al fine di adempiere correttamente agli
obblighi contributivi (es. erogazione indennit¦ di
malattia);
•
semplificazione
dei contenuti della notificazione al Garante della Privacy,
necessaria per effettuare i particolari trattamenti dati
previsti dall'articolo 37, comma 1.
Si
ricorda, inoltre, che il Garante della privacy ha disposto
un nuovo "rinnovo" fino a tutto il 2009 della
validit¦ delle Autorizzazioni generali al trattamento dei
dati sensibili da parte di determinate categorie di
soggetti.
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Conservazione
informatica delle copie delle dichiarazioni: Risoluzione
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Con
Risoluzione 8 agosto 2008, n. 354, l'Amministrazione
finanziaria ha chiarito che in alternativa all'archivio
cartaceo, la conservazione sostitutiva della copia di
ciascuna dichiarazione, perfettamente coincidente con
l'originale consegnato al contribuente e corrispondente nel
contenuto al file trasmesso all'Amministrazione finanziaria,
dipender¦ dalla natura (informatica o analogica) del
documento oggetto di conservazione, ovvero:
•
in
caso di documento informatico, si applicheranno le
disposizioni di cui all'articolo 3, D.M. 23 gennaio 2004;
•
nel
caso di documento analogico, andranno seguite le indicazioni
fornite dall'articolo 4, D.M. 23 gennaio 2004.
Come
per i CAF, quindi, l'obbligo della sottoscrizione del
contribuente non sussiste nelle ipotesi di documento
informatico (dichiarazione) conservato dai soggetti
incaricati della trasmissione telematica con le modalit¦
del citato articolo 3, D.M. 23 gennaio 2004.
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Residenza
all'estero: l'onere della prova spetta al Fisco italiano
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Con
Sentenza n. 48/26/08, la Ctr del Lazio ha ribadito il
principio in forza del quale spetta al Fisco italiano e non
al contribuente, fornire prove certe e concrete che
dimostrino la residenza all'estero di quest'ultimo al fine
di sottrarsi alla tassazione nel nostro Paese.
Secondo
la legislazione fiscale, infatti, si considerano residenti
sul territorio italiano le persone fisiche iscritte al
registro dell'anagrafe almeno per 183 giorni (anche non
continuativi), che abbiano il domicilio (inteso come sede
principale dei propri affari e/o interessi) in Italia oppure
che abbiano la dimora abituale sul territorio nazionale.
A
parere dei giudici, l'uso di carte di credito, l'utenza
telefonica, la presenza fissa dei figli in Italia (quando ¦
assunta una persona addetta alla loro cura), non sono prove
sufficienti a dimostrare la stabile dimora in Italia del
contribuente.
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Sostituzione
in maternit¦: le ferie non portano gli sgravi
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Con
risposta ad Interpello n. 36 del 1¦ settembre 2008 il
Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito
all'utilizzo dello sgravio contributivo a favore di aziende
che assumono personale in sostituzione di lavoratrici e
lavoratori in congedo maternit¦ (ai sensi dell'art. 4,
D.Lgs. n. 151/2001), durante i periodi di assenza dovuta a
ferie.
Il
Welfare, nello specifico afferma che in tali casi non ¦
ravvisabile l'estensione dello sgravio contributivo anche
per i periodi in cui i lavoratori non percepiscano pi¦
indennit¦ da parte dell'INPS, ma fruiscano del periodo di
ferie spettante.
Per
il Ministero infatti in questa ipotesi, "ne consegue
che non sembrano ravvisabili margini interpretativi per
poter procedere ad un ampliamento degli sgravi contributivi,
in presenza di una casistica compiutamente delineata dal
Legislatore."
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INPS:
niente sconti per chi opera anche all'estero
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Con
l'Interpello n. 35 del 1¦ settembre 2008, a seguito di un
quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha risposto in merito
alla possibilit¦ di assoggettamento alla minore aliquota
prevista per gli iscritti "ad altre forme di previdenza
obbligatoria",
•
del
lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, che
contemporaneamente
•
versi
ad un regime di previdenza obbligatoria di un Paese
straniero.
A
tal riguardo il Ministero ha espressamente dichiarato che
"si ritiene irrilevante per il diritto italiano - in
mancanza di una convenzione di diritto internazionale
specificamente derogatoria - la sottoposizione di un
lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in un
Paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota
contributiva da applicarsi, sulla base del diritto italiano,
al contratto di collaborazione, anche a progetto, che il
medesimo lavoratore abbia in Italia."
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Ministero
del lavoro: dubbie le clausole contrattuali che escludono il
ricorso al lavoro intermittente
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Il
Ministero del Lavoro, ha risposto all'interpello n. 37 del 1¦
settembre 2008 avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro in merito alla legittimit¦ delle
clausole contrattuali con le quali si esclude l'applicazione
del contratto di lavoro intermittente a determinati
comparti.
Viene
precisato che avendo l'autonomia contrattuale collettiva
potere integrativo/ampliativo ma non preclusivo rispetto
alla disciplina generale, pu¦ prevedere ulteriori ipotesi
soggettive o individuare ulteriori periodi predeterminati in
relazione all'utilizzo del lavoro intermittente, ma non pu¦
escludere l'applicazione di quelle gi¦ previste, a
prescindere dal comparto contrattuale di riferimento.
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