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Semplificazione degli adempimenti in materia di privacy

L'articolo 29, D.L. n. 112/2008, intervenendo direttamente sul D.Lgs. n. 196/2003, ha introdotto alcune semplificazioni degli adempimenti previsti in materia di privacy.

In particolare, le modifiche normative, e conseguentemente l'alleggerimento delle operazioni richieste per poter trattare correttamente i dati personali, riguardano i seguenti adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003:

         in materia di misure minime di sicurezza:

         semplificazione della gestione delle misure di sicurezza, con particolare riferimento a PMI, liberi professionisti ed artigiani;

         esclusione dall'obbligo di redazione del Documento programmatico di sicurezza (DPS) per i datori di lavoro che trattano determinati dati sensibili dei propri dipendenti e collaboratori solo al fine di adempiere correttamente agli obblighi contributivi (es. erogazione indennit¦ di malattia);

         semplificazione dei contenuti della notificazione al Garante della Privacy, necessaria per effettuare i particolari trattamenti dati previsti dall'articolo 37, comma 1.

Si ricorda, inoltre, che il Garante della privacy ha disposto un nuovo "rinnovo" fino a tutto il 2009 della validit¦ delle Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili da parte di determinate categorie di soggetti.

Conservazione informatica delle copie delle dichiarazioni: Risoluzione

Con Risoluzione 8 agosto 2008, n. 354, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in alternativa all'archivio cartaceo, la conservazione sostitutiva della copia di ciascuna dichiarazione, perfettamente coincidente con l'originale consegnato al contribuente e corrispondente nel contenuto al file trasmesso all'Amministrazione finanziaria, dipender¦ dalla natura (informatica o analogica) del documento oggetto di conservazione, ovvero:

         in caso di documento informatico, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 3, D.M. 23 gennaio 2004;

         nel caso di documento analogico, andranno seguite le indicazioni fornite dall'articolo 4, D.M. 23 gennaio 2004.

Come per i CAF, quindi, l'obbligo della sottoscrizione del contribuente non sussiste nelle ipotesi di documento informatico (dichiarazione) conservato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica con le modalit¦ del citato articolo 3, D.M. 23 gennaio 2004.

Residenza all'estero: l'onere della prova spetta al Fisco italiano

Con Sentenza n. 48/26/08, la Ctr del Lazio ha ribadito il principio in forza del quale spetta al Fisco italiano e non al contribuente, fornire prove certe e concrete che dimostrino la residenza all'estero di quest'ultimo al fine di sottrarsi alla tassazione nel nostro Paese.

Secondo la legislazione fiscale, infatti, si considerano residenti sul territorio italiano le persone fisiche iscritte al registro dell'anagrafe almeno per 183 giorni (anche non continuativi), che abbiano il domicilio (inteso come sede principale dei propri affari e/o interessi) in Italia oppure che abbiano la dimora abituale sul territorio nazionale.

A parere dei giudici, l'uso di carte di credito, l'utenza telefonica, la presenza fissa dei figli in Italia (quando ¦ assunta una persona addetta alla loro cura), non sono prove sufficienti a dimostrare la stabile dimora in Italia del contribuente.

Sostituzione in maternit¦: le ferie non portano gli sgravi

Con risposta ad Interpello n. 36 del 1¦ settembre 2008 il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo dello sgravio contributivo a favore di aziende che assumono personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo maternit¦ (ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 151/2001), durante i periodi di assenza dovuta a ferie.

Il Welfare, nello specifico afferma che in tali casi non ¦ ravvisabile l'estensione dello sgravio contributivo anche per i periodi in cui i lavoratori non percepiscano pi¦ indennit¦ da parte dell'INPS, ma fruiscano del periodo di ferie spettante.

Per il Ministero infatti in questa ipotesi, "ne consegue che non sembrano ravvisabili margini interpretativi per poter procedere ad un ampliamento degli sgravi contributivi, in presenza di una casistica compiutamente delineata dal Legislatore."

INPS: niente sconti per chi opera anche all'estero

Con l'Interpello n. 35 del 1¦ settembre 2008, a seguito di un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha risposto in merito alla possibilit¦ di assoggettamento alla minore aliquota prevista per gli iscritti "ad altre forme di previdenza obbligatoria",

         del lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, che contemporaneamente

         versi ad un regime di previdenza obbligatoria di un Paese straniero.

A tal riguardo il Ministero ha espressamente dichiarato che "si ritiene irrilevante per il diritto italiano - in mancanza di una convenzione di diritto internazionale specificamente derogatoria - la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in un Paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicarsi, sulla base del diritto italiano, al contratto di collaborazione, anche a progetto, che il medesimo lavoratore abbia in Italia."

Ministero del lavoro: dubbie le clausole contrattuali che escludono il ricorso al lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro, ha risposto all'interpello n. 37 del 1¦ settembre 2008 avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla legittimit¦ delle clausole contrattuali con le quali si esclude l'applicazione del contratto di lavoro intermittente a determinati comparti.

Viene precisato che avendo l'autonomia contrattuale collettiva potere integrativo/ampliativo ma non preclusivo rispetto alla disciplina generale, pu¦ prevedere ulteriori ipotesi soggettive o individuare ulteriori periodi predeterminati in relazione all'utilizzo del lavoro intermittente, ma non pu¦ escludere l'applicazione di quelle gi¦ previste, a prescindere dal comparto contrattuale di riferimento.

 

 

 

 

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