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Detrazione
IRPEF (20%) per l'acquisti di apparecchi televisivi e
digitali: Circolare delle Entrate
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Con
Circolare 3 aprile 2008, n. 33, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione del 20%,
introdotta dall'articolo 1, comma 357, Legge finanziaria
2007, relativamente alle spese sostenute per gli
apparecchi televisivi e digitali acquistati dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2007 ed effettivamente a carico, fino ad un
totale delle stesse di euro 1.000,00 (euro 200).
In
particolare, l'Amministrazione finanziaria, nel fornire la
corretta interpretazione delle istruzioni alla compilazione
dei modelli di dichiarazione 730/Unico 2008, ha ritenuto che
anche gli abbonati RAI delle regioni autonome della
Sardegna e della Valle d'Aosta, già beneficiari del
contributo introdotto dalla Legge Finanziaria 2006 (euro
70,00), possono avvalersi di tale detrazione nel caso si
tratti di apparecchi diversi, ovvero dotati di
sintonizzatore digitale integrato.
Unica
condizione posta per poter beneficiare della detrazione è
l'aver pagato regolarmente il canone di abbonamento RAI,
previsto dal D.L., n. 246/1938.
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Limite
annuale all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta
indicati nel quadro RU
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Con
Risoluzione 3 aprile 2008, n. 9, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti
chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dei
crediti d'imposta indicati nel quadro RU (Mod. UNICO
2008).
In
particolare, relativamente al limite annuale di utilizzo
dei crediti in esame, introdotto dalla Finanziaria 2008 e pari
ad euro 250.000,00, il Ministero si è espresso in
ordine:
•
al
coordinamento di tale nuovo limite con quello più
generale, di cui all'art. 25, comma 2, D.L. 241/1997,
pari ad euro 516.456,90;
•
alle
modalità di funzionamento del meccanismo di riporto in
avanti delle eccedenze di crediti d'imposta non
compensati nell'anno.
La
Risoluzione, precisa che il nuovo limite si riferisce
all'utilizzo in compensazione dei soli crediti relativi
al quadro RU, cumulandosi così con quello di carattere
generale stabilito dal D.L. 241/1997. Pertanto, fermo
restando il limite specifico dei 250.000,00 euro, il
contribuente potrà effettuare compensazioni di tipo
orizzontale per ulteriori 516.456,90 euro, per un importo
complessivo pari a 766.456,90 euro annuali.
Relativamente
al meccanismo di riporto in avanti dell'eccedenza di
crediti non utilizzati per effetto del nuovo limite, la
risoluzione ricorda che tale eccedenza è utilizzabile
senza limiti nel terzo anno solare successivo a quello
della sua nascita. Inoltre, la nuova regola si applica
sia ai crediti di nuova generazione, sia a quelli già
maturati in anni precedenti al 2008 e non ancora utilizzati.
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Credito
d'imposta acquisto prima casa: chiarimenti dell'Agenzia
delle Entrate
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Con
Risoluzione 3 aprile 2008, n. 125, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito maggiori chiarimenti in merito al credito
d'imposta per il riacquisto della prima casa nel caso in
cui questo avvenga a titolo gratuito (per donazione).
L'Agenzia
evidenzia come la norma dispositiva dell'agevolazione
stabilisca che detto credito va utilizzato in diminuzione
dell'imposta di registro o dell'IVA dovuta sull'acquisto.
Nel
caso in esame, in particolare, con il ripristino
dell'imposta sulle successioni e donazioni, il credito
d'imposta non spetta in quanto l'atto di riacquisto della
prima casa non è soggetto né ad imposta di registro, né
ad IVA; solo in presenza di queste matura il diritto al
credito d'imposta.
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Agrotecnici
abilitati per le perizie ai fini tributari: Risoluzione DF
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Con
Risoluzione 3 aprile 2008, n. 10, il Dipartimento delle
Finanze ha legittimato la categoria professionale degli agrotecnici
fra i soggetti abilitati a predisporre le perizie giurate di
stima per gli immobili oggetto di garanzia ipotecaria.
Pertanto,
oltre ai soggetti scritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti
agrari o dei periti industriali edili, gli agrotecnici
rientrano fra coloro autorizzati a redigere la perizia di
stima del valore dell'immobile su cui concedere ipoteca, in
caso di rateazione delle somme dovute superiori a 50.000
euro, a seguito di controlli automatici e formali (art.
1, comma 144, L. n. 244/07).
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Ministero
delle Finanze: Decreto Ministeriale sul credito d'imposta
per le nuove assunzioni
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Il
Ministero delle Finanze
ha reso pubblica la bozza del decreto ministeriale 12/3/2008
in relazione al credito d'imposta per le nuove assunzioni.
L'agevolazione
consiste nel riconoscimento di un credito di imposta di 333
euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per
ciascun mese, a partire da quello di assunzione. Il bonus
sale a 416 euro in caso di assunzione di donne che rientrano
nella definizione di lavoratore svantaggiato.
Possono
accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro, per le
assunzioni effettuate nelle aree delle regioni Calabria,
Campagna, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise.
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Appalti:
al via la responsabilità solidale
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In
data 3 aprile 2008, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale, ha firmato il Decreto del 25 febbraio
2008, che individua la documentazione necessaria per
attestare l'assolvimento degli adempimenti relativi alla
responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da
lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di
appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
Il
regolamento, in applicazione di quanto previsto dal Decreto
legge n. 223/06, obbliga il subappaltatore:
•
a
comunicare all'appaltatore alcuni dati relativi ai
lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto,
•
secondo
i modelli allegati allo stesso decreto in esame.
Il
decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha
disposto che quanto in esso contenuto avrà efficacia
decorsi 60 giorni dalla stessa pubblicazione.
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