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Detrazione IRPEF (20%) per l'acquisti di apparecchi televisivi e digitali: Circolare delle Entrate

Con Circolare 3 aprile 2008, n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detrazione del 20%, introdotta dall'articolo 1, comma 357, Legge finanziaria 2007, relativamente alle spese sostenute per gli apparecchi televisivi e digitali acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 ed effettivamente a carico, fino ad un totale delle stesse di euro 1.000,00 (euro 200).

In particolare, l'Amministrazione finanziaria, nel fornire la corretta interpretazione delle istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione 730/Unico 2008, ha ritenuto che anche gli abbonati RAI delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, già beneficiari del contributo introdotto dalla Legge Finanziaria 2006 (euro 70,00), possono avvalersi di tale detrazione nel caso si tratti di apparecchi diversi, ovvero dotati di sintonizzatore digitale integrato.

Unica condizione posta per poter beneficiare della detrazione è l'aver pagato regolarmente il canone di abbonamento RAI, previsto dal D.L., n. 246/1938.

Limite annuale all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU

Con Risoluzione 3 aprile 2008, n. 9, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU (Mod. UNICO 2008).

In particolare, relativamente al limite annuale di utilizzo dei crediti in esame, introdotto dalla Finanziaria 2008 e pari ad euro 250.000,00, il Ministero si è espresso in ordine:

         al coordinamento di tale nuovo limite con quello più generale, di cui all'art. 25, comma 2, D.L. 241/1997, pari ad euro 516.456,90;

         alle modalità di funzionamento del meccanismo di riporto in avanti delle eccedenze di crediti d'imposta non compensati nell'anno.

La Risoluzione, precisa che il nuovo limite si riferisce all'utilizzo in compensazione dei soli crediti relativi al quadro RU, cumulandosi così con quello di carattere generale stabilito dal D.L. 241/1997. Pertanto, fermo restando il limite specifico dei 250.000,00 euro, il contribuente potrà effettuare compensazioni di tipo orizzontale per ulteriori 516.456,90 euro, per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro annuali.

Relativamente al meccanismo di riporto in avanti dell'eccedenza di crediti non utilizzati per effetto del nuovo limite, la risoluzione ricorda che tale eccedenza è utilizzabile senza limiti nel terzo anno solare successivo a quello della sua nascita. Inoltre, la nuova regola si applica sia ai crediti di nuova generazione, sia a quelli già maturati in anni precedenti al 2008 e non ancora utilizzati.

Credito d'imposta acquisto prima casa: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con Risoluzione 3 aprile 2008, n. 125, l'Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori chiarimenti in merito al credito d'imposta per il riacquisto della prima casa nel caso in cui questo avvenga a titolo gratuito (per donazione).

L'Agenzia evidenzia come la norma dispositiva dell'agevolazione stabilisca che detto credito va utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro o dell'IVA dovuta sull'acquisto.

Nel caso in esame, in particolare, con il ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni, il credito d'imposta non spetta in quanto l'atto di riacquisto della prima casa non è soggetto né ad imposta di registro, né ad IVA; solo in presenza di queste matura il diritto al credito d'imposta.

Agrotecnici abilitati per le perizie ai fini tributari: Risoluzione DF

Con Risoluzione 3 aprile 2008, n. 10, il Dipartimento delle Finanze ha legittimato la categoria professionale degli agrotecnici fra i soggetti abilitati a predisporre le perizie giurate di stima per gli immobili oggetto di garanzia ipotecaria.

Pertanto, oltre ai soggetti scritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili, gli agrotecnici rientrano fra coloro autorizzati a redigere la perizia di stima del valore dell'immobile su cui concedere ipoteca, in caso di rateazione delle somme dovute superiori a 50.000 euro, a seguito di controlli automatici e formali (art. 1, comma 144, L. n. 244/07).

Ministero delle Finanze: Decreto Ministeriale sul credito d'imposta per le nuove assunzioni

Il Ministero delle Finanze ha reso pubblica la bozza del decreto ministeriale 12/3/2008 in relazione al credito d'imposta per le nuove assunzioni.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta di 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese, a partire da quello di assunzione. Il bonus sale a 416 euro in caso di assunzione di donne che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato.

Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro, per le assunzioni effettuate nelle aree delle regioni Calabria, Campagna, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Appalti: al via la responsabilità solidale

In data 3 aprile 2008, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, ha firmato il Decreto del 25 febbraio 2008, che individua la documentazione necessaria per attestare l'assolvimento degli adempimenti relativi alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

Il regolamento, in applicazione di quanto previsto dal Decreto legge n. 223/06, obbliga il subappaltatore:

         a comunicare all'appaltatore alcuni dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto,

         secondo i modelli allegati allo stesso decreto in esame.

Il decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha disposto che quanto in esso contenuto avrà efficacia decorsi 60 giorni dalla stessa pubblicazione.

 

 

 

 

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