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Disponibile il software per la richiesta del "bonus assunzioni"

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito il sofware "CreditoAssunzioni" attraverso il quale è possibile compilare l'istanza per ottenere il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle arre svantaggiate come previsto dalla Finanziaria 2008 e come regolamentato dal Decreto 12 marzo 2008.

Come si ricorderà, il modello di istanza era stato approvato con Provvedimento 15 maggio 2008 che ne fissava, altresì, i termini e le modalità di invio (in via telematica). L'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2008 consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari a 333 euro per ogni nuovo lavoratore assunto (da computare per ciascun mese); l'importo sale a 416 euro in caso di assunzione di lavoratrici donne "svantaggiate".

La trasmissione delle informazioni può essere effettuata dalla ore 10 del prossimo 15 luglio sia da parte degli stessi datori di lavoro interessati sia dai soggetti intermediari.

Fattura obbligatoria nelle operazioni e-commerce

Con Risoluzione 3 luglio 2008, n. 274, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'obbligo di certificazione tramite fattura dei corrispettivi conseguiti nell'ambito del commercio elettronico diretto.

In particolare, l'Agenzia ricorda che per le operazioni il cui corrispettivo è pagato direttamente on-line tramite carta di credito, l'articolo 101, Legge n. 342/2000, prevede l'emanazione di appositi regolamenti, tra cui quelli relativi alla non obbligatorietà dell'emissione della fattura, al fine di semplificare gli adempimenti contabili e formali.

Tuttavia, i citati regolamenti ad oggi non risultano ancora emanati.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria precisa che allo stato attuale sussiste l'obbligo di emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi, anche se incassati tramite intermediari finanziari (nello specifico, i gestori delle carte di credito).

Obbligo dello scontrino per le attività di ristorazione svolte all'interno dei punti vendita GDO

Con Risoluzione 3 luglio 2008, n. 273, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, di cui all'articolo 1, comma 429, Legge n. 311/2004, che, sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente).

Secondo l'Amministrazione finanziaria, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 429, Legge n. 311/2004, possono procedere alla defiscalizzazione dei propri misuratori fiscali solamente con riguardo alla propria attività principale.

Diversamente, per quel che riguarda le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolta presso i "bar" e i "ristoranti self service" siti all'interno del punto vendita, le suddette imprese non hanno la possibilità di defiscalizzare i relativi misuratori fiscali, essendo tale attività una prestazione di servizi e non potendosi qualificare come attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 114/1998.

Manovra d'estate: istruzioni operative al personale ispettivo

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 25/I/0009009 del 2 luglio 2008, fornisce al personale ispettivo alcune indicazioni circa le modifiche introdotte in materia di lavoro dal Decreto Legge n. 112/2008.

In particolare, vengono trattati i seguenti argomenti:

         libro unico del lavoro,

         orario di lavoro (riposo giornaliero e settimanale, lavoratore mobile),

         apprendistato professionalizzante,

         lavoro intermittente.

Trasferte nel settore edile e metalmeccanico

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con Nota n. 25/I/0008287 del 20 giugno 2008, ha fornito chiarimenti in risposta ad un quesito della Direzione provinciale del Lavoro di Vercelli sulle trasferte nel settore edile e metalmeccanico.

La Nota evidenzia la corretta interpretazione della disciplina contributiva e contrattuale in ordine alla configurabilità dell'istituto giuridico della trasferta c.d. "occasionale", ovvero della c.d. "trasferta strutturale o per contratto" prevista per i c.d. trasfertisti.

 

 

 

 

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