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Disponibile
il software per la richiesta del "bonus
assunzioni"
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L'Agenzia
delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito il sofware
"CreditoAssunzioni" attraverso il quale è
possibile compilare l'istanza per ottenere il credito
d'imposta per le nuove assunzioni nelle arre svantaggiate
come previsto dalla Finanziaria 2008 e come regolamentato
dal Decreto 12 marzo 2008.
Come
si ricorderà, il modello di istanza era stato approvato con
Provvedimento 15 maggio 2008 che ne fissava, altresì, i
termini e le modalità di invio (in via telematica).
L'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2008 consiste nel
riconoscimento di un credito d'imposta pari a 333 euro
per ogni nuovo lavoratore assunto (da computare per
ciascun mese); l'importo sale a 416 euro in caso di
assunzione di lavoratrici donne "svantaggiate".
La
trasmissione delle informazioni può essere effettuata dalla
ore 10 del prossimo 15 luglio sia da parte degli stessi
datori di lavoro interessati sia dai soggetti intermediari.
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Fattura
obbligatoria nelle operazioni e-commerce
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Con
Risoluzione 3 luglio 2008, n. 274, l'Agenzia delle
Entrate si è espressa in merito all'obbligo di
certificazione tramite fattura dei corrispettivi
conseguiti nell'ambito del commercio elettronico diretto.
In
particolare, l'Agenzia ricorda che per le operazioni il cui
corrispettivo è pagato direttamente on-line tramite carta
di credito, l'articolo 101, Legge n. 342/2000, prevede l'emanazione
di appositi regolamenti, tra cui quelli relativi alla non
obbligatorietà dell'emissione della fattura, al fine di
semplificare gli adempimenti contabili e formali.
Tuttavia,
i citati regolamenti ad oggi non risultano ancora emanati.
Pertanto,
l'Amministrazione finanziaria precisa che allo stato
attuale sussiste l'obbligo di emissione della fattura
per la certificazione dei corrispettivi, anche se incassati
tramite intermediari finanziari (nello specifico, i gestori
delle carte di credito).
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Obbligo
dello scontrino per le attività di ristorazione svolte
all'interno dei punti vendita GDO
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Con
Risoluzione 3 luglio 2008, n. 273, l'Agenzia delle
Entrate si è espressa in merito alla trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri, di cui
all'articolo 1, comma 429, Legge n. 311/2004, che,
sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della
ricevuta fiscale (fermo restando l'obbligo di emissione
della fattura su richiesta del cliente).
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, le imprese operanti nel
settore della grande distribuzione che optano per la trasmissione
telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 1,
comma 429, Legge n. 311/2004, possono procedere alla
defiscalizzazione dei propri misuratori fiscali solamente
con riguardo alla propria attività principale.
Diversamente,
per quel che riguarda le attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, svolta presso i
"bar" e i "ristoranti self service" siti
all'interno del punto vendita, le suddette imprese non hanno
la possibilità di defiscalizzare i relativi misuratori
fiscali, essendo tale attività una prestazione di servizi e
non potendosi qualificare come attività commerciale di cui
al D.Lgs. n. 114/1998.
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Manovra
d'estate: istruzioni operative al personale ispettivo
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La
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota
n. 25/I/0009009 del 2 luglio 2008, fornisce al personale
ispettivo alcune indicazioni circa le modifiche introdotte
in materia di lavoro dal Decreto Legge n. 112/2008.
In
particolare, vengono trattati i seguenti argomenti:
•
libro
unico del lavoro,
•
orario
di lavoro (riposo giornaliero e settimanale, lavoratore
mobile),
•
apprendistato
professionalizzante,
•
lavoro
intermittente.
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Trasferte
nel settore edile e metalmeccanico
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La
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con Nota
n. 25/I/0008287 del 20 giugno 2008, ha fornito
chiarimenti in risposta ad un quesito della Direzione
provinciale del Lavoro di Vercelli sulle trasferte nel
settore edile e metalmeccanico.
La
Nota evidenzia la corretta interpretazione della disciplina
contributiva e contrattuale in ordine alla configurabilità
dell'istituto giuridico della trasferta c.d.
"occasionale", ovvero della c.d. "trasferta
strutturale o per contratto" prevista per i c.d.
trasfertisti.
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