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Bonus
sicurezza: istituiti i codici tributo
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Con
due distinte Risoluzioni, datate 2 maggio 2008,
l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici
tributo da utilizzare per fruire, attraverso il modello
F24, dei crediti d'imposta per le spese sostenute dalle
PMI e dai tabaccai (che hanno presentato apposita
istanza all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 28 aprile)
nel 2008, 2009 e 2010 per l'adozione di misure di
prevenzione contro gli atti illeciti.
I
nuovi codici tributo sono i seguenti:
•
"6804":
"Credito d'imposta per l'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti,
compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza,
a favore delle piccole e medie imprese commerciali di
vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di
somministrazione di alimenti e bevande - Articolo 1, commi
da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (Risoluzione
n. 182);
•
"6805":
"Credito d'imposta, agli esercenti attivita' di
rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per
l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature
di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di
pagamento con moneta elettronica - Articolo 1, commi da 233
a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (Risoluzione
n. 183).
L'Amministrazione
finanziaria ha precisato che i codici tributo sono
operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle
suddette risoluzioni.
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L'operazione
di trasformazione della Spa agricola è elusiva :
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 28 aprile 2008, n. 177, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che l'operazione di trasformazione da
"Società per azioni agricola" a "Società a
responsabilità limitata agricola" con l'unico scopo
di optare per la determinazione del reddito su base
catastale (ai sensi dell'art. 32, TUIR) è
considerata elusiva.
L'Amministrazione
finanziaria ha, inoltre, specificato che l'agevolazione
tributaria, introdotta dall'art.1, comma 1093, Legge n.
296/2006, non riguarda le società per azioni e in
accomandita per azioni, che, pertanto, non possono optare
per l'imposizione dei redditi sulla base del reddito agrario
dei terreni, ma devono continuare ad applicare
l'ordinaria tassazione in base ai dati di bilancio.
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Trattamento
fiscale indennità di recesso da associazione professionale:
Risoluzione dell'Agenzia
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Con
Risoluzione 10 aprile 2008, n. 142, l'Agenzia delle
Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale
ai fini IVA e delle imposte sui redditi applicabile
all'indennità di recesso corrisposta al socio receduto da
un'associazione professionale.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, le associazioni
professionali sono assimilate alla società semplici ai fini
fiscali. Pertanto, si ritiene che l'indennità di
recesso in capo all'associato uscente (recedente), vada
assoggettata a tassazione separata, in applicazione
della disposizione contenuta nell'art. 17, comma 1, lettera
l), TUIR, secondo la quale l'imposta si applica
separatamente sui "redditi compresi nelle somme
attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci
delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso,
esclusione e riduzione del capitale... se il periodo di
tempo intercorso tra la costituzione della società e la
comunicazione del recesso... è superiore a cinque anni".
In
merito al trattamento fiscale da riservare all'operazione ai
fini IVA, poiché è l'associazione che risulta
l'effettiva esercente dell'attività professionale (è
irrilevante ai fini del tributo l'attività svolta dai
singoli professionisti associati), si ritiene che resti
esclusa dal campo di applicazione IVA, anche la
corresponsione dell'indennità di recesso.
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Dimissioni
volontarie: escluso il collocamento in quiescenza o in
pensione
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Il
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con nota
prot. n. 15/V/0007216/14.01.04 del 30 aprile 2008 è
intervenuto, riprendendo i contenuti della lettera circolare
del 25 marzo 2008, per ribadire che il Decreto 21 gennaio
2008 sulle dimissioni volontarie non si applica in
caso di collocamento in quiescenza e di collocamento
in pensione.
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Lavoro
accessorio: pubblicato sulla G.U. il decreto sulla
sperimentazione
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È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2
maggio 2008, il Decreto 12 marzo 2008 del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale relativo alla
sperimentazione, per l'anno 2008, delle prestazioni
occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie.
Per
il solo anno 2008 la fase di sperimentazione sarà avviata
nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a
carattere saltuario.
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Ministero
del lavoro: per i libri irregolari si applica il cumulo
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Il
Ministero del Lavoro con la nota 5831 del 02 maggio 2008
ha precisato che il datore di lavoro che con una azione od
un omissione, viola contemporaneamente più disposizioni in
relazione al collocamento ordinario, sarà colpito dalla
sanzione per la violazione più grave aumentata del triplo
(art. 8 della legge 689/1981).
La
lettera circolare fa seguito a quella del 18 aprile 2008 n.
5407 secondo la quale per ogni lavoratore omesso nel libro
matricola o per ogni giorno non compilato nel libro presenze
doveva essere contestato un illecito ed una sanzione
separata.
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Contratti
a termine: chiarimenti del Ministero del Lavoro
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Il
Ministero del Lavoro, con Circolare n. 13 del 2 maggio
2008, fornisce alcuni chiarimenti interpretatitivi
concernenti le novità introdotte dall'art. 1, commi da 39 a
43, della Legge n. 247/2007 (di attuazione del
pacchetto Welfare del 23 luglio 2007) in tema di contratto a
tempo determinato, con la modifica della disciplina prevista
dal D.Lgs. n. 368/2001.
I
contratti a tempo determinato in corso al 1° gennaio 2008
continuano fino alla loro naturale scadenza, senza nessuna
conseguenza per un eventuale superamento del limite di
durata dei 36 mesi, salvaguardando i diritti delle parti nei
rapporti instaurati sotto la normativa previgente. Per i
contratti non in corso alla data del 1° gennaio 2008 ogni
sommatoria dei periodi di lavoro effettuati, ai fini della
verifica del rispetto del limite dei 36 mesi, si sposta in
avanti , a partire dal 1° aprile 2009.
La
Circolare precisa che l'attività lavorativa svolta durante
il periodo transitorio di 15 mesi, pur rientrando nel
calcolo dei 36 mesi e potendo comportare il superamento di
tale limite, potrà continuare sino al 31 marzo 2009, senza
eventuali conseguenze sul piano della conversione del
rapporto a tempo indeterminato.
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Previdenza
complementare: natura del contributo datoriale
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Il
Ministero del Lavoro, con Interpello n. 11 del 2 maggio
2008, chiarisce che le quote di contribuzione ai fondi
pensione a carico dei datori di lavoro, in base ai contratti
collettivi, pur avendo una struttura contributiva, hanno
natura retributiva ancorché con effetti previdenziali.
Non
rientrano nel concetto di "retribuzione minima" ex
art. 36 della Costituzione, quanto piuttosto nel comma 2
dell'art. 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei
lavoratori a che siano "preveduti e assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria".
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INPS:
chiarimenti sul telelavoro all'estero
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Con
ilo Messaggio n. 9751 del 2008 l'Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale fornisce alcune nuove indicazioni
circa la legislazione applicabile ad una lavoratrice a tempo
parziale operante in telelavoro.
È
il caso particolare di una "telelavoratrice"
part-time che un primo momento lavora in Italia per
un'impresa italiana e, successivamente, sempre per la stessa
impresa e sempre in telelavoro, si trasferisce per più di
due anni in un altro paese della Comunità Europea, sempre
"telelavorando".
L'INPS,
interpellando anche il Ministero del Lavoro, ha chiarito che
la normativa e legislazione applicabile nel caso descritto
deve seguire il principio di territorialità di
svolgimento della prestazione: la normativa comunitaria
infatti stabilisce che il lavoratore è soggetto alla
normativa del Paese nel quale svolge la propria prestazione
( quindi non più l'Italia) a prescindere dalla residenza
del lavoratore stesso.
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