ASCOM news             
 




 Home news  

   

Bonus sicurezza: istituiti i codici tributo

Con due distinte Risoluzioni, datate 2 maggio 2008, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per fruire, attraverso il modello F24, dei crediti d'imposta per le spese sostenute dalle PMI e dai tabaccai (che hanno presentato apposita istanza all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 28 aprile) nel 2008, 2009 e 2010 per l'adozione di misure di prevenzione contro gli atti illeciti.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

         "6804": "Credito d'imposta per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande - Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (Risoluzione n. 182);

         "6805": "Credito d'imposta, agli esercenti attivita' di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica - Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (Risoluzione n. 183).

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che i codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle suddette risoluzioni.

L'operazione di trasformazione della Spa agricola è elusiva : Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 28 aprile 2008, n. 177, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'operazione di trasformazione da "Società per azioni agricola" a "Società a responsabilità limitata agricola" con l'unico scopo di optare per la determinazione del reddito su base catastale (ai sensi dell'art. 32, TUIR) è considerata elusiva.

L'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, specificato che l'agevolazione tributaria, introdotta dall'art.1, comma 1093, Legge n. 296/2006, non riguarda le società per azioni e in accomandita per azioni, che, pertanto, non possono optare per l'imposizione dei redditi sulla base del reddito agrario dei terreni, ma devono continuare ad applicare l'ordinaria tassazione in base ai dati di bilancio.

Trattamento fiscale indennità di recesso da associazione professionale: Risoluzione dell'Agenzia

Con Risoluzione 10 aprile 2008, n. 142, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale ai fini IVA e delle imposte sui redditi applicabile all'indennità di recesso corrisposta al socio receduto da un'associazione professionale.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, le associazioni professionali sono assimilate alla società semplici ai fini fiscali. Pertanto, si ritiene che l'indennità di recesso in capo all'associato uscente (recedente), vada assoggettata a tassazione separata, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 17, comma 1, lettera l), TUIR, secondo la quale l'imposta si applica separatamente sui "redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale... se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso... è superiore a cinque anni".

In merito al trattamento fiscale da riservare all'operazione ai fini IVA, poiché è l'associazione che risulta l'effettiva esercente dell'attività professionale (è irrilevante ai fini del tributo l'attività svolta dai singoli professionisti associati), si ritiene che resti esclusa dal campo di applicazione IVA, anche la corresponsione dell'indennità di recesso.

Dimissioni volontarie: escluso il collocamento in quiescenza o in pensione

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con nota prot. n. 15/V/0007216/14.01.04 del 30 aprile 2008 è intervenuto, riprendendo i contenuti della lettera circolare del 25 marzo 2008, per ribadire che il Decreto 21 gennaio 2008 sulle dimissioni volontarie non si applica in caso di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione.

 

Lavoro accessorio: pubblicato sulla G.U. il decreto sulla sperimentazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008, il Decreto 12 marzo 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo alla sperimentazione, per l'anno 2008, delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie.

Per il solo anno 2008 la fase di sperimentazione sarà avviata nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.

Ministero del lavoro: per i libri irregolari si applica il cumulo

Il Ministero del Lavoro con la nota 5831 del 02 maggio 2008 ha precisato che il datore di lavoro che con una azione od un omissione, viola contemporaneamente più disposizioni in relazione al collocamento ordinario, sarà colpito dalla sanzione per la violazione più grave aumentata del triplo (art. 8 della legge 689/1981).

La lettera circolare fa seguito a quella del 18 aprile 2008 n. 5407 secondo la quale per ogni lavoratore omesso nel libro matricola o per ogni giorno non compilato nel libro presenze doveva essere contestato un illecito ed una sanzione separata.

Contratti a termine: chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 13 del 2 maggio 2008, fornisce alcuni chiarimenti interpretatitivi concernenti le novità introdotte dall'art. 1, commi da 39 a 43, della Legge n. 247/2007 (di attuazione del pacchetto Welfare del 23 luglio 2007) in tema di contratto a tempo determinato, con la modifica della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 368/2001.

I contratti a tempo determinato in corso al 1° gennaio 2008 continuano fino alla loro naturale scadenza, senza nessuna conseguenza per un eventuale superamento del limite di durata dei 36 mesi, salvaguardando i diritti delle parti nei rapporti instaurati sotto la normativa previgente. Per i contratti non in corso alla data del 1° gennaio 2008 ogni sommatoria dei periodi di lavoro effettuati, ai fini della verifica del rispetto del limite dei 36 mesi, si sposta in avanti , a partire dal 1° aprile 2009.

La Circolare precisa che l'attività lavorativa svolta durante il periodo transitorio di 15 mesi, pur rientrando nel calcolo dei 36 mesi e potendo comportare il superamento di tale limite, potrà continuare sino al 31 marzo 2009, senza eventuali conseguenze sul piano della conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Previdenza complementare: natura del contributo datoriale

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 11 del 2 maggio 2008, chiarisce che le quote di contribuzione ai fondi pensione a carico dei datori di lavoro, in base ai contratti collettivi, pur avendo una struttura contributiva, hanno natura retributiva ancorché con effetti previdenziali.

Non rientrano nel concetto di "retribuzione minima" ex art. 36 della Costituzione, quanto piuttosto nel comma 2 dell'art. 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a che siano "preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".

INPS: chiarimenti sul telelavoro all'estero

Con ilo Messaggio n. 9751 del 2008 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce alcune nuove indicazioni circa la legislazione applicabile ad una lavoratrice a tempo parziale operante in telelavoro.

È il caso particolare di una "telelavoratrice" part-time che un primo momento lavora in Italia per un'impresa italiana e, successivamente, sempre per la stessa impresa e sempre in telelavoro, si trasferisce per più di due anni in un altro paese della Comunità Europea, sempre "telelavorando".

L'INPS, interpellando anche il Ministero del Lavoro, ha chiarito che la normativa e legislazione applicabile nel caso descritto deve seguire il principio di territorialità di svolgimento della prestazione: la normativa comunitaria infatti stabilisce che il lavoratore è soggetto alla normativa del Paese nel quale svolge la propria prestazione ( quindi non più l'Italia) a prescindere dalla residenza del lavoratore stesso.

 

 

 

 

 Ascom news è una produzione  Seac Spa - ogni diritto è riservato - riproduzione vietata