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Territorialità
ai fini IVA di convegni organizzati in ambito UE:
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 367, l'Agenzia
delle Entrate si ¦ espressa in merito alla corretta
interpretazione dell'articolo 7, comma 4, lettera b), D.P.R.
n. 633/1972, in base al quale le prestazioni di servizi
culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi,
ricreativi e simili si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se eseguite nel territorio medesimo.
Secondo
l'Agenzia, i "pacchetti" di servizi offerti da un
soggetto italiano in occasione di convegni organizzati in un
paese UE, se strettamente connessi alla
manifestazione sono soggetti a IVA nel paese in cui la
manifestazione stessa viene realizzata (distribuzione di
materiale didattico, erogazione della cena sociale, coffee
break, etc.).
Diversamente,
le prestazioni (direttamente o indirettamente collegabili
alla manifestazione) rese in occasione di manifestazioni
organizzate in paesi UE da soggetti terzi, dovranno
essere esaminate singolarmente al fine di individuarne la
territorialit¦.
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Acquisto
immobile all'asta e agevolazione "prima casa":
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 370, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che, in caso di acquisto di un
immobile ad uso abitativo nell'ambito di un'asta giudiziale,
non pu¦ essere concessa la cosiddetta agevolazione fiscale
"prima casa", se il contribuente:
•
ha
omesso di presentare, nella domanda di partecipazione
all'asta, un'apposita dichiarazione di volersi
avvalere delle agevolazioni fiscali;
ovvero
•
successivamente,
non ha presentato all'Amministrazione finanziaria
tale dichiarazione, tramite apposito atto integrativo,
prima che sia avvenuta la registrazione dell'atto di
acquisto.
Secondo
l'Agenzia, quindi, il contribuente non pu¦ richiedere
l'agevolazione "prima casa" e ottenere il rimborso
della maggiore imposta versata, in mancanza di detto
adempimento nel termine sopra indicato.
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Niente
studi di settore per le imprese appena trasferite: CTR
Puglia
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Con
Decisione n. 222/22/08, sez. XXII, la CTR Puglia ha
dichiarato inapplicabili gli studi di settore nei
confronti delle attivit¦ economiche d'impresa non ancora
entrate pienamente a regime.
La
Commissione tributaria, nel caso di specie, ha valutato
le difficolt¦ di natura ambientale e sociale di un
contribuente che, per svolgere la propria attivit¦
economica, si ¦ trasferito in un contesto totalmente
diverso da quello originario; pertanto, ha dichiarato
nullo l'accertamento induttivo avanzato dall'Ufficio.
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Imposta
di bollo anche per le fatture dei contribuenti minimi per
importi maggiori di euro 77,47
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Con
Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 365, l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che le fatture emesse dai
"contribuenti minimi" sono soggette all'imposta di
bollo, pari ad euro 1,81, qualora l'importo sia
superiore ad euro 77,47.
Secondo
l'Agenzia, la suddetta imposta di bollo deve essere assolta
mediante trattenuta nel caso in cui il pagamento sia
disposto con titoli di spesa da parte di Uffici giudiziari
che pagano compensi. Inoltre, con Risoluzione 3 ottobre
2008, n. 366, l'Amministrazione finanziaria ha
precisato che ¦ escluso dal pagamento dell'imposta di
bollo il versamento del canone per l'occupazione
temporanea del suolo pubblico (Cosap), eseguito tramite
bollettino di c/c postale.
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Ridimensionamento
dei permessi ex Legge n. 104/1992 in caso di CIG
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La
Direzione Generale per l'Attivit¦ ispettiva, in risposta
all'interpello n. 46 del 3 ottobre 2008, ha fornito
chiarimenti in merito all'utilizzo dei tre giorni mensili di
permesso ex articolo 33, comma 3, Legge n. 104/1992
(assistenza a portatore di handicap) in pendenza di Cassa
integrazione guadagni ordinaria.
Il
Ministero ha chiarito che, considerata la ridotta entit¦
della prestazione lavorativa dovuta alla CIG, ¦ necessario
effettuare un ridimensionamento dei giorni di
permesso fruibili ex Legge n. 104/1992. Pi¦ precisamente,
per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al
richiedente un giorno di permesso.
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Welfare:
modalit¦ di assunzione dei soggetti di cui alla L. 68/99
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Con
l'Interpello n. 47 del 3 ottobre 2008, Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad
un'istanza avanzata dal Consiglio nazionale dei ragionieri e
periti commerciali, ha fornito precisazioni in relazione
alla possibilit¦ di assumere i soggetti riservatari di cui
al comma 2, dell'art. 18, della L. n. 68/1999 anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi
dell'art. 11, della stessa L. n. 68/1999.
A
tale riguardo il Ministero ha chiarito che "
(.) in proposito si evidenzia che le convenzioni ex art. 11
cit. costituiscono strumenti d'inserimento mirato,
riservati esclusivamente ai soggetti disabili.
(.)Ne
consegue che l'istituto delle convenzioni ex art. 11, 12, 12
bis della L. n. 68/1999, rispondente alle specifiche
esigenze d'inserimento graduale e personalizzato, pu¦
essere utilizzato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
assunzione dei soli soggetti disabili, in senso stretto,
ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge e pertanto non
sembra possa essere utilizzato a fini diversi, quale
l'assunzione dei soggetti indicati al comma 2, dell'art. 18,
della L. n. 68/1999."
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Principio
di non discriminazione e modalit¦ di pagamento dei
lavoratori part-time
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Il
Ministero del Welfare risponde con l'Interpello n. 45/2008
promosso dagli assistenti di volo in merito all'applicabilit¦
dell'art. 4 del D.Lgs. 61/2000 in ordine alla modalit¦ di
corresponsione della retribuzione variabile ai
lavoratori in part-time verticale, legata al ciclo
lavorativo e frequentemente posta a cavallo di due mesi
solari.
Il
Ministero afferma che, in base al "principio della
non discriminazione", ai lavoratori part-time deve
essere riservato lo stesso trattamento dei lavoratori a
tempo pieno. In sostanza se questi ultimi ricevono la
retribuzione (fissa e variabile) in un'unica soluzione con
cadenza mensile, eguale trattamento deve essere
riservato ai lavoratori a tempo parziale a meno che la
contrattazione collettiva non regoli diversamente le
specificit¦ dei cicli di attivit¦ di determinati settori.
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Ministero
del lavoro: l'indennit¦ di disponibilit¦ esclude la
disoccupazione
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Il
Ministero del Lavoro in risposta all'interpello n. 48 del 03
ottobre 2008 avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti
del Lavoro in relazione all'applicabilit¦ dell'indennit¦
di disoccupazione in un contratto intermittente a tempo
determinato ha precisato che tale indennit¦ spetta solo al
lavoratore che non si ¦ obbligato a rispondere alla
chiamata del datore di lavoro.
Pertanto,
il lavoratore, nel periodo in cui rimane a disposizione del
datore di lavoro pu¦ percepire l'indennit¦ di
disoccupazione, al pari dei lavoratori somministrati a
termine che, nel periodo intercorrente fra un contratto e
l'altro, non fruendo di alcuna indennit¦ hanno diritto a
quella di disoccupazione.
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