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Territorialità ai fini IVA di convegni organizzati in ambito UE: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 367, l'Agenzia delle Entrate si ¦ espressa in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 7, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, in base al quale le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato se eseguite nel territorio medesimo.

Secondo l'Agenzia, i "pacchetti" di servizi offerti da un soggetto italiano in occasione di convegni organizzati in un paese UE, se strettamente connessi alla manifestazione sono soggetti a IVA nel paese in cui la manifestazione stessa viene realizzata (distribuzione di materiale didattico, erogazione della cena sociale, coffee break, etc.).

Diversamente, le prestazioni (direttamente o indirettamente collegabili alla manifestazione) rese in occasione di manifestazioni organizzate in paesi UE da soggetti terzi, dovranno essere esaminate singolarmente al fine di individuarne la territorialit¦.

Acquisto immobile all'asta e agevolazione "prima casa": Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 370, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell'ambito di un'asta giudiziale, non pu¦ essere concessa la cosiddetta agevolazione fiscale "prima casa", se il contribuente:

         ha omesso di presentare, nella domanda di partecipazione all'asta, un'apposita dichiarazione di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali;

ovvero

         successivamente, non ha presentato all'Amministrazione finanziaria tale dichiarazione, tramite apposito atto integrativo, prima che sia avvenuta la registrazione dell'atto di acquisto.

Secondo l'Agenzia, quindi, il contribuente non pu¦ richiedere l'agevolazione "prima casa" e ottenere il rimborso della maggiore imposta versata, in mancanza di detto adempimento nel termine sopra indicato.

Niente studi di settore per le imprese appena trasferite: CTR Puglia

Con Decisione n. 222/22/08, sez. XXII, la CTR Puglia ha dichiarato inapplicabili gli studi di settore nei confronti delle attivit¦ economiche d'impresa non ancora entrate pienamente a regime.

La Commissione tributaria, nel caso di specie, ha valutato le difficolt¦ di natura ambientale e sociale di un contribuente che, per svolgere la propria attivit¦ economica, si ¦ trasferito in un contesto totalmente diverso da quello originario; pertanto, ha dichiarato nullo l'accertamento induttivo avanzato dall'Ufficio.

Imposta di bollo anche per le fatture dei contribuenti minimi per importi maggiori di euro 77,47

Con Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 365, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture emesse dai "contribuenti minimi" sono soggette all'imposta di bollo, pari ad euro 1,81, qualora l'importo sia superiore ad euro 77,47.

Secondo l'Agenzia, la suddetta imposta di bollo deve essere assolta mediante trattenuta nel caso in cui il pagamento sia disposto con titoli di spesa da parte di Uffici giudiziari che pagano compensi. Inoltre, con Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 366, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che ¦ escluso dal pagamento dell'imposta di bollo il versamento del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (Cosap), eseguito tramite bollettino di c/c postale.

Ridimensionamento dei permessi ex Legge n. 104/1992 in caso di CIG

La Direzione Generale per l'Attivit¦ ispettiva, in risposta all'interpello n. 46 del 3 ottobre 2008, ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo dei tre giorni mensili di permesso ex articolo 33, comma 3, Legge n. 104/1992 (assistenza a portatore di handicap) in pendenza di Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il Ministero ha chiarito che, considerata la ridotta entit¦ della prestazione lavorativa dovuta alla CIG, ¦ necessario effettuare un ridimensionamento dei giorni di permesso fruibili ex Legge n. 104/1992. Pi¦ precisamente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta al richiedente un giorno di permesso.

Welfare: modalit¦ di assunzione dei soggetti di cui alla L. 68/99

Con l'Interpello n. 47 del 3 ottobre 2008, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un'istanza avanzata dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ha fornito precisazioni in relazione alla possibilit¦ di assumere i soggetti riservatari di cui al comma 2, dell'art. 18, della L. n. 68/1999 anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11, della stessa L. n. 68/1999.

A tale riguardo il Ministero ha chiarito che " (.) in proposito si evidenzia che le convenzioni ex art. 11 cit. costituiscono strumenti d'inserimento mirato, riservati esclusivamente ai soggetti disabili.

(.)Ne consegue che l'istituto delle convenzioni ex art. 11, 12, 12 bis della L. n. 68/1999, rispondente alle specifiche esigenze d'inserimento graduale e personalizzato, pu¦ essere utilizzato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione dei soli soggetti disabili, in senso stretto, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge e pertanto non sembra possa essere utilizzato a fini diversi, quale l'assunzione dei soggetti indicati al comma 2, dell'art. 18, della L. n. 68/1999."

Principio di non discriminazione e modalit¦ di pagamento dei lavoratori part-time

Il Ministero del Welfare risponde con l'Interpello n. 45/2008 promosso dagli assistenti di volo in merito all'applicabilit¦ dell'art. 4 del D.Lgs. 61/2000 in ordine alla modalit¦ di corresponsione della retribuzione variabile ai lavoratori in part-time verticale, legata al ciclo lavorativo e frequentemente posta a cavallo di due mesi solari.

Il Ministero afferma che, in base al "principio della non discriminazione", ai lavoratori part-time deve essere riservato lo stesso trattamento dei lavoratori a tempo pieno. In sostanza se questi ultimi ricevono la retribuzione (fissa e variabile) in un'unica soluzione con cadenza mensile, eguale trattamento deve essere riservato ai lavoratori a tempo parziale a meno che la contrattazione collettiva non regoli diversamente le specificit¦ dei cicli di attivit¦ di determinati settori.

Ministero del lavoro: l'indennit¦ di disponibilit¦ esclude la disoccupazione

Il Ministero del Lavoro in risposta all'interpello n. 48 del 03 ottobre 2008 avanzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in relazione all'applicabilit¦ dell'indennit¦ di disoccupazione in un contratto intermittente a tempo determinato ha precisato che tale indennit¦ spetta solo al lavoratore che non si ¦ obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

Pertanto, il lavoratore, nel periodo in cui rimane a disposizione del datore di lavoro pu¦ percepire l'indennit¦ di disoccupazione, al pari dei lavoratori somministrati a termine che, nel periodo intercorrente fra un contratto e l'altro, non fruendo di alcuna indennit¦ hanno diritto a quella di disoccupazione.

 

 

 

 

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