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Chiarimenti per la compilazione del Mod. 730/2008: Circolare delle Entrate

Con Circolare 4 aprile 2008, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte e ulteriori chiarimenti in materia di compilazione del Modello 730/2008.

Le principali precisazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria, riguardano le seguenti problematiche:

  • detrazioni per figli a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), Tuir, nell’ipotesi di un soggetto diverso dal genitore, per figli maggiorenni, genitori separati, per soggetti residenti in Paesi comunitari, a carico di soggetti residenti extracomunitari;
  • documentazione necessaria per fruire della detrazione sull’acquisto di farmaci (acquisto di farmaci all’estero, scontrino parlante emesso dopo il 1° luglio 2007, ecc.);
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (contratto intestato al genitore, genitore con due figli studenti universitari a carico, ripartizione della detrazione tra i genitori);
  • detrazione spettante ai giovani inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni (contratti stipulati prima del 2007, individuazione del requisito anagrafico, ripartizione della detrazione tra più conduttori uno dei quali in possesso dei requisiti anagrafici);
  • detrazione del 55% per spese di riqualificazione energetica di edifici (bonifico intestato a un solo interessato, soggetti conviventi, ecc.);
  • spese per intermediazione immobiliare;
  • detrazione spese sostenute per l’acquisto di un apparecchio televisivo digitale per i residenti in Sardegna e Valle d’Aosta;
  • attività sportive praticate dai ragazzi;
  • attribuzione del bonus “incapienti” in casi particolari.

 

Deducibilità ai fini Irap dei compensi degli amministratori: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 4 aprile 2008, n. 132, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di deducibilità ai fini IRAP dei compensi erogati a favore di soci amministratori di società aventi contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, ha precisato che l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente dei compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e revisori, prevista dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis, TUIR, concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette ma non configura una generale equiparazione dei rapporti di co.co.co. ai rapporti di lavoro dipendente.

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, i costi sostenuti per gli amministratori in rapporti di collaborazione non rientrano tra i soggetti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto all’agevolazione IRAP del cuneo fiscale. I compensi in esame, pertanto, non possono essere portati in deduzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Approvato il nuovo bollettino di conto corrente postale per il pagamento dell’ICI

Con Decreto 3 aprile 2008, in corso di pubblicazione in G.U., il Dipartimento per le Politiche Fiscali ha approvato il nuovo bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’ICI, modificato rispetto al precedente, al fine di rendere evidente l’indicazione dell’ulteriore detrazione prevista per l’abitazione principale di cui al comma 2-bis, art. 8, D.Lgs. n. 504/1992, introdotto dalla Finanziaria 2008.

Infatti, per l’immobile adibito ad abitazione principale, oltre alla detrazione riconosciuta dal Comune, il contribuente può detrarre dall’imposta dovuta un’ulteriore importo pari all’1,33% della base imponibile. Questi deve compilare il nuovo campo denominato “detrazione statale per abitazione principale”, in aggiunta a quello già esistente “detrazione comunale per l’abitazione principale”.

Il Decreto, inoltre, specifica i soggetti a favore dei quali il bollettino ICI deve essere utilizzato ovvero:

  • il Comune, in caso di riscossione diretta;
  • l’agente della riscossione nel caso in cui tale attività sia posta in essere ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992;
  • il soggetto al quale il Comune affida l’attività di riscossione del tributo.

 

Rimborso abbonamento al trasporto pubblico e rottamazione veicoli senza sostituzione

Con Decreto 1° febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2008, n. 80, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 224, Legge Finanziaria 2007 e relativa al totale rimborso dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico per il contribuente che nel corso del 2007 abbia effettuato la rottamazione senza sostituzione di veicoli euro 0 o euro 1.

I contribuenti interessati possono beneficiare dell’agevolazione solo qualora:

  • abbiano rottamato un veicolo senza sostituirlo;
  • non risultino intestatari di altri veicoli registrati;
Al fine di fruire del beneficio in esame, è necessario inviare apposita istanza secondo il modello allegato al decreto e disponibile sul sito www.finanze.gov.it, corredata del certificato di rottamazione o, in alternativa, del certificato di proprietà con annotata l’avvenuta cessazione del veicolo nonché della copia della ricevuta di pagamento dell’abbonamento e dell’abbonamento stesso.

Esonero dal versamento dei contributi in Italia per i lavoratori extraue provenienti da Paesi non convenzionati

L’INPS, con la circolare n. 41 del 3 aprile 2008, fornisce alcune precisazioni in merito all’esonero dal versamento dei contributi in Italia per i lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia.

L’Istituto previdenziale chiarisce che il diritto all’esonero dall’adempimento degli obblighi previdenziali decorre dalla data di presentazione della relativa domanda; tuttavia i datori di lavoro richiedenti l’esonero sono tenuti all’adempimento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia fino alla data di adozione del decreto interministeriale di esonero.

Gli oneri saranno rimborsati a seguito della presentazione di idonea certificazione proveniente dall’ente previdenziale estero.

Nuove detrazioni d’imposta per il TFR: pubblicato in Gazzetta il Decreto attuativo

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 514 della Legge n. 244/2007, Finanziaria 2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008, relativo alla riduzione della pressione fiscale che grava sul TFR.

A decorrere dal 1° aprile 2008, quindi per i lavoratori che cesseranno dalla data del 31 marzo, gli importi di TFR beneficeranno di una detrazione d’imposta che risulterà variabile con un massimo di 70 euro per redditi fino a 7500 euro, via via calando fino ad un reddito massimo di 30.000 euro.

Ministero del Lavoro: precisazioni sul nulla osta al lavoro

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta all’interpello n. 10 del 3 aprile 2008 avanzato dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana, ha precisato che:
  • qualora un’azienda italiana affidi l’esecuzione di una pluralità di commesse oggetto di un unico contratto di appalto ad un consorzio di imprese e tra le stesse consorziate vi siano anche imprese aventi sede in un Paese extracomunitario,
  • l’appaltante è tenuto a richiedere il nulla osta al lavoro (di cui all’art. 40, comma 13 del D.Lgs n. 394/1999), per i dipendenti dell’impresa estera, non avente sede operativa in Italia, con riferimento non alla durata della singola e specifica commessa ma in considerazione dell’oggetto contrattuale a monte e al tempo necessario al completamento dell’opera o del servizio dedotti in appalto.

INPS: al via il Cassetto Previdenziale Aziende

L’INPS, con il Messaggio n. 7910/2008, ha comunicato la partenza su tutto il territorio nazionale del Cassetto Previdenziale Aziende, lo strumento telematico accessibile via internet ai soggetti in possesso di Pin appartenenti alle seguenti classi di utenza: consulenti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, e intermediari provvisti di delega), associazioni di categoria, aziende e rappresentanti legali.

Questa procedura integra e rende e disponibili gli stessi servizi già realizzati per il fascicolo elettronico aziendale intranet e fornisce una visione globale della situazione aziendale: è possibile la verifica delle principali informazioni attraverso un unico canale di accesso. Essa è accessibile tra i Servizi per le Aziende e Consulenti all’interno della sezione Servizi on-line del sito Internet aziendale (www.inps.it).

Sicurezza: il DURC rimane nell’edilizia privata

Con molta probabilità, il Testo Unico sulla Sicurezza verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo dopo l’appuntamento elettorale, in quanto il Decreto legislativo in esame verrà trasmesso al Quirinale solo la prossima settimana, affinché avvenga la “verifica costituzionale” e la firma del Presidente della Repubblica.

Nel frattempo, con un comunicato congiunto dei Ministeri del Lavoro e Giustizia, è stato “sventato” il pericolo di cancellazione dell’obbligo del DURC degli appalti privati dell’edilizia: il Testo Unico sulla Sicurezza, infatti, menziona il DURC solo nell’allegato XVII che contiene l’elenco dei documenti necessari per l’idoneità tecnico professionale, non annoverandolo anche tra i documenti da inviare all’amministrazione concedente, pena la sospensione dell’abilitazione.

Il comunicato congiunto ha chiarito che “il committente o responsabile dei lavori è sempre tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa dimostrata da una serie di documenti, compreso il DURC”.

Agenzia delle Entrate: soppressione di due codici tributo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 130 del 4 aprile 2008, comunica la soppressione dei codici tributo 3816 e 3860, istituiti per pagare le ritenute sulle addizionali comunali Irpef sulle retribuzioni corrisposte fino al 31 dicembre 2007. L’efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

INAIL: chiarimenti sul DURC in presenza di rateizzazione

Con la Circolare n. 22 del 3 aprile 2008, l’INAIL fornisce chiarimenti in relazione alla rateazione dei crediti iscritti a ruolo e delle altre innovazioni normative in materia di riscossione coattiva.

Con la Circolare in esame l’INAIL precisa che in caso di rateazione la certificazione della regolarità contributiva, DURC, viene meno qualora non venga effettuato il pagamento della prima rata o delle due successive alla prima: per riottenere il DURC, in tali casi, sarà necessario pagare al concessionario l’intero debito residuo.

 

 

 

 

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