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Chiarimenti
per la compilazione del Mod. 730/2008: Circolare delle
Entrate
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Con Circolare 4 aprile
2008, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte
e ulteriori chiarimenti in materia di compilazione del
Modello 730/2008.
Le principali precisazioni fornite dall’Amministrazione
Finanziaria, riguardano le seguenti problematiche:
- detrazioni per figli a carico, ai sensi dell’art.
12, comma 1, lett. c), Tuir, nell’ipotesi di un
soggetto diverso dal genitore, per figli maggiorenni,
genitori separati, per soggetti residenti in Paesi
comunitari, a carico di soggetti residenti
extracomunitari;
- documentazione necessaria per fruire della
detrazione sull’acquisto di farmaci (acquisto
di farmaci all’estero, scontrino parlante emesso dopo
il 1° luglio 2007, ecc.);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede (contratto intestato al
genitore, genitore con due figli studenti universitari a
carico, ripartizione della detrazione tra i genitori);
- detrazione spettante ai giovani inquilini di età
compresa tra i 20 e i 30 anni (contratti stipulati
prima del 2007, individuazione del requisito anagrafico,
ripartizione della detrazione tra più conduttori uno
dei quali in possesso dei requisiti anagrafici);
- detrazione del 55% per spese di riqualificazione
energetica di edifici (bonifico intestato a un solo
interessato, soggetti conviventi, ecc.);
- spese per intermediazione immobiliare;
- detrazione spese sostenute per l’acquisto di un
apparecchio televisivo digitale per i residenti in
Sardegna e Valle d’Aosta;
- attività sportive praticate dai ragazzi;
- attribuzione del bonus “incapienti” in casi
particolari.
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Deducibilità ai fini Irap dei compensi degli amministratori: Risoluzione delle Entrate
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Con Risoluzione 4 aprile
2008, n. 132, l’Agenzia delle Entrate si è
espressa in materia di deducibilità ai fini IRAP dei
compensi erogati a favore di soci amministratori di società
aventi contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
In particolare, ha precisato che l’assimilazione ai
redditi di lavoro dipendente dei compensi corrisposti ad
amministratori, sindaci e revisori, prevista dall’articolo
50, comma 1, lettera c-bis, TUIR, concerne le modalità
di determinazione del reddito del collaboratore ai
fini delle imposte dirette ma non configura una
generale equiparazione dei rapporti di co.co.co. ai
rapporti di lavoro dipendente.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia, i costi sostenuti
per gli amministratori in rapporti di collaborazione non
rientrano tra i soggetti con contratto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato che danno diritto all’agevolazione
IRAP del cuneo fiscale. I compensi in esame, pertanto, non
possono essere portati in deduzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
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Approvato
il nuovo bollettino di conto corrente postale per il
pagamento dell’ICI
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Con Decreto 3 aprile 2008,
in corso di pubblicazione in G.U., il Dipartimento per le
Politiche Fiscali ha approvato il nuovo bollettino di
conto corrente postale per il versamento dell’ICI,
modificato rispetto al precedente, al fine di rendere
evidente l’indicazione dell’ulteriore detrazione
prevista per l’abitazione principale di cui al comma
2-bis, art. 8, D.Lgs. n. 504/1992, introdotto dalla
Finanziaria 2008.
Infatti, per l’immobile adibito ad abitazione
principale, oltre alla detrazione riconosciuta dal Comune,
il contribuente può detrarre dall’imposta dovuta un’ulteriore
importo pari all’1,33% della base imponibile. Questi
deve compilare il nuovo campo denominato “detrazione
statale per abitazione principale”, in aggiunta a
quello già esistente “detrazione comunale per l’abitazione
principale”.
Il Decreto, inoltre, specifica i soggetti a favore dei
quali il bollettino ICI deve essere utilizzato ovvero:
- il Comune, in caso di riscossione diretta;
- l’agente della riscossione nel caso in cui
tale attività sia posta in essere ai sensi dell’art.
10, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992;
- il soggetto al quale il Comune affida l’attività
di riscossione del tributo.
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Rimborso abbonamento al trasporto pubblico e rottamazione veicoli senza sostituzione
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Con Decreto 1° febbraio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2008, n. 80, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha dato attuazione all’agevolazione
prevista dall’art. 1, comma 224, Legge Finanziaria 2007 e
relativa al totale rimborso dell’abbonamento annuale al
trasporto pubblico per il contribuente che nel corso
del 2007 abbia effettuato la rottamazione senza sostituzione
di veicoli euro 0 o euro 1.
I contribuenti interessati possono beneficiare
dell’agevolazione solo qualora:
- abbiano rottamato un veicolo senza sostituirlo;
- non risultino intestatari di altri veicoli
registrati;
Al fine di fruire del beneficio in esame, è necessario
inviare apposita istanza secondo il modello allegato al
decreto e disponibile sul sito www.finanze.gov.it,
corredata del certificato di rottamazione o, in alternativa,
del certificato di proprietà con annotata l’avvenuta
cessazione del veicolo nonché della copia della ricevuta di
pagamento dell’abbonamento e dell’abbonamento stesso.
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Esonero dal versamento dei contributi in Italia per i lavoratori extraue provenienti da Paesi non convenzionati
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L’INPS, con la circolare
n. 41 del 3 aprile 2008, fornisce alcune precisazioni in
merito all’esonero dal versamento dei contributi in Italia
per i lavoratori stranieri provenienti da Paesi
extracomunitari non convenzionati con l’Italia in
materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese
straniere operanti in Italia.
L’Istituto previdenziale chiarisce che il diritto all’esonero
dall’adempimento degli obblighi previdenziali decorre dalla data di presentazione della
relativa domanda; tuttavia i datori di lavoro
richiedenti l’esonero sono tenuti all’adempimento degli
oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti
in Italia fino alla data di adozione del decreto
interministeriale di esonero.
Gli oneri saranno rimborsati a seguito della
presentazione di idonea certificazione proveniente dall’ente
previdenziale estero.
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Nuove
detrazioni d’imposta per il TFR: pubblicato in Gazzetta il
Decreto attuativo
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In attuazione di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 514 della Legge n.
244/2007, Finanziaria 2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2008, il decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo
2008, relativo alla riduzione della pressione fiscale
che grava sul TFR.
A decorrere dal 1° aprile 2008, quindi per i
lavoratori che cesseranno dalla data del 31 marzo, gli
importi di TFR beneficeranno di una detrazione d’imposta
che risulterà variabile con un massimo di 70 euro per
redditi fino a 7500 euro, via via calando fino ad un reddito
massimo di 30.000 euro.
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Ministero del Lavoro: precisazioni sul nulla osta al lavoro
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La Direzione Generale per
l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, in risposta all’interpello n. 10
del 3 aprile 2008 avanzato dalla Confederazione
Generale dell’Industria Italiana, ha precisato che:
- qualora un’azienda italiana affidi l’esecuzione di
una pluralità di commesse oggetto di un unico
contratto di appalto ad un consorzio di imprese e
tra le stesse consorziate vi siano anche imprese aventi
sede in un Paese extracomunitario,
- l’appaltante è tenuto a richiedere il nulla osta al
lavoro (di cui all’art. 40, comma 13 del D.Lgs n.
394/1999), per i dipendenti dell’impresa estera, non
avente sede operativa in Italia, con riferimento non
alla durata della singola e specifica commessa ma in
considerazione dell’oggetto contrattuale a monte e al
tempo necessario al completamento dell’opera o del
servizio dedotti in appalto.
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INPS: al via il Cassetto Previdenziale Aziende
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L’INPS, con il Messaggio
n. 7910/2008, ha comunicato la partenza su tutto il
territorio nazionale del Cassetto Previdenziale Aziende, lo
strumento telematico accessibile via internet ai soggetti in
possesso di Pin appartenenti alle seguenti classi di utenza:
consulenti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali, e
intermediari provvisti di delega), associazioni di
categoria, aziende e rappresentanti legali.
Questa procedura integra e rende e disponibili gli stessi
servizi già realizzati per il fascicolo elettronico
aziendale intranet e fornisce una visione globale della
situazione aziendale: è possibile la verifica delle
principali informazioni attraverso un unico canale di
accesso. Essa è accessibile tra i Servizi per le Aziende e
Consulenti all’interno della sezione Servizi on-line del
sito Internet aziendale (www.inps.it).
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Sicurezza:
il DURC rimane nell’edilizia privata
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Con molta probabilità, il
Testo Unico sulla Sicurezza verrà pubblicato in Gazzetta
Ufficiale solo dopo l’appuntamento elettorale, in
quanto il Decreto legislativo in esame verrà trasmesso al
Quirinale solo la prossima settimana, affinché avvenga la
“verifica costituzionale” e la firma del Presidente
della Repubblica.
Nel frattempo, con un comunicato congiunto dei Ministeri
del Lavoro e Giustizia, è stato “sventato” il pericolo
di cancellazione dell’obbligo del DURC degli appalti
privati dell’edilizia: il Testo Unico sulla Sicurezza,
infatti, menziona il DURC solo nell’allegato XVII
che contiene l’elenco dei documenti necessari per l’idoneità
tecnico professionale, non annoverandolo anche tra i
documenti da inviare all’amministrazione concedente, pena
la sospensione dell’abilitazione.
Il comunicato congiunto ha chiarito che “il committente
o responsabile dei lavori è sempre tenuto a verificare
l’idoneità tecnico professionale dell’impresa
dimostrata da una serie di documenti, compreso il DURC”.
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Agenzia delle Entrate: soppressione di due codici tributo
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L’Agenzia delle Entrate, con
la Risoluzione n. 130 del 4 aprile 2008, comunica la
soppressione dei codici tributo 3816 e 3860,
istituiti per pagare le ritenute sulle addizionali comunali
Irpef sulle retribuzioni corrisposte fino al 31 dicembre
2007. L’efficacia operativa della soppressione di tali
codici tributo decorre dal quinto giorno lavorativo
successivo alla data della risoluzione.
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INAIL: chiarimenti sul DURC in presenza di rateizzazione
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Con la Circolare n. 22 del
3 aprile 2008, l’INAIL fornisce chiarimenti in
relazione alla rateazione dei crediti iscritti a ruolo e
delle altre innovazioni normative in materia di riscossione
coattiva.
Con la Circolare in esame l’INAIL precisa che in caso
di rateazione la certificazione della regolarità
contributiva, DURC, viene meno qualora non venga
effettuato il pagamento della prima rata o delle due
successive alla prima: per riottenere il DURC, in tali casi,
sarà necessario pagare al concessionario l’intero
debito residuo.
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