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Ufficiale la proroga della rivalutazione di terreni e
partecipazioni
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n.
157, il DPCM 30 giugno 2008 che proroga al 20
luglio i termini per la rideterminazione del costo di
acquisto delle partecipazioni non quotate nonché dei
terreni edificabili e con destinazione agricola,
posseduti alla data del primo gennaio 2008 mediante una
perizia di stima redatta da un professionista abilitato.
Il riconoscimento fiscale del valore rideterminato è subordinato
al pagamento di una imposta sostitutiva pari al 2 per
cento per le partecipazioni non qualificate e al 4 per cento
per le partecipazioni qualificate e i terreni. Le scadenze
per le eventuali rate successive alla prima (30 giugno 2009
e 30 giugno 2010), non subiranno tuttavia variazioni.
Finalità della norma oggetto di proposta di proroga è di tener
conto delle difficoltà operative incontrate dai
contribuenti interessati (persone fisiche, enti non
commerciali, società semplici e soggetti non residenti) nel
porre in essere gli adempimenti necessari.
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Detrazione 55% per i lavori in corso e 36% per i posti auto
assegnati dalle cooperative
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Con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 283, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un interpello in merito
all'interpretazione dell'art. 1, comma 347, Legge
Finanziaria 2007, ha fornito chiarimenti in merito alla
spettanza della detrazione del 55%.
L'Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che per
beneficiare della detrazione è necessario che:
•
le spese per la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale, aventi ad oggetto
anche lo smontaggio e la dismissione del preesistente, siano
strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che
assicura il risparmio. Secondo l'Agenzia sarebbero da
escludere dall'agevolazione le spese di rifacimento di tutti
i pavimenti, quelle sostenute per la dismissione del vecchio
pavimento e quelle per lo smaltimento dello stesso;
•
il contribuente attesti che i lavori
non sono ancora ultimati relativamente a quegli interventi
in corso di realizzazione per i quali non è ancora in
possesso della documentazione nel periodo di imposta in cui
la spesa è sostenuta;
•
i pagamenti rateali siano
effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni
di vigenza della disposizione agevolativa (entro il 2010).
Infine, come anticipato con Seac Info 7 luglio 2007, l'Agenzia
delle Entrate, con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 282,
ha confermato che per beneficiare della detrazione del
36% nel caso di posti auto e rimesse pertinenziali
assegnati da cooperative edilizie, senza che sia stato
registrato un preliminare di compravendita, è sufficiente
la trascrizione, sul libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione del verbale
di accettazione della domanda di assegnazione.
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Cessione di crediti soggetta all'imposta di registro se priva
della funzione di finanziamento
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Con Risoluzione 4 luglio 2008, n. 278, l'Agenzia delle
Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale
da riservare ai contratti di cessione dei crediti.
Secondo l'Agenzia, nel caso in cui il credito ceduto abbia funzione
di garanzia, e non di finanziamento, il contratto di
cessione rileva autonomamente (anche se rientra in
un'operazione plurinegoziale tra soggetti diversi) poiché
dotato di una propria causa giuridica.
Pertanto, la suddetta cessione di crediti è esclusa
dall'applicazione dell'IVA ed è soggetta all'imposta
di registro con aliquota pari allo 0,50%.
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TUR pari al 4,25% a decorrere dal 9 luglio 2008
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La Banca Centrale Europea, con comunicato stampa del 3 luglio
2008, ha comunicato che il tasso ufficiale di
riferimento (TUR) è stato aumentato dal 4,00% al 4,25%.
Il suddetto aumento è operativo a decorrere dal 9 luglio 2008.
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Commissione UE: snellito l'iter per gli aiuti alle imprese
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La Commissione Europea ha approvato ieri
il regolamento finalizzato a snellire le procedure nella
concessione di aiuti di stato alle imprese.
Il regolamento prevede la possibilità di approvazione di intere
categorie di aiuti, senza bisogno di effettuazione della
notifica.
Tra i destinatari del regolamento rientrano le piccole e medie
imprese; gli investimenti riguardano l'acquisto di
macchinari, l'assunzione di personale, l'innovazione,
l'assunzione e formazione di personale disabile o altrimenti
svantaggiato.
Il regolamento che è stato adottato il 07 luglio, ed è
direttamente applicabile, entrerà in vigore venti giorni
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE che avverrà
in luglio.
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Stock option: regime di favore anche per gli ex dipendenti
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L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 270/E del 3
luglio 2008, precisa che anche agli ex dipendenti si
applica il regime di favore sulle stock option, in presenza
dei necessari requisiti normativi, soprattutto riguardo il
periodo minimo di possesso.
Il fine della norma è quello di incentivare il processo di
fidelizzazione dei destinatari dei piani azionari,
utilizzando le azioni come strumento retributivo per
stimolare la produttività dei dipendenti. Una volta
raggiunta la fidelizzazione, risulta irrilevante, per la
fruizione del regime fiscale di favore, il fatto che il
dipendente non sia legato da alcun rapporto di lavoro al
momento dell'esercizio dei diritti di opzione e della
conseguente acquisizione delle azioni.
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