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Ufficiale la proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157, il DPCM 30 giugno 2008 che proroga al 20 luglio i termini per la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del primo gennaio 2008 mediante una perizia di stima redatta da un professionista abilitato.

Il riconoscimento fiscale del valore rideterminato è subordinato al pagamento di una imposta sostitutiva pari al 2 per cento per le partecipazioni non qualificate e al 4 per cento per le partecipazioni qualificate e i terreni. Le scadenze per le eventuali rate successive alla prima (30 giugno 2009 e 30 giugno 2010), non subiranno tuttavia variazioni.

Finalità della norma oggetto di proposta di proroga è di tener conto delle difficoltà operative incontrate dai contribuenti interessati (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti non residenti) nel porre in essere gli adempimenti necessari.

Detrazione 55% per i lavori in corso e 36% per i posti auto assegnati dalle cooperative

Con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 283, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 347, Legge Finanziaria 2007, ha fornito chiarimenti in merito alla spettanza della detrazione del 55%.

L'Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che per beneficiare della detrazione è necessario che:

        le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, aventi ad oggetto anche lo smontaggio e la dismissione del preesistente, siano strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio. Secondo l'Agenzia sarebbero da escludere dall'agevolazione le spese di rifacimento di tutti i pavimenti, quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento e quelle per lo smaltimento dello stesso;

        il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati relativamente a quegli interventi in corso di realizzazione per i quali non è ancora in possesso della documentazione nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta;

        i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa (entro il 2010).

Infine, come anticipato con Seac Info 7 luglio 2007, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 7 luglio 2008, n. 282, ha confermato che per beneficiare della detrazione del 36% nel caso di posti auto e rimesse pertinenziali assegnati da cooperative edilizie, senza che sia stato registrato un preliminare di compravendita, è sufficiente la trascrizione, sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione del verbale di accettazione della domanda di assegnazione.

Cessione di crediti soggetta all'imposta di registro se priva della funzione di finanziamento

Con Risoluzione 4 luglio 2008, n. 278, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale da riservare ai contratti di cessione dei crediti.

Secondo l'Agenzia, nel caso in cui il credito ceduto abbia funzione di garanzia, e non di finanziamento, il contratto di cessione rileva autonomamente (anche se rientra in un'operazione plurinegoziale tra soggetti diversi) poiché dotato di una propria causa giuridica.

Pertanto, la suddetta cessione di crediti è esclusa dall'applicazione dell'IVA ed è soggetta all'imposta di registro con aliquota pari allo 0,50%.

TUR pari al 4,25% a decorrere dal 9 luglio 2008

La Banca Centrale Europea, con comunicato stampa del 3 luglio 2008, ha comunicato che il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è stato aumentato dal 4,00% al 4,25%.

Il suddetto aumento è operativo a decorrere dal 9 luglio 2008.

Commissione UE: snellito l'iter per gli aiuti alle imprese

La Commissione Europea ha approvato ieri il regolamento finalizzato a snellire le procedure nella concessione di aiuti di stato alle imprese.

Il regolamento prevede la possibilità di approvazione di intere categorie di aiuti, senza bisogno di effettuazione della notifica.

Tra i destinatari del regolamento rientrano le piccole e medie imprese; gli investimenti riguardano l'acquisto di macchinari, l'assunzione di personale, l'innovazione, l'assunzione e formazione di personale disabile o altrimenti svantaggiato.

Il regolamento che è stato adottato il 07 luglio, ed è direttamente applicabile, entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE che avverrà in luglio.

Stock option: regime di favore anche per gli ex dipendenti

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 270/E del 3 luglio 2008, precisa che anche agli ex dipendenti si applica il regime di favore sulle stock option, in presenza dei necessari requisiti normativi, soprattutto riguardo il periodo minimo di possesso.

Il fine della norma è quello di incentivare il processo di fidelizzazione dei destinatari dei piani azionari, utilizzando le azioni come strumento retributivo per stimolare la produttività dei dipendenti. Una volta raggiunta la fidelizzazione, risulta irrilevante, per la fruizione del regime fiscale di favore, il fatto che il dipendente non sia legato da alcun rapporto di lavoro al momento dell'esercizio dei diritti di opzione e della conseguente acquisizione delle azioni.

 

 

 

 

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