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Participation
exeption: Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 5 agosto 2008, n. 345, l'Agenzia delle
Entrate si è espressa in merito all'applicazione del regime
fiscale agevolato della Participation exemption
previsto dall'articolo 87, TUIR, per la tassazione delle
plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni
societarie in regime d'impresa.
Tra
l'altro, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
•
l'esistenza
del requisito dell'"ininterrotto possesso
dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data più recente" va
verificato tenendo conto anche del periodo in cui le
partecipazioni sono state possedute anteriormente al
trasferimento di sede; la Risoluzione precisa che la fattispecie
prospettata presenta profili di continuità giuridica
che assicura la stabilità del periodo di possesso;
•
il
requisito soggettivo della "classificazione
nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo
bilancio chiuso durante il periodo di possesso", è
soddisfatto nel solo caso in cui le partecipazioni oggetto
di cessione risultano iscritte nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso.
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Spese
per vitto e alloggio: Circolare delle Entrate
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Con
Circolare 5 settembre 2008, n. 53, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito
al trattamento ai fini IVA e delle imposte sul reddito
delle prestazioni alberghiere e di somministrazioni di
alimenti e bevande, come modificato dal D.L. n.
112/2008.
Si
riportano, in sintesi, alcune delle più importanti
precisazioni fornite:
•
detrazione
IVA:
se la prestazione alberghiera o di ristorazione è fruita
da un soggetto diverso dall'effettivo committente del
servizio, ai fini della detrazione è necessario che la
fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto; così,
il datore di lavoro potrà detrarre l'imposta
relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in
trasferta qualora risulti cointestatario della fattura.
Analogamente, nel caso in cui il cliente anticipi le
spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la
fattura deve essere intestata anche a quest'ultimo per
consentirgli di detrarre l'imposta addebitata;
•
deducibilità
ai fini delle imposte sul reddito:
la deducibilità di costi e spese per prestazioni
alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande è
limitata al 75% sia nel reddito d'impresa sia nel reddito di
lavoro autonomo (solo per i professionisti che
sostengono direttamente la spesa). L'Agenzia ha, inoltre,
specificato che tale deduzione limitata al 75% opera
anche in relazione alle spese per ristoranti ed alberghi
qualificate come spese di rappresentanza; per i
lavoratori autonomi la limitazione opera anche per le spese
di vitto e alloggio collegate a corsi, convegni e
congressi che, quindi, va sommata alla limitazione del
50% già prevista per tali spese.
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Presunzione
di maggior reddito: l'accertamento fiscale cade se fornite
adeguate prove
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Con
Sentenza 9 maggio 2008, la Ctr del Lazio si è
pronunciata in materia di accertamento fiscale,
sancendo il principio in forza del quale l'acquisto di beni,
in assenza di un'adeguata capacità reddituale, non
implica la presunzione di una maggiore capacità
contributiva ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 600/1973,
qualora il contribuente sia in grado di fornire opportuna
documentazione.
Secondo
i giudici, al fine di tutelarsi da un eventuale accertamento
futuro da parte dell'Amministrazione finanziaria, è
sufficiente documentare la corresponsione del prestito o
della donazione ricevuta (ad esempio dai genitori o da
altri familiari), mediante la documentazione bancaria.
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Il
DURC non è sostituibile ai fini probatori
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Con
la Sentenza n. 4035 del 25 agosto 2008, il Consiglio
di Stato è intervenuto per fornire chiarimenti in
merito alla funzione probatoria del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), ai fini del rispetto dei
requisiti richiesti nelle procedure di assegnazione di
appalti pubblici.
In
particolare il Consiglio di Stato, avvallando una precedente
decisione del TAR della Lombardia, ha ribadito come il DURC
non può essere sostituito, nella sua funzione di
strumento probatorio, da un'autocertificazione.
Nello
specifico, si tratta di un'azienda che, risultata vincitrice
di una gara di appalto pubblico, in sostituzione del
Documento Unico, richiesto esplicitamente dal Bando, aveva
presentato copia dei modelli F24 dei pagamenti dei
contributi previdenziali.
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"Lavoro
Nero": termine fino al 30 settembre per cancellare le
irregolarità
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L'ultima
opportunità per le aziende di usufruire della sanatoria
relativa al lavoro irregolare scade il 30 settembre 2008.
La
stessa scadenza è prevista anche per quanti hanno fatto
ricorso a collaborazioni coordinate e continuative non
genuine, perché più simili ad un rapporto di lavoro
subordinato.
Si
tratta dei benefici previsti dall'articolo 7 del decreto
milleproroghe e del D.L. n. 248/2007 convertito con la Legge
n. 31 del febbraio 2007.
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