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Ristorni
erogati ai soci di società cooperative: Circolare sulla
deducibilità
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Con
Circolare 9 aprile 2008, n. 35, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento
fiscale da riservare ai ristorni erogati ai propri soci
dalle società cooperative e loro consorzi, alla luce del
rivisitato sistema fiscale introdotto dalla Legge
finanziaria 2005.
In
particolare, ha chiarito che ai fini della determinazione
dell'utile netto preso a base per l'applicazione delle
percentuali previste dal comma 460, Legge Finanziaria 2005
(tassazione del 30% dell'utile netto per le cooperative a
mutualità prevalente, ridotta al 20% per le cooperative
agricole), i citati ristorni sono integralmente
deducibili. La deducibilità può concretizzarsi sia
mediante imputazione diretta al conto economico
dell'esercizio di competenza, sia mediante variazione in
diminuzione del reddito imponibile considerando i ristorni
come impiego degli utili stessi.
Tale
trattamento è giustificato dal fatto che il ristorno ha
disciplina distinta rispetto a quella dell'utile. La
circolare precisa, infine, che la deduzione non si
applica quando l'avanzo derivante dall'attività con i soci
non è attribuito loro, in quanto destinato a riserva
indivisibile per la patrimonializzazione della cooperativa.
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Assistenza
fiscale e Mod. 730/2008: Circolare delle Entrate
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Con
Circolare 9 aprile 2008, n. 36, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito le annuali precisazioni in merito
all'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta,
CAF e professionisti abilitati relativamente alla
presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730 (per
quest'anno, Mod. 730/2008).
In
particolare, con la Circolare in esame l'Amministrazione
finanziaria chiarisce adempimenti e tempistica in materia di
assistenza fiscale a seconda che la stessa sia prestata:
•
dal
sostituto d'imposta;
•
dal
CAF o professionista abilitato.
Tra
l'altro la circolare in esame si sofferma sulle nuove
modalità "telematiche" di invio del Mod. 730-4
(sostituti interessati) nonché sulla documentazione
necessaria per beneficiare delle detrazioni/deduzioni,
affrontando anche la questione degli scontrini dei
farmaci acquistati nel periodo 1.7/31.12.2007.
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Fusione
per incorporazione e consolidato fiscale: Risoluzione delle
Entrate
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Con
Risoluzione 9 aprile 2008, n. 139, l'Agenzia delle
Entrate si è espressa in merito alla validità del
consolidato nel particolare caso di fusione per
incorporazione in cui la società incorporante non è
inclusa nel consolidato della società incorporata.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, la società risultante
dalla fusione non entra automaticamente nel regime di
tassazione consolidata posto in essere dalla società
incorporata, ma è necessario presentare apposita istanza di
interpello.
Le
operazioni straordinarie che non determinano il mutamento
del soggetto giuridico controllato non interrompono
anticipatamente la tassazione di gruppo. Nel caso di specie,
l'operazione non determina nessun cambiamento nella
situazione di controllo e pertanto rimangono soddisfatte
le condizioni di cui agli articoli 117 e 120, TUIR, per la
validità dell'opzione del consolidato.
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Produzione
di vaccini: Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 9 aprile 2008, n. 138, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che l'attività di ricerca e sviluppo
finalizzata alla realizzazione di nuovi vaccini, anche se
effettuata in seguito ad un accordo con una società estera,
rientra fra le prestazioni scientifiche (art. 7, comma
4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972) ed è, quindi, soggetta
ad IVA in Italia.
Secondo
l'Amministrazione Finanziaria, inoltre, l'attività di
assistenza fornita alla società estera per
l'ottenimento dei brevetti industriali relativi ai nuovi
vaccini, non costituisce una prestazione autonoma e
distinta dall'attività di ricerca e sviluppo; pertanto, si
applica lo stesso regime fiscale ai fini IVA previsto per
l'attività principale.
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Decontribuzione:
rinviata la restituzione dei contributi non versati
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Come
si ricorderà la Legge n. 247/2007, cosiddetto
Protocollo Welfare, ha cancellato il meccanismo della
decontribuzione dei premi di risultato utilizzato fino al 31
dicembre 2007, in attesa di un decreto interministeriale che
vada ad attuare il novo sistema di decontribuzione, sempre
introdotto dal Protocollo.
L'INPS,
con il Messaggio n. 2085 del 2007 aveva precisato, in
prima battuta, che le aziende, le quali avessero continuato
ad operare indebitamente la decontribuzione dei premi,
avevano tempo fino al 16 aprile 2008 per regolarizzare la
loro posizione, versando quindi la contribuzione dovuta.
Ora,
con il Messaggio n. 8312 del 9 aprile 2008,
l'Istituto rende noto che i datori, i quali abbiano
continuato ad operare la decontribuzione dei premi, non
dovranno restituire la contribuzione omessa entro il
16 aprile: le aziende potranno quindi compensare gli
importi dovuti con il nuovo sgravio eventualmente loro
spettante, non appena sarà firmato il decreto attuativo del
nuovo sistema di decontribuzione dei premi di risultato.
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INPS:
liquidazione delle indennità di malattia, maternità e
tubercolosi per l'anno 2008
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L'INPS,
con la Circolare n. 48 del 9 aprile 2008, indica le
retribuzioni di riferimento per l'erogazione nell'anno 2008
delle prestazioni economiche di malattia, maternità e
tubercolosi a: lavoratori soci degli organismi cooperativi,
lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti
familiari e piccoli coloni, lavoratrici addette ai servizi
domestici e familiari, lavoratrici autonome.
Sono
forniti anche gli importi per l'anno 2008 riguardanti le
prestazioni di maternità e malattia dei lavoratori iscritti
alla gestione separata dei lavoratori autonomi, gli assegni
di maternità dei Comuni, gli assegni di maternità dello
Stato, il limite reddituale per il congedo parentale,
l'indennità economica e l'accredito figurativo per i
periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di
portatori di handicap.
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