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Credito
di imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate:
Circolare
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Con
Circolare 10 luglio 2008, n. 48, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di
imposta per l'incremento dell'occupazione nelle aree
svantaggiate, di cui ai commi 539-548, art. 2,
Finanziaria 2008.
L'Amministrazione
finanziaria ha chiarito che i "datori di lavoro"
che possono beneficiare dell'agevolazione sono, in generale,
tutti i soggetti che "in base alla vigente normativa
sul lavoro" rivestono tale qualifica e pertanto anche
liberi professionisti, persone fisiche non sostituti, nonché
condomini.
Diversamente,
non possono fruire del credito di imposta i soggetti
operanti nel settore della costruzione navale e
dell'industria carboniera. I soggetti operanti nel settore
trasporti possono beneficiare del credito d'imposta in
esame per l'assunzione a tempo indeterminato dei
portatori di handicap e delle lavoratrici donne rientranti
nella definizione di lavoratore svantaggiato.
Sono
inoltre affrontate le seguenti altre tematiche: condizioni
di ammissibilità e determinazione del credito di imposta,
rispetto dei massimali, cumulo con altri aiuti, cause di
decadenza, utilizzo e rilevanza del credito d'imposta, etc.
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Istituiti
i nuovi codici tributo relativi agli interessi dovuti sui
pagamenti rateizzati
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Con
Risoluzione 10 luglio 2008, n. 289, l'Agenzia delle
Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo al
fine di consentire il versamento, mediante modello F24,
degli interessi sui pagamenti rateizzati delle somme
dovute all'Erario a seguito di controlli automatizzati da
parte dell'Amministrazione finanziaria.
Si
riportano di seguito i suddetti codici tributo:
•
9002,
relativo agli interessi dovuti sui pagamenti rateali di
somme di cui al codice tributo 9001;
•
9003,
relativo agli interessi dovuti sui pagamenti rateali di
somme di cui al codice tributo 9526 (indennità di fine
rapporto di lavoro dipendente e prestazioni in forma di
capitale);
•
9004,
relativo agli interessi dovuti sui pagamenti rateali di
somme di cui al codice tributo 9527, (recupero IRPEF a
tassazione separata).
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Visco
sud: il credito indebitamente compensato si considera
restituito se utilizzato solo in parte
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Con
Risoluzione 10 luglio 2008, n. 291, l'Agenzia
delle Entrate si è espressa in merito alla determinazione
ed utilizzo del credito d'imposta per investimenti in aree
svantaggiate, di cui all'articolo 8, Legge n. 388/2000.
Secondo
l'Agenzia, il maggior credito erroneamente utilizzato in
compensazione rispetto a quello effettivamente spettante, può
considerarsi già restituito fino a concorrenza del credito
potenzialmente fruibile se non utilizzato dal contribuente
nei successivi periodi.
Tuttavia,
sulle somme anticipatamente compensate, sono dovute le sanzioni
di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, e gli interessi.
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Ministero
del lavoro: il libro unico anche a gestione automatizzata
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Il
Ministero del Lavoro con il decreto attuativo dell'articolo
39 del decreto legge 112/2008,
in via di pubblicazione, precisa che la tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro è possibile non
solo su supporti cartacei ma anche su supporti magnetici con
gestione totalmente automatizzata dei dati e delle
informazioni in precedenza contenute nel libro paga e in
quello matricola.
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