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Credito di imposta per nuove assunzioni in aree svantaggiate: Circolare

Con Circolare 10 luglio 2008, n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito di imposta per l'incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate, di cui ai commi 539-548, art. 2, Finanziaria 2008.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che i "datori di lavoro" che possono beneficiare dell'agevolazione sono, in generale, tutti i soggetti che "in base alla vigente normativa sul lavoro" rivestono tale qualifica e pertanto anche liberi professionisti, persone fisiche non sostituti, nonché condomini.

Diversamente, non possono fruire del credito di imposta i soggetti operanti nel settore della costruzione navale e dell'industria carboniera. I soggetti operanti nel settore trasporti possono beneficiare del credito d'imposta in esame per l'assunzione a tempo indeterminato dei portatori di handicap e delle lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.

Sono inoltre affrontate le seguenti altre tematiche: condizioni di ammissibilità e determinazione del credito di imposta, rispetto dei massimali, cumulo con altri aiuti, cause di decadenza, utilizzo e rilevanza del credito d'imposta, etc.

Istituiti i nuovi codici tributo relativi agli interessi dovuti sui pagamenti rateizzati

Con Risoluzione 10 luglio 2008, n. 289, l'Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo al fine di consentire il versamento, mediante modello F24, degli interessi sui pagamenti rateizzati delle somme dovute all'Erario a seguito di controlli automatizzati da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si riportano di seguito i suddetti codici tributo:

         9002, relativo agli interessi dovuti sui pagamenti rateali di somme di cui al codice tributo 9001;

         9003, relativo agli interessi dovuti sui pagamenti rateali di somme di cui al codice tributo 9526 (indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e prestazioni in forma di capitale);

         9004, relativo agli interessi dovuti sui pagamenti rateali di somme di cui al codice tributo 9527, (recupero IRPEF a tassazione separata).

Visco sud: il credito indebitamente compensato si considera restituito se utilizzato solo in parte

Con Risoluzione 10 luglio 2008, n. 291, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla determinazione ed utilizzo del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, di cui all'articolo 8, Legge n. 388/2000.

Secondo l'Agenzia, il maggior credito erroneamente utilizzato in compensazione rispetto a quello effettivamente spettante, può considerarsi già restituito fino a concorrenza del credito potenzialmente fruibile se non utilizzato dal contribuente nei successivi periodi.

Tuttavia, sulle somme anticipatamente compensate, sono dovute le sanzioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, e gli interessi.

Ministero del lavoro: il libro unico anche a gestione automatizzata

Il Ministero del Lavoro con il decreto attuativo dell'articolo 39 del decreto legge 112/2008, in via di pubblicazione, precisa che la tenuta e conservazione del libro unico del lavoro è possibile non solo su supporti cartacei ma anche su supporti magnetici con gestione totalmente automatizzata dei dati e delle informazioni in precedenza contenute nel libro paga e in quello matricola.

 

 

 

 

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