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Detrazione del 55% anche senza la certificazione se i lavori non sono ultimati

Con Risoluzione 11 luglio 2008, n. 295, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione fiscale relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici può essere fruita già in relazione alle spese sostenute nel 2007 anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, il contribuente non è ancora in possesso della documentazione prodotta dal tecnico abilitato e, di conseguenza, non ha ancora completato l’iter procedurale previsto dall’art. 4, D. I. 19 febbraio 2007.

Inoltre, l’Agenzia ricorda che nel computo del limite massimo della detrazione spettante, occorre tener conto cumulativamente delle spese sostenute in anni diversi in relazione al medesimo intervento.

Deducibilità contributi previdenziali ed assistenziali: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 11 luglio 2008, n. 293, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità dei contributi versati alle casse sanitarie prevista dall’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, da parte dell’ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L’art. 1, comma 197, lett. b), Finanziaria 2008, ha modificato la lett. a) del secondo comma dell’art. 51, TUIR, rendendo deducibile dal reddito di lavoro dipendente o assimilato, per un importo non superiore a euro 3.615,20, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Secondo l’Agenzia, poiché il reddito da pensione è assimilabile al reddito da lavoro dipendente, anche i pensionati possono scomputare dal reddito i contributi versati. Inoltre, viene precisato che nel limite massimo di deducibilità (3.615,20 euro), si dovrà tenere conto anche dei contributi versati direttamente ai fondi integrativi, deducibili ai sensi dell’art. 10, lett. e-ter), TUIR.

Ritenuta d’acconto scomputata al contribuente anche in assenza di certificazione: CTR Puglia

Con Sentenza n. 48/2008, la Commissione tributaria regionale Puglia ha stabilito che nel caso in cui il sostituto d’imposta non rilasci la certificazione attestante le ritenute operate a titolo di acconto, il contribuente potrà, qualora dimostri con idonea documentazione (copia delle parcelle e delle relative rimesse bancarie) di aver ricevuto il compenso spettante al netto della ritenuta fiscale, scomputare tali somme dall’imposta dovuta.

La Ctr, nell’accogliere il ricorso del contribuente, si è espressa (la decisione è in manifesto disaccordo con l’orientamento della Cassazione, Sentenza n. 14033/2006), a tutela del diritto del contribuente a non essere assoggettato ad un doppio prelievo fiscale sullo stesso compenso, nel caso in cui il committente si sia reso inadempiente del versamento della ritenuta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Straordinari e premi: pubblicata la circolare dell’Agenzia

Con la Circolare n. 49 dell’11 luglio 2008 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’articolo 2 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 concernente “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008, n. 124.

La Circolare in esame da indicazioni circa:

  • i soggetti beneficiari,
  • quelli esclusi,
  • le somme oggetto dell’agevolazione,
  • l’applicazione dell’imposta sostitutiva e gli adempimenti del sostituto d’imposta,
nonché abrogazione della lettera b), comma 2 articolo 51 del TUIR (erogazioni liberali e sussidi occasionali).

Studi professionali: rinnovato il CCNL

In data 11 luglio 2008, Confprofessioni, Cipa, Confedertecnica e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per gli studi professionali, anche associati e organizzati in forma societaria.

L’accordo di rinnovo prevede un aumento di 80 euro mensili (riparametrato al quarto livello), che saranno corrisposti in due tranche: dal 1° maggio 2008 e dal 1° ottobre 2008.

L’accordo prevede, inoltre, l’aumento del contributo a carico del datore di lavoro da destinare al Fondo di previdenza complementare Previpro.

Agenzia delle Entrate: da domani l’invio telematico del modello “Ial”

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 10 luglio 2008 ha chiarito che sono ammessi all’incentivo all’occupazione tutti i soggetti che, tra il 1° gennaio e il 31° dicembre 2008, in qualità di datori di lavoro, incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Calabria, Campagna. Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ce.

L’invio telematico del modello predisposto per la richiesta chiamato modello “Ial” parte da domani alle ore 10 .

 

 

 

 

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