|
Detrazione del 55% anche senza la certificazione se i lavori non sono ultimati
|
|
Con Risoluzione 11 luglio
2008, n. 295, l’Agenzia delle Entrate ha
precisato che l’agevolazione fiscale relativa agli interventi
finalizzati al risparmio energetico degli edifici può
essere fruita già in relazione alle spese sostenute nel
2007 anche se, non essendo ancora ultimati i lavori,
il contribuente non è ancora in possesso della
documentazione prodotta dal tecnico abilitato e, di
conseguenza, non ha ancora completato l’iter procedurale
previsto dall’art. 4, D. I. 19 febbraio 2007.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che nel computo del limite
massimo della detrazione spettante, occorre tener conto cumulativamente
delle spese sostenute in anni diversi in relazione al
medesimo intervento.
|
|
Deducibilità contributi previdenziali ed assistenziali: Risoluzione delle Entrate
|
|
Con Risoluzione 11 luglio
2008, n. 293, l’Agenzia delle Entrate si è
espressa in merito alla deducibilità dei contributi
versati alle casse sanitarie prevista dall’art. 51,
comma 2, lett. a), TUIR, da parte dell’ex dipendente
dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 1, comma 197, lett. b), Finanziaria 2008, ha
modificato la lett. a) del secondo comma dell’art. 51,
TUIR, rendendo deducibile dal reddito di lavoro
dipendente o assimilato, per un importo non superiore a
euro 3.615,20, i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o
Casse aventi esclusivamente fine assistenziale.
Secondo l’Agenzia, poiché il reddito da pensione è
assimilabile al reddito da lavoro dipendente, anche i
pensionati possono scomputare dal reddito i contributi
versati. Inoltre, viene precisato che nel limite
massimo di deducibilità (3.615,20 euro), si dovrà
tenere conto anche dei contributi versati direttamente ai
fondi integrativi, deducibili ai sensi dell’art. 10,
lett. e-ter), TUIR.
|
|
Ritenuta d’acconto scomputata al contribuente anche in assenza di certificazione: CTR Puglia
|
|
Con Sentenza n. 48/2008,
la Commissione tributaria regionale Puglia ha
stabilito che nel caso in cui il sostituto d’imposta
non rilasci la certificazione attestante le ritenute operate
a titolo di acconto, il contribuente potrà,
qualora dimostri con idonea documentazione (copia
delle parcelle e delle relative rimesse bancarie) di aver
ricevuto il compenso spettante al netto della ritenuta
fiscale, scomputare tali somme dall’imposta dovuta.
La Ctr, nell’accogliere il ricorso del contribuente, si
è espressa (la decisione è in manifesto disaccordo con
l’orientamento della Cassazione, Sentenza n. 14033/2006), a
tutela del diritto del contribuente a non essere
assoggettato ad un doppio prelievo fiscale sullo stesso
compenso, nel caso in cui il committente si sia reso
inadempiente del versamento della ritenuta nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria.
|
|
Straordinari e premi: pubblicata la circolare dell’Agenzia
|
|
Con la Circolare n. 49
dell’11 luglio 2008 l’Agenzia delle Entrate fornisce
chiarimenti in merito all’articolo 2 del Decreto Legge n.
93 del 27 maggio 2008 concernente “Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008, n.
124.
La Circolare in esame da indicazioni circa:
- i soggetti beneficiari,
- quelli esclusi,
- le somme oggetto dell’agevolazione,
- l’applicazione dell’imposta sostitutiva e gli adempimenti
del sostituto d’imposta,
nonché abrogazione della lettera b), comma 2
articolo 51 del TUIR (erogazioni liberali e sussidi
occasionali).
|
|
Studi professionali: rinnovato il CCNL
|
|
In data 11 luglio 2008,
Confprofessioni, Cipa, Confedertecnica e le organizzazioni
sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno
sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per gli studi
professionali, anche associati e organizzati in forma
societaria.
L’accordo di rinnovo prevede un aumento di 80 euro
mensili (riparametrato al quarto livello), che saranno
corrisposti in due tranche: dal 1° maggio 2008 e dal 1°
ottobre 2008.
L’accordo prevede, inoltre, l’aumento del contributo
a carico del datore di lavoro da destinare al Fondo di
previdenza complementare Previpro.
|
|
Agenzia delle Entrate: da domani l’invio telematico del modello “Ial”
|
|
L’Agenzia delle Entrate
con la circolare n. 48/E del 10 luglio 2008 ha chiarito
che sono ammessi all’incentivo all’occupazione tutti i
soggetti che, tra il 1° gennaio e il 31° dicembre 2008, in
qualità di datori di lavoro, incrementano il numero dei
lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Calabria,
Campagna. Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ce.
L’invio telematico del modello predisposto per la
richiesta chiamato modello “Ial” parte da domani alle
ore 10 .
|
|
|