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Imponibile
IVA per sconti applicati ai consumatori finali: Risoluzione
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Con
Risoluzione 10 aprile 2008, n. 147, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un interpello in merito
all'applicazione dell'articolo 26, D.P.R. n. 633/1972, si è
espressa a favore della riduzione della base imponibile
ai fini IVA nel caso di cessione di beni da parte di una
società fabbricante al soggetto rivenditore per un
ammontare pari alla somma erogata agli acquirenti finali dei
prodotti rientranti nella campagna promozionale sul quale è
stata calcolata l'IVA dovuta.
Pertanto,
la società che intenda esercitare la detrazione e il
diritto alla detrazione IVA dovrà emettere una nota di
variazione nei confronti del soggetto passivo IVA.
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Servizio
di catalogazione dei libri soggetto ad IVA: Risoluzione
delle Entrate
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Con
Risoluzione 10 aprile 2008, n. 148, l'Agenzia delle
Entrate ha precisato che il servizio di catalogazione di
libri di una biblioteca non può beneficiare dell'esenzione
Iva prevista dall'art. 10,
n. 22), D.P.R. n. 633/1972.
Secondo
l'Agenzia, l'art. 10, n. 22), D.P.R. 633/1972, esenta
dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni proprie
delle biblioteche considerate nel loro complesso, in
quanto solamente nel loro insieme risultano funzionali
all'erogazione di servizi di natura culturale e sociale
cui è destinata la biblioteca.
Ciò
premesso, l'Amministrazione finanziaria sottolinea che il
servizio di catalogazione di libri non si configura come
affidamento di un complesso di attività funzionali alla
gestione della biblioteca, ma costituisce una singola
prestazione di servizio autonomamente resa e, pertanto,
imponibile ai fini IVA.
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Eccedenza
crediti IVA nella liquidazione di gruppo: Risoluzione delle
Entrate
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Con
Risoluzione 11 aprile 2008, n. 151, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, ha fornito
importanti chiarimenti in merito alla liquidazione IVA di
gruppo alla luce delle novità introdotte dalla
Finanziaria 2008.
L'Amministrazione
finanziaria ha precisato che a decorrere dal 2008 i
crediti IVA precedenti all'opzione per il gruppo sono utilizzabili
in compensazione o rimborsabili solo dalla società che li
ha generati. Fino al 2007, invece, le eccedenze IVA
maturate dalle singole società prima dell'avvio del gruppo,
dovevano essere obbligatoriamente trasferite alla
controllante, che non poteva comunque utilizzarle in
compensazione "orizzontale".
Inoltre,
si aggiunge che la compensazione da parte della
controllante con Mod. F24 dell'eventuale credito IVA
di gruppo risultante dai prospetti riepilogativi annuali
della dichiarazione è invece sempre ammessa (sia prima
che dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008).
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INPS:
la detrazione per il TFR spetta una sola volta in un anno
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L'INPS,
con il Messaggio n. 8620 del 14 aprile 2008, ha
fornito alcuni chiarimenti riguardo le nuove detrazioni che
possono essere riconosciute dai sostituti d'imposta nel
2008. Il DM 20 marzo 2008 dell'Economia ha disciplinato la
riduzione del prelievo fiscale sul TFR previsto dalla
Finanziaria, che varia da un massimo di 70 euro per redditi
di riferimento non superiori a 7.500 euro fino ad azzerarsi
per redditi oltre i 30.000 euro.
L'Istituto
precisa che dal 1° aprile 2008 per i lavoratori che cessano
il rapporto di lavoro maturando il diritto a riscuotere il
TFR è possibile fruire di una riduzione Irpef, purché gli
stessi lavoratori attestino per iscritto, su richiesta del
datore di lavoro-sostituto d'imposta, di non averne già
goduto per altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo
periodo.
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