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Imponibile IVA per sconti applicati ai consumatori finali: Risoluzione

Con Risoluzione 10 aprile 2008, n. 147, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all'applicazione dell'articolo 26, D.P.R. n. 633/1972, si è espressa a favore della riduzione della base imponibile ai fini IVA nel caso di cessione di beni da parte di una società fabbricante al soggetto rivenditore per un ammontare pari alla somma erogata agli acquirenti finali dei prodotti rientranti nella campagna promozionale sul quale è stata calcolata l'IVA dovuta.

Pertanto, la società che intenda esercitare la detrazione e il diritto alla detrazione IVA dovrà emettere una nota di variazione nei confronti del soggetto passivo IVA.

Servizio di catalogazione dei libri soggetto ad IVA: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 10 aprile 2008, n. 148, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di catalogazione di libri di una biblioteca non può beneficiare dell'esenzione Iva prevista dall'art. 10, n. 22), D.P.R. n. 633/1972.

Secondo l'Agenzia, l'art. 10, n. 22), D.P.R. 633/1972, esenta dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni proprie delle biblioteche considerate nel loro complesso, in quanto solamente nel loro insieme risultano funzionali all'erogazione di servizi di natura culturale e sociale cui è destinata la biblioteca.

Ciò premesso, l'Amministrazione finanziaria sottolinea che il servizio di catalogazione di libri non si configura come affidamento di un complesso di attività funzionali alla gestione della biblioteca, ma costituisce una singola prestazione di servizio autonomamente resa e, pertanto, imponibile ai fini IVA.

Eccedenza crediti IVA nella liquidazione di gruppo: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 11 aprile 2008, n. 151, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla liquidazione IVA di gruppo alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che a decorrere dal 2008 i crediti IVA precedenti all'opzione per il gruppo sono utilizzabili in compensazione o rimborsabili solo dalla società che li ha generati. Fino al 2007, invece, le eccedenze IVA maturate dalle singole società prima dell'avvio del gruppo, dovevano essere obbligatoriamente trasferite alla controllante, che non poteva comunque utilizzarle in compensazione "orizzontale".

Inoltre, si aggiunge che la compensazione da parte della controllante con Mod. F24 dell'eventuale credito IVA di gruppo risultante dai prospetti riepilogativi annuali della dichiarazione è invece sempre ammessa (sia prima che dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008).

INPS: la detrazione per il TFR spetta una sola volta in un anno

L'INPS, con il Messaggio n. 8620 del 14 aprile 2008, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo le nuove detrazioni che possono essere riconosciute dai sostituti d'imposta nel 2008. Il DM 20 marzo 2008 dell'Economia ha disciplinato la riduzione del prelievo fiscale sul TFR previsto dalla Finanziaria, che varia da un massimo di 70 euro per redditi di riferimento non superiori a 7.500 euro fino ad azzerarsi per redditi oltre i 30.000 euro.

L'Istituto precisa che dal 1° aprile 2008 per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro maturando il diritto a riscuotere il TFR è possibile fruire di una riduzione Irpef, purché gli stessi lavoratori attestino per iscritto, su richiesta del datore di lavoro-sostituto d'imposta, di non averne già goduto per altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

 

 

 

 

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