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Accertamento
basato sulle indagini bancarie ammesso anche per i
lavoratori autonomi
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Con
Sentenza 3 settembre 2008, n. 22179, la Corte di
Cassazione si è espressa in materia di accertamento.
Secondo
i giudici, è legittimo l'accertamento induttivo
basato su controlli incrociati fra dati raccolti mediante
questionari spediti dal fisco ai clienti di un libero
professionista e quelli ricavati dai conti correnti
bancari, anche prima del 2005.
Di
conseguenza, l'art. 32, commi 1 e 2, DPR n. 600/73, che fino
al 31 dicembre 2004 prevedeva che il fisco potesse
utilizzare lo strumento delle indagini bancarie soltanto
nei confronti delle imprese, può considerarsi esteso
anche ai lavoratori autonomi.
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Studi
di settore: novità dopo la "Manovra d'estate"
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Il
D.L. n. 112/2008 (articolo 33, commi 1 e 2, e
articolo 83, commi 19 e 20), modificando l'art. 1, D.P.R. n.
195/99, è intervenuto in materia di studi di settore.
Pur confermando la possibilità di effettuare accertamenti
basati sugli studi di settore dal periodo d'imposta in cui
gli stessi entrano in vigore, ha, infatti, modificato la
data entro la quale gli stessi studi di settore devono
essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Si
riportano, in sintesi, le principali novità introdotte:
•
solo
per gli studi di settore che hanno efficacia a
decorrere dal 2008, il nuovo termine di pubblicazione è
fissato al 31 dicembre 2008;
•
a
regime, ovvero a decorrere dall'anno 2009, gli studi
di settore dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro
il 30 settembre del periodo di imposta nel corso del quale
gli studi stessi entrano in vigore; il termine
originario è stato, pertanto, anticipato di sei mesi;
•
a
decorrere dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore
saranno elaborati, non più soltanto su base
nazionale, ma anche da Regioni e Comuni.
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Esclusi
dall'IRAP i medici convenzionati con il Ssn in assenza di
autonoma organizzazione
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Con
Sentenza 9 settembre 2008, n. 23068, la Corte di
Cassazione si è pronunciata ancora una volta riguardo
all'assoggettamento IRAP dei piccoli professionisti,
affermando che anche il medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, in assenza di un'autonoma
organizzazione, non è soggetto all'imposta in esame.
Secondo
i giudici, l'esistenza dell'autonoma organizzazione,
presupposto per l'assoggettamento all'imposizione degli
esercenti arti e professioni, "non deve essere
intesa come auto organizzazione creata e gestita dal
professionista senza vincoli di subordinazione, ma come
esistenza di un apparato esterno al medico distinto da
lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e di
lavoro altrui".
In
sostanza, il pagamento dell'imposta è dovuto quando il
contribuente risulta responsabile dell'organizzazione,
mentre è da escludersi qualora figuri inserito in
strutture organizzative riferibili a responsabilità ed
interessi altrui.
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INPS:
vademecum sullo svolgimento dell'attività ispettiva
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L'INPS,
con la circolare n. 85 del 12 settembre 2008,
fornisce chiarimenti in merito all'organizzazione, alla
programmazione ed allo svolgimento dell'attività ispettiva,
aggiornando la disciplina a suo tempo dettata con la
circolare n. 71 del 2 marzo1994.
Tale
aggiornamento si è reso necessario anche in relazione alle
innovazioni normative contenute nella circolare n. 20/2008
della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In
particolare, si segnala che:
•
l'intervento
degli ispettori nelle attività riguardanti le procedure
concorsuali dovrà essere limitato esclusivamente a
quelle situazioni nelle quali non sia stato possibile
pervenire alla quantificazione del credito INPS in via
amministrativa;
•
nella
programmazione delle ispezioni in agricoltura, un
criterio prioritario di selezione sarà il mancato
versamento dei contributi risultanti dalla denuncia;
•
i
verbali che provengono dalle DPL dovranno essere
definiti esclusivamente dagli uffici amministrativi, a meno
che per il loro contenuto non siano necessari ulteriori
specifici approfondimenti.
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Disposizioni
operative per le visite di controllo effettuate dai medici
fiscali dell'INPS
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Il
D.M. 8 maggio 2008 (pubblicato sulla G. U. del 7
luglio 2008), ha previsto nuove disposizioni riguardanti i
compensi dell'attività dei medici di controllo e il numero
di visite da attribuire agli stessi. Le nuove previsioni
hanno vigore "fino ed in attesa" della completa
rivisitazione della disciplina vigente, prevista entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del D.M. in oggetto (8
luglio 2008).
Ora
l'INPS, con la circolare n. 86 del 12 settembre
2008, in applicazione delle disposizioni normative
suddette, fornisce le istruzioni operative, dando
indicazioni relativamente al numero degli incarichi da
assegnare al medico di lista nella giornata, ai compensi
previsti e al contributo della formazione.
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Corte
di Cassazione: ristretti i limiti temporali del mobbing
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La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22858 dell'11
settembre 2008, dopo aver affermato che per
l'identificazione del mobbing non occorre che la condotta si
sia protratta per un ampio periodo, puntualizza le
caratteristiche dello stesso:
•
la
condotta deve protrarsi nel tempo con l'obiettivo di
danneggiare il lavoratore e si distingue da singoli atti non
legali come, ad esempio, la dequalificazione;
•
la
volontà deve essere indirizzata al danneggiamento del
lavoratore: esso può avvenire sul piano professionale, su
quello morale, fisico o sessuale;
•
il
datore di lavoro può, sulla base dell'art. 2087 c.c.,
adottare tutte le misure necessarie affinché la condotta,
seppur portata avanti da altro dipendente, cessi: tutto
questo ai fini della tutela dell'integrità fisica e morale
del lavoratore. La sua responsabilità esiste anche se
materialmente la condotta è posta in essere da un
prestatore.
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