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Accertamento basato sulle indagini bancarie ammesso anche per i lavoratori autonomi

Con Sentenza 3 settembre 2008, n. 22179, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di accertamento.

Secondo i giudici, è legittimo l'accertamento induttivo basato su controlli incrociati fra dati raccolti mediante questionari spediti dal fisco ai clienti di un libero professionista e quelli ricavati dai conti correnti bancari, anche prima del 2005.

Di conseguenza, l'art. 32, commi 1 e 2, DPR n. 600/73, che fino al 31 dicembre 2004 prevedeva che il fisco potesse utilizzare lo strumento delle indagini bancarie soltanto nei confronti delle imprese, può considerarsi esteso anche ai lavoratori autonomi.

Studi di settore: novità dopo la "Manovra d'estate"

Il D.L. n. 112/2008 (articolo 33, commi 1 e 2, e articolo 83, commi 19 e 20), modificando l'art. 1, D.P.R. n. 195/99, è intervenuto in materia di studi di settore. Pur confermando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d'imposta in cui gli stessi entrano in vigore, ha, infatti, modificato la data entro la quale gli stessi studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Si riportano, in sintesi, le principali novità introdotte:

         solo per gli studi di settore che hanno efficacia a decorrere dal 2008, il nuovo termine di pubblicazione è fissato al 31 dicembre 2008;

         a regime, ovvero a decorrere dall'anno 2009, gli studi di settore dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo di imposta nel corso del quale gli studi stessi entrano in vigore; il termine originario è stato, pertanto, anticipato di sei mesi;

         a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore saranno elaborati, non più soltanto su base nazionale, ma anche da Regioni e Comuni.

Esclusi dall'IRAP i medici convenzionati con il Ssn in assenza di autonoma organizzazione

Con Sentenza 9 settembre 2008, n. 23068, la Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta riguardo all'assoggettamento IRAP dei piccoli professionisti, affermando che anche il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in assenza di un'autonoma organizzazione, non è soggetto all'imposta in esame.

Secondo i giudici, l'esistenza dell'autonoma organizzazione, presupposto per l'assoggettamento all'imposizione degli esercenti arti e professioni, "non deve essere intesa come auto organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma come esistenza di un apparato esterno al medico distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e di lavoro altrui".

In sostanza, il pagamento dell'imposta è dovuto quando il contribuente risulta responsabile dell'organizzazione, mentre è da escludersi qualora figuri inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interessi altrui.

INPS: vademecum sullo svolgimento dell'attività ispettiva

L'INPS, con la circolare n. 85 del 12 settembre 2008, fornisce chiarimenti in merito all'organizzazione, alla programmazione ed allo svolgimento dell'attività ispettiva, aggiornando la disciplina a suo tempo dettata con la circolare n. 71 del 2 marzo1994.

Tale aggiornamento si è reso necessario anche in relazione alle innovazioni normative contenute nella circolare n. 20/2008 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, si segnala che:

         l'intervento degli ispettori nelle attività riguardanti le procedure concorsuali dovrà essere limitato esclusivamente a quelle situazioni nelle quali non sia stato possibile pervenire alla quantificazione del credito INPS in via amministrativa;

         nella programmazione delle ispezioni in agricoltura, un criterio prioritario di selezione sarà il mancato versamento dei contributi risultanti dalla denuncia;

         i verbali che provengono dalle DPL dovranno essere definiti esclusivamente dagli uffici amministrativi, a meno che per il loro contenuto non siano necessari ulteriori specifici approfondimenti.

Disposizioni operative per le visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell'INPS

Il D.M. 8 maggio 2008 (pubblicato sulla G. U. del 7 luglio 2008), ha previsto nuove disposizioni riguardanti i compensi dell'attività dei medici di controllo e il numero di visite da attribuire agli stessi. Le nuove previsioni hanno vigore "fino ed in attesa" della completa rivisitazione della disciplina vigente, prevista entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.M. in oggetto (8 luglio 2008).

Ora l'INPS, con la circolare n. 86 del 12 settembre 2008, in applicazione delle disposizioni normative suddette, fornisce le istruzioni operative, dando indicazioni relativamente al numero degli incarichi da assegnare al medico di lista nella giornata, ai compensi previsti e al contributo della formazione.

Corte di Cassazione: ristretti i limiti temporali del mobbing

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22858 dell'11 settembre 2008, dopo aver affermato che per l'identificazione del mobbing non occorre che la condotta si sia protratta per un ampio periodo, puntualizza le caratteristiche dello stesso:

         la condotta deve protrarsi nel tempo con l'obiettivo di danneggiare il lavoratore e si distingue da singoli atti non legali come, ad esempio, la dequalificazione;

         la volontà deve essere indirizzata al danneggiamento del lavoratore: esso può avvenire sul piano professionale, su quello morale, fisico o sessuale;

         il datore di lavoro può, sulla base dell'art. 2087 c.c., adottare tutte le misure necessarie affinché la condotta, seppur portata avanti da altro dipendente, cessi: tutto questo ai fini della tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore. La sua responsabilità esiste anche se materialmente la condotta è posta in essere da un prestatore.

 

 

 

 

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