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Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche: istituzione dei codici tributo

Con Risoluzione 16 aprile 2008, n. 156, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta di scopo che dal 1° gennaio 2007, i comuni possono introdurre per la realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 145, Finanziaria 2007).

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

         "3926", denominato "imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

         "3927", denominato "imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - interessi";

         "3928", denominato "imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - sanzioni".

Tali codici saranno operativi a decorrere dal 12 maggio 2008.

Reverse charge anche per il modello "in house providing" se sussiste un contratto di appalto

Con Risoluzione 16 aprile 2008, n. 155, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche la società di servizi operante con il modello "in house providing", ricorrendone le condizioni, può rientrare nel campo di applicazione del reverse charge. Nel caso oggetto di interpello una società, accanto all'attività principale di fornitura di servizi elettrici svolge, per l'ente pubblico, anche servizi accessori in ambito edilizio affidandone la realizzazione a soggetti terzi. L'interpellante, ritenendo di agire quale ufficio dell'ente pubblico, nei confronti dei soggetti terzi essa si configura quale committente (anziché appaltatore) e pertanto tali soggetti sono da considerasi appaltatori (e non subappaltatori).

Secondo l'Amministrazione finanziaria, invece, il modello "in house providing" non esclude automaticamente l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile; occorre valutare in concreto se il rapporto sussistente tra la società e l'ente pubblico è equiparabile ad un contratto di appalto.

Dividendi, plusvalenze e minusvalenze: Pubblicato in G.U. il Decreto per la rideterminazione delle percentuali

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, il Decreto 2 aprile 2008 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e minusvalenze, in relazione all'intervenuta riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società dal 33% al 27,5%, (art. 1, commi 38 e 39, Legge finanziaria 2008).

In particolare, le nuove percentuali si applicano con riferimento:

         ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Detti utili concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%;

         alle plusvalenze e minusvalenze da cessioni di partecipazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2009; anche in questo caso l'imponibilità è nella misura del 49,72%, indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia in un soggetto IRES o in una società di persone.

Responsabilità solidale tra appaltatori e subappaltatori: pubblicato il Decreto in G.U.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90, il Decreto 25 febbraio 2008 n. 74, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha regolamentato il nuovo regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi.

In sintesi, i nuovi adempimenti fiscali, che dovranno essere effettuati dal subappaltatore per esonerare l'appaltatore dalla responsabilità solidale ed ottenere così la liquidazione del corrispettivo, sono, in alternativa:

         il rilascio all'appaltatore di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e delle copie dei Modelli F24 riferiti al singolo subappalto, corredate delle ricevute dell'avvenuto pagamento;

         l'asseverazione di un dottore commercialista o esperto contabile ovvero di un consulente del lavoro, che attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi relativi al personale impiegato nel subappalto.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto.

INPS: obbligo di contribuzione a partire dalla data di valenza del contratto di soggiorno

L'INPS con il messaggio n. 8737 del 15 aprile 2008 precisa che per quanto riguarda il contratto di soggiorno l'obbligo contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto indicata nel contratto; è questo anche se è possibile che il contratto di lavoro abbia una data successiva al contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di primo ingresso in Italia.

 

 

 

 

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