|
Imposta
di scopo per la realizzazione di opere pubbliche:
istituzione dei codici tributo
|
|
Con
Risoluzione 16 aprile 2008, n. 156, l'Agenzia delle
Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da
utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta
di scopo che dal 1° gennaio 2007, i comuni possono
introdurre per la realizzazione di opere pubbliche (art.
1, comma 145, Finanziaria 2007).
I
nuovi codici tributo sono i seguenti:
•
"3926",
denominato "imposta di scopo per la realizzazione di
opere pubbliche, prevista dall'articolo 1, comma 145, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296";
•
"3927",
denominato "imposta di scopo per la realizzazione di
opere pubbliche, prevista dall'articolo 1, comma 145, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - interessi";
•
"3928",
denominato "imposta di scopo per la realizzazione di
opere pubbliche, prevista dall'articolo 1, comma 145, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - sanzioni".
Tali
codici saranno operativi a decorrere dal 12 maggio 2008.
|
|
Reverse
charge anche per il modello "in house providing"
se sussiste un contratto di appalto
|
|
Con
Risoluzione 16 aprile 2008, n. 155, l'Agenzia delle
Entrate ha precisato che anche la società di servizi
operante con il modello "in house providing",
ricorrendone le condizioni, può rientrare nel campo di
applicazione del reverse charge. Nel caso oggetto di
interpello una società, accanto all'attività principale di
fornitura di servizi elettrici svolge, per l'ente pubblico,
anche servizi accessori in ambito edilizio affidandone la
realizzazione a soggetti terzi. L'interpellante,
ritenendo di agire quale ufficio dell'ente pubblico, nei
confronti dei soggetti terzi essa si configura quale
committente (anziché appaltatore) e pertanto tali soggetti
sono da considerasi appaltatori (e non subappaltatori).
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, invece, il modello "in
house providing" non esclude automaticamente
l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile;
occorre valutare in concreto se il rapporto
sussistente tra la società e l'ente pubblico è
equiparabile ad un contratto di appalto.
|
|
Dividendi,
plusvalenze e minusvalenze: Pubblicato in G.U. il Decreto
per la rideterminazione delle percentuali
|
|
E'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16
aprile 2008, il Decreto 2 aprile 2008 con il
quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito
chiarimenti in merito alla rideterminazione delle
percentuali di concorso al reddito complessivo dei
dividendi, delle plusvalenze e minusvalenze, in relazione
all'intervenuta riduzione dell'aliquota dell'imposta sul
reddito delle società dal 33% al 27,5%, (art. 1, commi
38 e 39, Legge finanziaria 2008).
In
particolare, le nuove percentuali si applicano con
riferimento:
•
ai
dividendi formati con utili prodotti a partire
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Detti utili concorreranno alla formazione del
reddito complessivo nella misura del 49,72%;
•
alle
plusvalenze e minusvalenze da cessioni di partecipazioni
realizzate a partire dal 1° gennaio 2009;
anche in questo caso l'imponibilità è nella misura del
49,72%, indipendentemente dal fatto che la partecipazione
sia in un soggetto IRES o in una società di persone.
|
|
Responsabilità
solidale tra appaltatori e subappaltatori: pubblicato il
Decreto in G.U.
|
|
E'
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n.
90, il Decreto 25 febbraio 2008 n. 74, con il quale il
Ministro dell'Economia e delle Finanze ha regolamentato il
nuovo regime di responsabilità solidale tra appaltatore e
subappaltatore in materia di versamento delle
ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di
appalto di opere, forniture e servizi.
In
sintesi, i nuovi adempimenti fiscali, che dovranno
essere effettuati dal subappaltatore per esonerare
l'appaltatore dalla responsabilità solidale ed ottenere
così la liquidazione del corrispettivo, sono, in
alternativa:
•
il
rilascio all'appaltatore di una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e delle copie dei Modelli F24 riferiti
al singolo subappalto, corredate delle ricevute
dell'avvenuto pagamento;
•
l'asseverazione
di un dottore commercialista o esperto contabile
ovvero di un consulente del lavoro, che attesti la
regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali e dei
contributi relativi al personale impiegato nel subappalto.
Le
nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi 60 giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto.
|
|
INPS:
obbligo di contribuzione a partire dalla data di valenza del
contratto di soggiorno
|
|
L'INPS
con il messaggio n. 8737 del 15 aprile 2008 precisa
che per quanto riguarda il contratto di soggiorno l'obbligo
contributivo decorre dalla data di inizio del rapporto
indicata nel contratto; è questo anche se è possibile che
il contratto di lavoro abbia una data successiva al
contratto di soggiorno per lavoro concluso a seguito di
primo ingresso in Italia.
|
|
|