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Nessuna agevolazione per l’usucapione di terreni agricoli posseduti per oltre 15 anni

Con Risoluzione 16 giugno 2008, n. 244, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità delle agevolazioni relative all’imposta di registro ipotecaria e catastale (articolo 4, Legge n. 346/76 e articolo 9, comma 2, DPR n. 601/73) alle sentenze dichiarative dell’usucapione di fondi rustici.

L’Amministrazione finanziaria, confermando quanto già sostenuto nella Risoluzione 2 agosto 2007, n. 201, precisa che le suddette agevolazioni si applicano esclusivamente all’usucapione per possesso ultraquinquennale che determina la regolarizzazione di acquisti immobiliari effettuati in buona fede da chi non è proprietario.

Pertanto, l’acquisto per usucapione di terreni agricoli in territori montani in virtù del possesso continuato per quindici anni è invece assoggettato a tassazione ordinaria come qualsiasi altro trasferimento di terreni agricoli.

Onere della prova per il contribuente in caso di operazioni inesistenti: Sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 11 giugno 2008, n. 15395, nell’accogliere il ricorso, ha stabilito che è sufficiente che l’Amministrazione finanziaria fornisca qualche indizio circa l’inesistenza delle operazioni per le quali sono state emesse delle fatture, in materia di IVA, per invertire l’onere della prova a carico del contribuente.

Nel caso in cui, invece, l’Amministrazione finanziaria non sia in possesso di alcun elemento presuntivo di colpevolezza, l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni grava sul fisco.

Regime del reverse charge: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con due distinte Risoluzioni 16 giugno 2008, n. 245 e 246, l’Agenzia delle Entrate, in risposta a delle istanze d’interpello, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Con la Risoluzione n. 245, l’Agenzia ha precisato che il regime del reverse charge è ammesso solo per prestazioni relative a beni immobili, mentre non si applica ai servizi realizzati su strutture come navi o piattaforme marine galleggianti. Inoltre, si aggiunge che per i contratti di subappalto relativi a prestazioni d’installazione e manutenzione d’impianti antincendio (estintori), manichette o maschere, si applica tale regime solo se i materiali oggetto di manutenzione sono parte di un impianto installato su un immobile e la manutenzione interessa l’intero impianto.

Con Risoluzione n. 246, inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel settore dell’edilizia, l’attività di posa in opera dei materiali prodotti, in quanto accessoria rispetto alla fornitura, è soggetta ad Iva ordinaria. Diversamente, si applica il meccanismo del reverse charge qualora l’attività vada oltre la semplice posa in opera dei materiali prodotti, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma.

ICI anche sui fabbricati rurali: Sentenza della Cassazione

Con Sentenza 10 giugno 2008, n. 15321, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli immobili rurali strumentali delle cooperative agricole che sono iscritti nel catasto dei fabbricati, sono soggetti ad Imposta comunale sugli immobili (ICI), segnando così una decisa inversione di rotta.

Secondo la Cassazione, infatti, la ruralità di un fabbricato iscritto in catasto con l’attribuzione di autonoma rendita, costituisce presupposto necessario e sufficiente per la qualifica di tale unità come fabbricato ai fini ICI e, quindi, per l’assoggettamento a tale imposta di quell’immobile.

Liquidazione di TFR superiore a 10.000 euro e verifica di Equitalia

L’INPS, con messaggio n. 13543/2008, rende noto che:
  • in attuazione della Legge n. 222/2007 e del Decreto n. 40/2008,
  • i pagamenti di TFR superiori a 10.000 euro a carico del Fondo di garanzia e del Fondo esattoriali,
  • saranno effettuati previa richiesta di verifica a Equitalia che non sussistano debiti o pignoramenti in atto a carico del lavoratore beneficiario.

Corte di Cassazione: nozione di lavoro subordinato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7881 del 26 marzo 2008, ha affermato il principio secondo il quale ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.

Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dalla emanazione di ordini specifici, oltre che dal esercizio di un assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative, mentre altri elementi – come l’osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l’erogazione di un compenso continuativo – possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante.

 

 

 

 

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