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Nessuna agevolazione per l’usucapione di terreni agricoli posseduti per oltre 15 anni
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Con Risoluzione 16 giugno
2008, n. 244, l’Agenzia delle Entrate si è
espressa in merito all’applicabilità delle agevolazioni
relative all’imposta di registro ipotecaria e catastale
(articolo 4, Legge n. 346/76 e articolo 9, comma 2, DPR n.
601/73) alle sentenze dichiarative dell’usucapione di
fondi rustici.
L’Amministrazione finanziaria, confermando quanto già
sostenuto nella Risoluzione 2 agosto 2007, n. 201, precisa
che le suddette agevolazioni si applicano esclusivamente
all’usucapione per possesso ultraquinquennale che
determina la regolarizzazione di acquisti immobiliari effettuati
in buona fede da chi non è proprietario.
Pertanto, l’acquisto per usucapione di terreni
agricoli in territori montani in virtù del possesso
continuato per quindici anni è invece assoggettato a
tassazione ordinaria come qualsiasi altro trasferimento
di terreni agricoli.
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Onere della prova per il contribuente in caso di operazioni inesistenti: Sentenza della Cassazione
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La Corte di Cassazione, con sentenza
11 giugno 2008, n. 15395, nell’accogliere il ricorso,
ha stabilito che è sufficiente che l’Amministrazione
finanziaria fornisca qualche indizio circa
l’inesistenza delle operazioni per le quali sono state
emesse delle fatture, in materia di IVA, per invertire
l’onere della prova a carico del contribuente.
Nel caso in cui, invece, l’Amministrazione finanziaria
non sia in possesso di alcun elemento presuntivo di
colpevolezza, l’onere di provare l’inesistenza delle
operazioni grava sul fisco.
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Regime del reverse charge: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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Con due distinte Risoluzioni
16 giugno 2008, n. 245 e 246, l’Agenzia delle Entrate,
in risposta a delle istanze d’interpello, ha fornito
importanti chiarimenti in merito all’applicazione del
meccanismo dell’inversione contabile.
Con la Risoluzione n. 245, l’Agenzia ha
precisato che il regime del reverse charge è ammesso
solo per prestazioni relative a beni immobili, mentre non
si applica ai servizi realizzati su strutture come navi
o piattaforme marine galleggianti. Inoltre, si aggiunge
che per i contratti di subappalto relativi a prestazioni
d’installazione e manutenzione d’impianti antincendio
(estintori), manichette o maschere, si applica tale
regime solo se i materiali oggetto di
manutenzione sono parte di un impianto installato su un
immobile e la manutenzione interessa l’intero
impianto.
Con Risoluzione n. 246, inoltre,
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel settore
dell’edilizia, l’attività di posa in opera dei
materiali prodotti, in quanto accessoria rispetto alla
fornitura, è soggetta ad Iva ordinaria.
Diversamente, si applica il meccanismo del reverse charge
qualora l’attività vada oltre la semplice posa in opera
dei materiali prodotti, fermo restando il rispetto degli
altri requisiti previsti dalla norma.
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ICI anche sui fabbricati rurali: Sentenza della Cassazione
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Con Sentenza 10 giugno
2008, n. 15321, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli
immobili rurali strumentali delle cooperative agricole che
sono iscritti nel catasto dei fabbricati, sono soggetti ad
Imposta comunale sugli immobili (ICI), segnando così
una decisa inversione di rotta.
Secondo la Cassazione, infatti, la ruralità di un
fabbricato iscritto in catasto con l’attribuzione di autonoma
rendita, costituisce presupposto necessario e
sufficiente per la qualifica di tale unità come fabbricato
ai fini ICI e, quindi, per l’assoggettamento a tale
imposta di quell’immobile.
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Liquidazione di TFR superiore a 10.000 euro e verifica di Equitalia
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L’INPS, con messaggio n.
13543/2008, rende noto che:
- in attuazione della Legge n. 222/2007 e del Decreto n.
40/2008,
- i pagamenti di TFR superiori a 10.000 euro a
carico del Fondo di garanzia e del Fondo esattoriali,
- saranno effettuati previa richiesta di verifica a
Equitalia che non sussistano debiti o pignoramenti in
atto a carico del lavoratore beneficiario.
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Corte di Cassazione: nozione di lavoro subordinato
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La Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 7881 del 26 marzo 2008, ha
affermato il principio secondo il quale ogni attività umana
economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto
di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a
seconda delle modalità del suo svolgimento.
Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato
è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di
lavoro, il quale discende dalla emanazione di ordini
specifici, oltre che dal esercizio di un assidua attività
di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni
lavorative, mentre altri elementi – come l’osservanza di
un orario, la continuità della prestazione e l’erogazione
di un compenso continuativo – possono avere, invece,
valore indicativo ma mai determinante.
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