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Modificate le specifiche tecniche per l'invio di UNICO SC e ENC e del Mod. 730

Con tre distinti Provvedimenti datati 13 marzo 2008 e pubblicati sul sito Internet, l'Agenzia delle Entrate ha variato le specifiche tecniche per la trasmissione del Modello 730/2008, UNICO 2008 SC e ENC. Si riportano, in sintesi, i principali contenuti dei diversi Provvedimenti relativamente a ciascun modello:

         730/2008: sono state modificate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello e nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'8 e del 5 per mille nonchè delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte di sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati;

         UNICO SC: sono stati approvati i criteri di liquidazione e di controllo per la verifica della conformità dei dati contenuti nella dichiarazione con le indicazioni fornite nelle istruzioni al modello, unitamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica, da presentare nel 2008. Sono state, inoltre, rettificate ed integrate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;

         UNICO ENC: sono state approvate le modifiche al modello da presentare nel 2008 per correggere alcuni errori riscontrati dopo la pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia.

Infine è stata approvata la busta da utilizzare per la consegna della dichiarazione agli uffici postali nei soli casi in cui il contribuente non sia tenuto alla sua presentazione in via telematica.

Concessioni pubbliche: non si applica il reverse charge

Con Risoluzione 18 marzo 2008, n. 101, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contratti stipulati da una società di progetto con i propri fornitori per la realizzazione di opere pubbliche non è applicabile il meccanismo del reverse charge ma la fatturazione delle prestazioni segue le regole ordinarie.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, il rapporto che si instaura tra il concessionario di lavori pubblici e l'impresa che realizza le opere è riconducibile alla fattispecie dell'appalto e non del sub-appalto. Pertanto, non si applica l'inversione contabile, anche se trattasi di prestazioni effettuate nel settore edile.

Istituti scolastici: versamento ritenute alla fonte anche per piccoli importi

Con Circolare 14 marzo 2008, n. 9, la Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta per chiarire alcuni aspetti relativi alle nuove modalità di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF, IRAP e addizionali regionale e comunale, da parte delle istituzioni scolastiche.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli istituti scolastici, se titolari di partita IVA, per effettuare i predetti versamenti, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 telematico; non deve, invece, essere utilizzato il modello "F24 enti pubblici" in quanto le scuole non sono soggette al sistema della tesoreria unica.

Tra le precisazioni fornite, la Ragioneria Generale ha specificato che gli istituti scolastici sono tenuti al pagamento anche qualora gli importi siano pari a pochi euro. Infatti, come sottolinea la Ragioneria, in tema di ritenute alla fonte non sono previsti limiti di importo al di sotto dei quali il versamento non è dovuto.

Agevolazioni acquisto di prima casa e usucapione: Sentenza della Cassazione

Con Sentenza n. 5447/2008, la Corte di Cassazione si è pronunciata in disaccordo con un precedente orientamento espresso in precedenza dalla stessa Corte (Sentenza n. 10802/2007), in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa in caso di sentenza dichiarativa di usucapione.

La Cassazione, nel richiamare una recente sentenza n. 23900/2007, nota II bis, apposta all'articolo 8 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86 in materia di equiparazione della tassazione delle sentenze di usucapione a quelle degli atti di trasferimento, dispone che le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa non sono applicabili ai casi di usucapione di immobile a seguito di sentenza dichiarativa.

INPS: copertura figurativa per i congedi parentali di maternità e paternità

L'INPS con il messaggio n. 6361 del 17 marzo 2008 ha comunicato che, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 452 a 456, della legge 244/2007, sono state fornite le disposizioni per la copertura figurativa relativa ai congedi parentali di maternità e paternità.

Si precisa che la legge 244/2007 ha previsto modifiche alla disciplina del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità (D.Lgs 151/2001) ampliando le tutele nei confronti dei genitori adottivi ed affidatari.

Contributi per l'anno 2008 per i lavoratori domestici

L'INPS, con la Circolare n. 33 del 18 marzo 2008, fornisce chiarimenti riguardo l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici. In base alla comunicazione dell'ISTAT sulla variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2006 - dicembre 2006 ed il periodo gennaio 2007 - dicembre 2007, pari all'1,7%, sono state definite le nuove fasce di retribuzione per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici.

L'Istituto precisa che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2007 e riporta i coefficienti di ripartizione.

 

 

 

 

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