ASCOM news             
 




 Home news  

   

Studio di settore per alberghi e affittacamere: introdotto nuovo correttivo

Lo studio di settore UG44U, in vigore dal 2007 in sostituzione del precedente TG44U, avente ad oggetto le attività di alberghi, affittacamere, bed & breakfast, residence, ecc., presenta per il periodo d'imposta 2007:

         il correttivo generale riferito alle spese per gli apprendisti;

         un nuovo correttivo che incide, nella stima del ricavo puntuale di riferimento, sulla variabile "Altri costi per servizi" da utilizzare al netto delle spese di manutenzione e riparazione relative agli immobili.

Ai fini della sua applicazione, il contribuente dovrà indicare nel rigo X03 il totale delle spese sostenute per i lavori di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione riferite esclusivamente agli immobili. L'importo indicato nel rigo X03 deve essere già stato compreso nel rigo F17 "Altri costi per servizi", del quadro F "Elementi contabili".

Per beneficiare del correttivo, il contribuente dovrà risultare contemporaneamente "non congruo" ai risultati dello studio e "normale" rispetto all'applicazione degli indicatori di normalità economica.

L'abbattimento dei ricavi stimati non viene applicato in modo "automatico" ma eventualmente in sede di contraddittorio, previa verifica da parte dell'Agenzia, dei presupposti che ne sottendono la concessione.

 

Credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate: approvati modello e istruzioni

Con Provvedimento 15 maggio 2008, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di istanza (mod. "IAL"), con le relative istruzioni, da utilizzare ai fini della richiesta di attribuzione del credito d´imposta di cui all'art. 2, commi 539-547, Legge Finanziaria 2008, previsto in favore dei datori di lavoro che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Tale credito è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 in misura pari a:

         euro 333,00 mensili per ciascun lavoratore assunto;

         euro 416,00 mensili per ciascuna lavoratrice rientrante nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.

L´istanza può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008.

Deducibili i costi dei beni concessi in comodato se inerenti e strumentali

Con Risoluzione 16 maggio 2008, n. 196, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, si è espressa in merito al trattamento fiscale da riservare ai cespiti concessi in comodato gratuito a terzi.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, il comodante può dedurre il costo del bene mediante la procedura dell'ammortamento negli esercizi di competenza, nel momento in cui vengono rispettati i requisiti di inerenza del costo (art. 109, comma 5, TUIR) e la strumentalità del bene (art. 102, comma 1, TUIR) all'attività d'impresa esercitata dal comodante stesso.

Inoltre, viene precisato che nel periodo d'imposta in cui dovesse risolversi il contratto di comodato, la quota di ammortamento deducibile nel periodo deve essere ragguagliata ai giorni che decorrono tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di risoluzione del contratto.

Prenotazioni alberghiere a mezzo internet equiparate al telefono ai fini IVA: Risoluzione

Con Risoluzione 16 maggio 2008, n. 199, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all'interpretazione dell'articolo 7, D.P.R. n. 633/1972, si è espressa a favore dell'assoggettamento ad IVA delle prenotazioni via internet di ostelli ed alberghi (situati in Italia) effettuate dai clienti di società che opera nel settore turistico a mezzo di server collocato in stato estero.

L'Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che le prenotazioni effettuate tramite il sito web della società italiana, anche se installato presso due server condotti in locazione esclusiva e gestiti da un fornitore americano, non rientrano nell'ambito del commercio elettronico in quanto il mezzo elettronico utilizzato è equiparabile ad altro mezzo di comunicazione, quale il telefono o il fax.

 

Approvato il modulo per la richiesta del credito d'imposta per i neoassunti nelle aree svantaggiate

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 maggio 2008, ha approvato il modello IAL, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, da presentare secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (art. 2, commi da 539 a 547) e del relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2008.

Il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che, nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate delle regioni suddette. L'istanza di attribuzione, redatta sul modello approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, va presentata a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008 ed entro il 31 gennaio 2009. Una prossima circolare dell'Agenzia dovrebbe chiarire i dubbi interpretativi ancora aperti.

 

 

 

 

 Ascom news è una produzione  Seac Spa - ogni diritto è riservato - riproduzione vietata