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Studio
di settore per alberghi e affittacamere: introdotto nuovo
correttivo
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Lo
studio di settore UG44U, in vigore dal 2007 in
sostituzione del precedente TG44U, avente ad oggetto le attività
di alberghi, affittacamere, bed & breakfast, residence,
ecc., presenta per il periodo d'imposta 2007:
•
il
correttivo generale riferito alle spese per gli apprendisti;
•
un
nuovo correttivo che incide, nella stima del
ricavo puntuale di riferimento, sulla variabile
"Altri costi per servizi" da utilizzare al
netto delle spese di manutenzione e riparazione relative
agli immobili.
Ai
fini della sua applicazione, il contribuente dovrà indicare
nel rigo X03 il totale delle spese sostenute per i
lavori di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione riferite esclusivamente agli immobili.
L'importo indicato nel rigo X03 deve essere già stato
compreso nel rigo F17 "Altri costi per
servizi", del quadro F "Elementi contabili".
Per
beneficiare del correttivo, il contribuente dovrà risultare
contemporaneamente "non congruo" ai risultati
dello studio e "normale" rispetto
all'applicazione degli indicatori di normalità economica.
L'abbattimento
dei ricavi stimati non viene applicato in modo
"automatico" ma eventualmente in sede di
contraddittorio, previa verifica da parte dell'Agenzia, dei
presupposti che ne sottendono la concessione.
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Credito
d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate:
approvati modello e istruzioni
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Con
Provvedimento 15 maggio 2008, l'Agenzia delle
Entrate ha approvato il nuovo modello di istanza (mod.
"IAL"), con le relative istruzioni, da utilizzare
ai fini della richiesta di attribuzione del credito d´imposta
di cui all'art. 2, commi 539-547, Legge Finanziaria 2008,
previsto in favore dei datori di lavoro che tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero di
lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise.
Tale
credito è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010
in misura pari a:
•
euro
333,00 mensili
per ciascun lavoratore assunto;
•
euro
416,00 mensili
per ciascuna lavoratrice rientrante nella definizione
di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2,
lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione, del 5 dicembre 2002.
L´istanza
può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 15
luglio 2008.
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Deducibili
i costi dei beni concessi in comodato se inerenti e
strumentali
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Con
Risoluzione 16 maggio 2008, n. 196, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, si è
espressa in merito al trattamento fiscale da riservare ai
cespiti concessi in comodato gratuito a terzi.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, il comodante può dedurre
il costo del bene mediante la procedura
dell'ammortamento negli esercizi di competenza, nel momento
in cui vengono rispettati i requisiti di inerenza del
costo (art. 109, comma 5, TUIR) e la strumentalità
del bene (art. 102, comma 1, TUIR) all'attività
d'impresa esercitata dal comodante stesso.
Inoltre,
viene precisato che nel periodo d'imposta in cui dovesse
risolversi il contratto di comodato, la quota di
ammortamento deducibile nel periodo deve essere ragguagliata
ai giorni che decorrono tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data di risoluzione del contratto.
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Prenotazioni
alberghiere a mezzo internet equiparate al telefono ai fini
IVA: Risoluzione
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Con
Risoluzione 16 maggio 2008, n. 199, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un interpello in merito
all'interpretazione dell'articolo 7, D.P.R. n. 633/1972, si
è espressa a favore dell'assoggettamento ad IVA delle
prenotazioni via internet di ostelli ed alberghi (situati in
Italia) effettuate dai clienti di società che opera nel
settore turistico a mezzo di server collocato in stato
estero.
L'Amministrazione
finanziaria ha infatti chiarito che le prenotazioni
effettuate tramite il sito web della società italiana,
anche se installato presso due server condotti in
locazione esclusiva e gestiti da un fornitore americano,
non rientrano nell'ambito del commercio elettronico in
quanto il mezzo elettronico utilizzato è equiparabile ad
altro mezzo di comunicazione, quale il telefono o il fax.
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Approvato
il modulo per la richiesta del credito d'imposta per i
neoassunti nelle aree svantaggiate
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L'Agenzia
delle Entrate, con provvedimento del 15 maggio 2008,
ha approvato il modello IAL, relativo all'istanza di
attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni
nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, da
presentare secondo le previsioni della Legge n. 244/2007
(art. 2, commi da 539 a 547) e del relativo Decreto
di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 12 marzo 2008.
Il
credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che, nel
periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, incrementano il
numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle aree svantaggiate delle regioni
suddette. L'istanza di attribuzione, redatta sul modello
approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, va
presentata a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008 ed
entro il 31 gennaio 2009. Una prossima circolare
dell'Agenzia dovrebbe chiarire i dubbi interpretativi ancora
aperti.
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