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Studi
di settore: obbligo di compilazione del prospetto
multiattività
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Per
effetto delle novità introdotte dal Decreto 11 febbraio
2008, di semplificazione degli obblighi di annotazione
separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini
degli studi di settore, in tutti i modelli degli studi di
settore approvati dall'Amministrazione finanziaria è
presente un nuovo prospetto denominato "Imprese
multiattività".
Il
prospetto deve essere compilato dai contribuenti che
esercitano due o più attività d'impresa non comprese nel
medesimo studio di settore (soggetti multiattività),
quando l'ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle
attività non comprese nello studio di settore applicato,
relativo all'attività prevalente, supera il 20% del
totale dei ricavi dichiarati. Costituiscono eccezione
all'obbligo di compilazione del nuovo prospetto gli studi di
settore (ad esempio, quello degli alberghi) per i quali sono
individuate attività complementari; il solo
esercizio di queste attività, congiuntamente all'attività
prevalente, comporta, infatti, l'impossibilità di compilare
il prospetto relativo alle imprese multiattività.
Si
ricorda che quando l'importo dei ricavi relativi alle
attività non prevalenti supera il 20% del totale ricavi (e
viene pertanto compilato il nuovo prospetto), lo studio di
settore del contribuente può essere utilizzato
esclusivamente per la selezione delle posizioni da
sottoporre a controllo, e non ai fini accertativi.
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Elenchi
clienti e fornitori: è possibile ritrasmettere i dati entro
il 29 maggio 2008
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I
contribuenti che hanno commesso errori o omissioni nella
compilazione degli elenchi clienti e fornitori relativi
al 2007 già trasmessi entro il 29 aprile 2008, possono sostituirli
con quelli corretti, senza l'applicazione di alcuna
sanzione, entro il 29 maggio 2008 previo annullamento
degli elenchi già inviati.
Le
altre violazioni in materia di elenchi clienti e
fornitori, compresa l'omessa trasmissione, possono
essere regolarizzate tramite il ravvedimento operoso
(Circolare 3 ottobre 2007, n. 53/E): nel caso di elenco
infedele, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo
(euro 51,00), mentre nel caso dell'omissione, la sanzione è
ridotta da un ottavo del minimo (euro 32,00).
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Determinazione
del reddito minimo IRAP per le società di comodo:
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 20 maggio 2008, n. 206, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta determinazione
del reddito minimo IRAP per le società non operative
disciplinato dall'art. 30, comma 3-bis, Legge n. 724/1994.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, le società di comodo
devono dichiarare un reddito minimo ai fini IRAP almeno
pari al reddito minimo determinato ai fini IRES, aumentato
delle retribuzioni dei dipendenti, dei compensi
corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, di
quelli per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale
e dagli interessi passivi. Tale metodo di
determinazione "derivata" del reddito minimo IRAP
è svincolato da quello ordinario analitico e, pertanto, non
possono essere neutralizzate eventuali componenti attive
irrilevanti per la disciplina ordinaria (proventi da
partecipazione).
Per
abbassare l'importo del reddito minimo IRAP, comunque, resta
ferma la possibilità di beneficiare delle deduzioni
ammesse dalla disciplina IRAP, comprese quelle del c.d. cuneo
fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
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Agevolazione
per l'impianto fotovoltaico non cumulabile con la detrazione
del 55%: Risoluzione
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Con
Risoluzione 20 maggio 2008, n. 207, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito che il
contribuente che ha installato un impianto fotovoltaico
integrato nel tetto non può beneficiare della detrazione
del 55%, disposta dal comma 344, articolo 1, Legge
Finanziaria 2007, (riduzione del fabbisogno di energia
primaria di almeno il 20%) a favore degli interventi
finalizzati al risparmio energetico.
L'Amministrazione
finanziaria ha infatti chiarito che per tale intervento
spetta l'agevolazione (tariffa incentivante e premio
aggiuntivo prevista dagli artt. 6 e 7, D.M. 19 febbraio
2007) e non quella del 55%, in quanto la spesa in esame
persegue la diversa finalità di produzione di energia
pulita e non di contenimento dei consumi energetici.
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T.U.
Sicurezza: estese agli autonomi gli obblighi e le sanzioni
sulla sicurezza
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Con
l'entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza
(15 maggio 2008) per la prima volta anche gli autonomi sono
soggetti agli obblighi sulla sicurezza. Gli obblighi
individuali riguardano anzitutto la dotazione e
utilizzazione delle attrezzature di lavoro e la dotazione ed
utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale.
L'articolo
21 del decreto legislativo 81/08 (TU sicurezza) detta le
disposizioni in materia di sicurezza per i componenti
dell'impresa familiare ( art. 230 - bis cc), per i
lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (art. 2222
cc), per i piccoli imprenditori quali i coltivatori diretti
del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi
esercita un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della
famiglia, e i soci delle società semplici nel settore
agricolo.
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INAIL:
limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei
premi
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L'INAIL,
con Circolare n. 28 del 14 maggio 2008, ha fornito
gli importi di retribuzione imponibile giornaliera per il
calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2008. I limiti
imponibili per il calcolo dell'onere assicurativo si
rivalutano dell'1,7% in base all'indice Istat.
Secondo
le indicazioni dell'Istituto, il minimale mensile per il
settore industriale assume il valore di euro 1.095,64,
mentre per co.co.co. e lavoratori a progetto l'aggiornamento
fissa i limiti mensili, minimo e massimo, entro cui
determinare il premio, rispettivamente a euro 1.089,90 e
2.024,10.
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