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Studi di settore: obbligo di compilazione del prospetto multiattività

Per effetto delle novità introdotte dal Decreto 11 febbraio 2008, di semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore, in tutti i modelli degli studi di settore approvati dall'Amministrazione finanziaria è presente un nuovo prospetto denominato "Imprese multiattività".

Il prospetto deve essere compilato dai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa non comprese nel medesimo studio di settore (soggetti multiattività), quando l'ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività non comprese nello studio di settore applicato, relativo all'attività prevalente, supera il 20% del totale dei ricavi dichiarati. Costituiscono eccezione all'obbligo di compilazione del nuovo prospetto gli studi di settore (ad esempio, quello degli alberghi) per i quali sono individuate attività complementari; il solo esercizio di queste attività, congiuntamente all'attività prevalente, comporta, infatti, l'impossibilità di compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.

Si ricorda che quando l'importo dei ricavi relativi alle attività non prevalenti supera il 20% del totale ricavi (e viene pertanto compilato il nuovo prospetto), lo studio di settore del contribuente può essere utilizzato esclusivamente per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, e non ai fini accertativi.

Elenchi clienti e fornitori: è possibile ritrasmettere i dati entro il 29 maggio 2008

I contribuenti che hanno commesso errori o omissioni nella compilazione degli elenchi clienti e fornitori relativi al 2007 già trasmessi entro il 29 aprile 2008, possono sostituirli con quelli corretti, senza l'applicazione di alcuna sanzione, entro il 29 maggio 2008 previo annullamento degli elenchi già inviati.

Le altre violazioni in materia di elenchi clienti e fornitori, compresa l'omessa trasmissione, possono essere regolarizzate tramite il ravvedimento operoso (Circolare 3 ottobre 2007, n. 53/E): nel caso di elenco infedele, la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo (euro 51,00), mentre nel caso dell'omissione, la sanzione è ridotta da un ottavo del minimo (euro 32,00).

Determinazione del reddito minimo IRAP per le società di comodo: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 20 maggio 2008, n. 206, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta determinazione del reddito minimo IRAP per le società non operative disciplinato dall'art. 30, comma 3-bis, Legge n. 724/1994.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, le società di comodo devono dichiarare un reddito minimo ai fini IRAP almeno pari al reddito minimo determinato ai fini IRES, aumentato delle retribuzioni dei dipendenti, dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e dagli interessi passivi. Tale metodo di determinazione "derivata" del reddito minimo IRAP è svincolato da quello ordinario analitico e, pertanto, non possono essere neutralizzate eventuali componenti attive irrilevanti per la disciplina ordinaria (proventi da partecipazione).

Per abbassare l'importo del reddito minimo IRAP, comunque, resta ferma la possibilità di beneficiare delle deduzioni ammesse dalla disciplina IRAP, comprese quelle del c.d. cuneo fiscale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Agevolazione per l'impianto fotovoltaico non cumulabile con la detrazione del 55%: Risoluzione

Con Risoluzione 20 maggio 2008, n. 207, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito che il contribuente che ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto non può beneficiare della detrazione del 55%, disposta dal comma 344, articolo 1, Legge Finanziaria 2007, (riduzione del fabbisogno di energia primaria di almeno il 20%) a favore degli interventi finalizzati al risparmio energetico.

L'Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che per tale intervento spetta l'agevolazione (tariffa incentivante e premio aggiuntivo prevista dagli artt. 6 e 7, D.M. 19 febbraio 2007) e non quella del 55%, in quanto la spesa in esame persegue la diversa finalità di produzione di energia pulita e non di contenimento dei consumi energetici.

T.U. Sicurezza: estese agli autonomi gli obblighi e le sanzioni sulla sicurezza

Con l'entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza (15 maggio 2008) per la prima volta anche gli autonomi sono soggetti agli obblighi sulla sicurezza. Gli obblighi individuali riguardano anzitutto la dotazione e utilizzazione delle attrezzature di lavoro e la dotazione ed utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale.

L'articolo 21 del decreto legislativo 81/08 (TU sicurezza) detta le disposizioni in materia di sicurezza per i componenti dell'impresa familiare ( art. 230 - bis cc), per i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi (art. 2222 cc), per i piccoli imprenditori quali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, e i soci delle società semplici nel settore agricolo.

INAIL: limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi

L'INAIL, con Circolare n. 28 del 14 maggio 2008, ha fornito gli importi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2008. I limiti imponibili per il calcolo dell'onere assicurativo si rivalutano dell'1,7% in base all'indice Istat.

Secondo le indicazioni dell'Istituto, il minimale mensile per il settore industriale assume il valore di euro 1.095,64, mentre per co.co.co. e lavoratori a progetto l'aggiornamento fissa i limiti mensili, minimo e massimo, entro cui determinare il premio, rispettivamente a euro 1.089,90 e 2.024,10.

 

 

 

 

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