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Detrazione del 55% emanato il Decreto attuativo della Finanziaria 2008

Con Decreto 7 aprile 2008, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, ha integrato il Decreto 19 febbraio 2007, che attuava le disposizioni della Finanziaria 2007 relative alla detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Il nuovo Decreto tiene conto delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, che ha prorogato l'agevolazione in esame anche per gli anni 2008-2010, e ne ha individuato nuove regole di attribuzione e ripartizione.

In particolare, il provvedimento ha, tra l'altro, disciplinato le modalità di attribuzione del beneficio:

         nel caso in cui i lavori siano effettuati in più anni;

         nel caso di trasferimento dell'immobile riqualificato.

Inoltre, il Decreto ha introdotto specifiche disposizioni in favore dei contribuenti che nel 2007 hanno effettuato interventi sulle coperture e sui pavimenti.

Trattamento fiscale per i contributi versati ad artisti ed interpreti: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 21 aprile 2008, n. 166, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, ha delineato il trattamento fiscale dei contributi versati a favore di artisti ed interpreti da parte dell'IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori).

Secondo l'Amministrazione finanziaria, se le somme sono elargite a favore di persone fisiche, non sono soggette ad alcun imposizione in capo al percipiente e pertanto il soggetto erogante non dovrà applicare alcuna ritenuta sulle stesse. Lo stesso trattamento fiscale è previsto per i contributi versati a favore di ONLUS, in quanto svolgono solamente attività istituzionale di natura non commerciale.

Nel caso in cui il contributo sia erogato ad un'associazione o ente non commerciale, è necessario differenziare a seconda che sia destinato ad essere utilizzato per le attività istituzionali dell'ente (nessuna ritenuta) ovvero nell'ambito dell'attività commerciale (ritenuta a titolo di acconto del 4%).

La ritenuta, infine deve essere applicata anche nel caso in cui il destinatario del contributo sia un soggetto esercente attività commerciale.

 

Pubblicazione in G.U. del nuovo elenco della banca dati catastale

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2008, n. 92, un Comunicato dell'Agenzia del Territorio contenente il nuovo elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio degli aggiornamenti della banca dati catastale.

L'Agenzia del Territorio ha provveduto d'ufficio a rivedere, in autotutela, gli aggiornamenti delle particelle per le quali risultino delle incongruenze nell'attribuzione delle qualità catastali e dei relativi redditi sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2007 dagli agricoltori agli organismi pagatori per l'erogazione dei contributi agricoli.

Gli elenchi delle particelle interessate sono consultabili, per i 60 giorni successivi la pubblicazione del Comunicato, presso ciascun Comune interessato, il sito internet dell'Agenzia del Territorio o i competenti Uffici Provinciali della stessa Agenzia.

I ricorsi avverso la variazione dei redditi potranno essere presentati entro 120 giorni dalla pubblicazione del Comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

Sentenza nei confronti della holding ed imposta di registro: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 21 aprile 2008, n. 168, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

         la sentenza di definizione del giudizio di responsabilità promosso da una società del gruppo nei confronti della holding è soggetta ad imposta di registro del 3%;

         la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata ad imposta di registro pari all'1%.

E' stato precisato, infine, che anche il provvedimento con il quale è approvato il piano di riparto, in presenza di specifici presupposti, è soggetto autonomamente ad imposta di registro.

Ministero del lavoro: per le gravi complicanze la maternità parte dalla data di assenza

Il Ministero del Lavoro con la lettera circolare n. 5249 del 17 aprile 2008 ha specificato che l'astensione anticipata dal lavoro dalle lavoratrici madri per gravi complicanze della gravidanza decorre dalla data di inizio dell'astensione del lavoro; quella dovuta per mansioni o condizioni a rischio decorrerà dalla data di provvedimento di astensione per tali motivi.

Precisazioni della Fondazione studi dei consulenti del lavoro sul lavoro discontinuo

In data 21 aprile 2008, la Commissione Principi interpretativi della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha emesso il Principio n. 13 inerente "Le novità per il contratto di lavoro intermittente", dopo l'abrogazione e la nuova definizione ad opera della Legge n. 247/2007.

Secondo la Commissione, per avviare prestazioni discontinue le aziende devono rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

         il datore di lavoro deve operare nel settore del turismo o dello spettacolo;

         il datore di lavoro deve applicare per il rapporto a prestazioni discontinue il contratto collettivo in cui il nuovo istituto ha trovato una sua specifica regolamentazione, anche se diverso da quello generalmente applicato in azienda;

         il relativo contratto collettivo deve prevedere i casi in cui è ammesso il nuovo contratto: durante il week-end, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastica, ovvero in altri specifici casi individuati espressamente e non previsti dalla legge.

Niente sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi sui lavoratori domestici

L'INPS, con un Comunicato del 21 aprile 2008, precisa che non si applicherà alcuna sanzione a coloro che, non avendo ricevuto i bollettini precompilati dell'Istituto, non hanno pagato entro il 10 aprile 2008 i contributi sui domestici assunti nel primo trimestre 2008.

L'Istituto chiarisce che, a causa di rallentamenti dovuti al sistema di comunicazioni on-line, si sono verificati dei ritardi anche nell'invio dei bollettini per il pagamento dei contributi e chi non ha pagato non sarà sanzionato, in quanto la sanzione per ritardato versamento dei contributi scatta trascorsi 30 giorni dalla data di invio dei bollettini.

 

 

 

 

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