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Detrazione
del 55% emanato il Decreto attuativo della Finanziaria 2008
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Con
Decreto 7 aprile 2008, in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'Economia e
delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo
economico, ha integrato il Decreto 19 febbraio 2007, che
attuava le disposizioni della Finanziaria 2007 relative alla
detrazione del 55% delle spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente.
Il
nuovo Decreto tiene conto delle novità introdotte dalla
Finanziaria 2008, che ha prorogato l'agevolazione in
esame anche per gli anni 2008-2010, e ne ha individuato nuove
regole di attribuzione e ripartizione.
In
particolare, il provvedimento ha, tra l'altro, disciplinato
le modalità di attribuzione del beneficio:
•
nel
caso in cui i lavori siano effettuati in più anni;
•
nel
caso di trasferimento dell'immobile riqualificato.
Inoltre,
il Decreto ha introdotto specifiche disposizioni in favore
dei contribuenti che nel 2007 hanno effettuato interventi
sulle coperture e sui pavimenti.
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Trattamento
fiscale per i contributi versati ad artisti ed interpreti:
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 21 aprile 2008, n. 166, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un'istanza d'interpello, ha
delineato il trattamento fiscale dei contributi versati a
favore di artisti ed interpreti da parte dell'IMAIE
(Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori).
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, se le somme sono elargite
a favore di persone fisiche, non sono soggette ad alcun
imposizione in capo al percipiente e pertanto il
soggetto erogante non dovrà applicare alcuna ritenuta sulle
stesse. Lo stesso trattamento fiscale è previsto per i
contributi versati a favore di ONLUS, in quanto svolgono
solamente attività istituzionale di natura non commerciale.
Nel
caso in cui il contributo sia erogato ad un'associazione
o ente non commerciale, è necessario differenziare a
seconda che sia destinato ad essere utilizzato per le
attività istituzionali dell'ente (nessuna ritenuta)
ovvero nell'ambito dell'attività commerciale
(ritenuta a titolo di acconto del 4%).
La
ritenuta, infine deve essere applicata anche nel caso in cui
il destinatario del contributo sia un soggetto esercente
attività commerciale.
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Pubblicazione
in G.U. del nuovo elenco della banca dati catastale
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E'
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2008, n.
92, un Comunicato dell'Agenzia del Territorio contenente
il nuovo elenco dei comuni per i quali sono state eseguite
le rettifiche d'ufficio degli aggiornamenti della banca
dati catastale.
L'Agenzia
del Territorio ha provveduto d'ufficio a rivedere, in
autotutela, gli aggiornamenti delle particelle per le quali
risultino delle incongruenze nell'attribuzione delle qualità
catastali e dei relativi redditi sulla base del contenuto
delle dichiarazioni presentate nell'anno 2007 dagli
agricoltori agli organismi pagatori per l'erogazione dei
contributi agricoli.
Gli
elenchi delle particelle interessate sono consultabili, per
i 60 giorni successivi la pubblicazione del Comunicato,
presso ciascun Comune interessato, il sito internet
dell'Agenzia del Territorio o i competenti Uffici
Provinciali della stessa Agenzia.
I
ricorsi avverso la variazione dei redditi potranno essere
presentati entro 120 giorni dalla pubblicazione del
Comunicato nella Gazzetta Ufficiale.
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Sentenza
nei confronti della holding ed imposta di registro:
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 21 aprile 2008, n. 168, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che:
•
la
sentenza di definizione del giudizio di responsabilità promosso
da una società del gruppo nei confronti della holding
è soggetta ad imposta di registro del 3%;
•
la
sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato
passivo è assoggettata ad imposta di registro pari
all'1%.
E'
stato precisato, infine, che anche il provvedimento con
il quale è approvato il piano di riparto, in presenza
di specifici presupposti, è soggetto autonomamente ad
imposta di registro.
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Ministero
del lavoro: per le gravi complicanze la maternità parte
dalla data di assenza
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Il
Ministero del Lavoro con la lettera circolare n. 5249 del 17
aprile 2008
ha specificato che l'astensione anticipata dal lavoro dalle
lavoratrici madri per gravi complicanze della gravidanza
decorre dalla data di inizio dell'astensione del lavoro;
quella dovuta per mansioni o condizioni a rischio decorrerà
dalla data di provvedimento di astensione per tali motivi.
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Precisazioni
della Fondazione studi dei consulenti del lavoro sul lavoro
discontinuo
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In
data 21 aprile 2008, la Commissione Principi
interpretativi della Fondazione Studi dei consulenti del
lavoro ha emesso il Principio n. 13 inerente "Le
novità per il contratto di lavoro intermittente", dopo
l'abrogazione e la nuova definizione ad opera della Legge n.
247/2007.
Secondo
la Commissione, per avviare prestazioni discontinue le
aziende devono rispettare contemporaneamente le
seguenti condizioni:
•
il
datore di lavoro deve operare nel settore del turismo o
dello spettacolo;
•
il
datore di lavoro deve applicare per il rapporto a
prestazioni discontinue il contratto collettivo in
cui il nuovo istituto ha trovato una sua specifica
regolamentazione, anche se diverso da quello
generalmente applicato in azienda;
•
il
relativo contratto collettivo deve prevedere i casi in
cui è ammesso il nuovo contratto: durante il week-end,
nelle festività, nei periodi di vacanza scolastica, ovvero
in altri specifici casi individuati espressamente e non
previsti dalla legge.
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Niente
sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi sui
lavoratori domestici
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L'INPS,
con un Comunicato del 21 aprile 2008, precisa che non
si applicherà alcuna sanzione a coloro che, non avendo
ricevuto i bollettini precompilati dell'Istituto, non hanno
pagato entro il 10 aprile 2008 i contributi sui domestici
assunti nel primo trimestre 2008.
L'Istituto
chiarisce che, a causa di rallentamenti dovuti al sistema di
comunicazioni on-line, si sono verificati dei ritardi anche
nell'invio dei bollettini per il pagamento dei contributi e
chi non ha pagato non sarà sanzionato, in quanto la
sanzione per ritardato versamento dei contributi scatta
trascorsi 30 giorni dalla data di invio dei bollettini.
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