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Contenzioso: IVA detraibile anche se non esposta in dichiarazione

Con Sentenza n. 509/2008, la Ctr Puglia si è espressa in merito alla rilevanza IVA delle fatture passive non indicate in dichiarazione.

Secondo i giudici, qualora l'Amministrazione finanziaria accerti maggiori entrate da parte del contribuente, l'esibizione in fase di contraddittorio di maggiori spese documentate deve ritenersi rilevante non soltanto ai fini reddituali ma anche ai fini IVA.

Scheda carburante: necessaria la puntuale compilazione

Con Sentenza 18 luglio 2008, n. 19820, la Corte di Cassazione, riprendendo una posizione ormai consolidata, ha nuovamente ribadito che, per poter esercitare il diritto alla detrazione IVA la scheda carburante deve essere correttamente compilata, con l'esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla normativa (targa o numero di telaio, dati del soggetto che acquista il carburante e dell'esercente, ubicazione dell'impianto, data di acquisto, importo pagato al lordo IVA, firma dell'esercente, ecc.).

Nel caso di specie, i giudici hanno negato il diritto a detrarre l'IVA in quanto la scheda non indicava la targa del veicolo che ha usufruito del rifornimento di carburante. Secondo la Corte, la mancanza di questo elemento fa venir meno la garanzia di identificazione del veicolo rifornito.

Norme più severe per il trasferimento di contanti al di fuori dell'UE

In data 19 settembre 2008, il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche europee, una serie di Provvedimenti tra i quali uno schema di Decreto legislativo che razionalizza ed integra le norme vigenti in materia di controlli sui flussi di denaro in entrata e in uscita dai paesi dell'Unione Europea.

Attraverso tale Provvedimento, l'ordinamento italiano intende allinearsi al Regolamento comunitario n. 1889/2005, che ha disciplinato le modalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La nuova disciplina, che dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009, prevede controlli più severi sui trasferimenti in denaro contante, assegni o travellers cheques superiori ad euro 10.000.

Stabilizzazione per Co.Co.co e lavoratori irregolari in scadenza al 30 settembre 2008

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori irregolari, entro il prossimo 30 settembre possono procedere alla loro regolarizzazione. In tal modo saranno estinti tutti i reati previsti dalla legge in materia di versamento di contributi e premi assicurativi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni i altro onere accessorio collegato alla denuncia e al versamento degli stessi.

Il presupposto della sanatoria è la stipula, da parte del datore di lavoro, di un accordo sindacale, aziendale o territoriale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, volto alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro non genuini.

Il datore di lavoro dovrà presentare all'INPS competente apposita istanza. Il tutto si perfeziona con il pagamento da parte del datore di lavoro di un importo pari a due terzi di quanto dovuto sui periodi regolarizzati ai fini contributivi e assicurativi.

Tali importi dovranno essere versati alle seguenti scadenze: per un quinto entro il 16 ottobre 2008 e la restante parte in 60 rate mensili di pari importo senza aggravio di interessi.

Corte di Cassazione: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere provato dal datore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22163 del 03 settembre 2008, ha stabilito che ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, l'onere, che incombe sul datore di lavoro, di dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni, va assolto mediante la dimostrazione di fatti quali la circostanza che i residui posti di lavoro fossero, al tempo del licenziamento, stabilmente occupati da altri dipendenti, ovvero che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica.

Corte di Cassazione: con la sospensione a rischio lo stipendio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22863 del 09 settembre 2007, ha stabilito che nell'ipotesi di conclusione del procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente con adozione della sanzione di licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si tramuta a ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione stessa.

 

 

 

 

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