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Contenzioso:
IVA detraibile anche se non esposta in dichiarazione
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Con
Sentenza n. 509/2008, la Ctr Puglia si è
espressa in merito alla rilevanza IVA delle fatture passive
non indicate in dichiarazione.
Secondo
i giudici, qualora l'Amministrazione finanziaria accerti
maggiori entrate da parte del contribuente, l'esibizione in
fase di contraddittorio di maggiori spese documentate deve
ritenersi rilevante non soltanto ai fini reddituali ma anche
ai fini IVA.
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Scheda
carburante: necessaria la puntuale compilazione
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Con
Sentenza 18 luglio 2008, n. 19820, la Corte di
Cassazione, riprendendo una posizione ormai consolidata, ha
nuovamente ribadito che, per poter esercitare il diritto
alla detrazione IVA la scheda carburante deve essere correttamente
compilata, con l'esatta indicazione di tutti gli
elementi richiesti dalla normativa (targa o numero di
telaio, dati del soggetto che acquista il carburante e
dell'esercente, ubicazione dell'impianto, data di acquisto,
importo pagato al lordo IVA, firma dell'esercente, ecc.).
Nel
caso di specie, i giudici hanno negato il diritto a detrarre
l'IVA in quanto la scheda non indicava la targa del veicolo
che ha usufruito del rifornimento di carburante. Secondo la
Corte, la mancanza di questo elemento fa venir meno la
garanzia di identificazione del veicolo rifornito.
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Norme
più severe per il trasferimento di contanti al di fuori
dell'UE
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In
data 19 settembre 2008, il Consiglio dei Ministri
ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche
europee, una serie di Provvedimenti tra i quali uno schema
di Decreto legislativo che razionalizza ed integra le
norme vigenti in materia di controlli sui flussi di
denaro in entrata e in uscita dai paesi dell'Unione Europea.
Attraverso
tale Provvedimento, l'ordinamento italiano intende
allinearsi al Regolamento comunitario n. 1889/2005,
che ha disciplinato le modalità di prevenzione e contrasto
dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
La
nuova disciplina, che dovrebbe entrare in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2009, prevede controlli più severi sui
trasferimenti in denaro contante, assegni o travellers
cheques superiori ad euro 10.000.
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Stabilizzazione
per Co.Co.co e lavoratori irregolari in scadenza al 30
settembre 2008
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I
datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze
lavoratori irregolari, entro il prossimo 30 settembre
possono procedere alla loro regolarizzazione. In tal modo
saranno estinti tutti i reati previsti dalla legge in
materia di versamento di contributi e premi assicurativi,
nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per
ogni i altro onere accessorio collegato alla denuncia e al
versamento degli stessi.
Il
presupposto della sanatoria è la stipula, da parte
del datore di lavoro, di un accordo sindacale,
aziendale o territoriale, con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, volto alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro non genuini.
Il
datore di lavoro dovrà presentare all'INPS competente
apposita istanza. Il tutto si perfeziona con il pagamento da
parte del datore di lavoro di un importo pari a due terzi di
quanto dovuto sui periodi regolarizzati ai fini contributivi
e assicurativi.
Tali
importi dovranno essere versati alle seguenti scadenze: per
un quinto entro il 16 ottobre 2008 e la restante parte in 60
rate mensili di pari importo senza aggravio di interessi.
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Corte
di Cassazione: il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo deve essere provato dal datore
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La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22163
del 03 settembre 2008, ha stabilito che ai fini della
prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di
licenziamento, l'onere, che incombe sul datore di lavoro, di
dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore allo
svolgimento di altre mansioni, va assolto mediante la
dimostrazione di fatti quali la circostanza che i residui
posti di lavoro fossero, al tempo del licenziamento,
stabilmente occupati da altri dipendenti, ovvero che, dopo
il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata
effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica.
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Corte
di Cassazione: con la sospensione a rischio lo stipendio
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La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22863
del 09 settembre 2007, ha stabilito che nell'ipotesi
di conclusione del procedimento disciplinare in senso
sfavorevole al dipendente con adozione della sanzione di
licenziamento, la precedente sospensione dal servizio si
tramuta a ogni effetto in definitiva interruzione del
rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro
retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle
retribuzioni, a far data dal momento della sospensione
stessa.
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