ASCOM news             
 




 Home news  

   

Elenchi IVA più facili per gli enti no profit: Decreto dell'Economia

Con Decreto del Ministero dell'Economia 3 aprile 2008, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato prorogato al 30 giugno 2008 il termine per la presentazione degli elenchi IVA clienti e fornitori relativi al 2007, nei confronti di Onlus, associazioni di volontariato e di promozione sociale.

Si riportano in sintesi alcune delle ulteriori semplificazioni che il Decreto prevede per tali enti, limitatamente al periodo d'imposta 2007:

         nell'elenco fornitori potranno non essere inclusi i dati relativi agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio delle attività svolte, per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA;

         l'elenco dei clienti dovrà essere compilato indicando solo i soggetti titolari di partita IVA, escludendo le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;

         potrà essere indicata solo la partita IVA del cliente o fornitore (dal prossimo anno, invece, sarà necessario indicare anche il codice fiscale).

Crediti d'imposta per rottamazione auto e moto inquinanti: i codici tributo

Con Risoluzione 22 aprile 2008, n. 169, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per fruire dei crediti d'imposta per la rottamazione di auto e moto inquinanti (art. 29, commi da 1 a 7, D.L. n. 248/2007).

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

         "6800": "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 1";

         "6801": "credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2";

         "6802": "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. 248/2007";

         "6803": "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4".

Disciplina fiscale autorità portuali: Circolare delle Entrate

Con Circolare 21 aprile 2008, n. 41, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla disciplina fiscale applicabile alle Autorità Portuali a seguito delle nuove disposizioni previste dalla Finanziaria 2007.

L'Agenzia osserva che, la nuova norma introdotta dalla Finanziaria 2007 chiarisce ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 13, D. L. n. 90/90, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnicofunzionale della struttura portuale esistente.

Inoltre, viene chiarito che, ai sensi dell'art. 1, comma 993, Finanziaria 2007, gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali sono da assoggettare alla sola imposta di registro e che i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA. Ai fini reddituali, invece, tali canoni costituiscono per l'ente redditi di natura fondiaria.

Viene quindi riconosciuta loro, la natura di enti non commerciali, con conseguente assoggettameto all'imposta delle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Trasferimento del plafond IVA in caso di conferimento aziendale: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 21 aprile 2008, n. 165, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trasferimento del plafond IVA in seguito ad operazioni di conferimento d'azienda o di ramo aziendale da parte di una società in possesso dello status di esportatore abituale.

Tali operazioni determinano il subentro nella posizione di esportatore abituale del conferitario, il quale potrà fruire del plafond maturato dalla conferente a condizione che:

         esso continui, senza soluzione di continuità, l'attività relativa ai complessi aziendali oggetto del conferimento, in precedenza svolta dal conferente;

         il conferente subentri nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti.

Inail: rateazione dei crediti contributivi

Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, con delibera n. 116 del 17 aprile 2008, è intervenuto per fornire chiarimenti in merito alla rateazione dei crediti contributivi.

In particolare, l'Istituto assicuratore precisa che fino a 50.000 euro di debito, il datore di lavoro non dovrà presentare garanzie fideiussorie per avere la dilazione di pagamento.

INPS: anomalie dei flussi Emens

L'INPS, con il Messaggio n. 9265/2008, fornisce un riepilogo dei chiarimenti riguardanti le anomalie dei flussi Emens. Viene precisato che, in caso di contribuzione versata in eccedenza o versata in misura inferiore nello stesso anno, è possibile coprire eventuali debiti presenti.

Tra l'altro, si ricorda che, qualora l'azienda committente non si avvalga della possibilità di dichiarare come imputare le quote eccedenti, queste devono essere stornate al debito più antico, secondo l'art. 1193 del Codice civile. In presenza di contribuzione versata in eccedenza e contribuzione versata in misura inferiore in anno diverso, si provvede alla copertura di debiti presenti nello stesso anno e poi si deve effettuare il rimborso fittizio dell'eventuale quota eccedente. Essa dovrà essere stornata nell'anno e nel mese di competenza dove risultano contributi versati in misura inferiore al dovuto.

Ministero del lavoro: emersione possibile in caso di ispezione ma non di istanza di revoca del provvedimento si sospensione dell'attività

Il Ministero del Lavoro con la nota circolare n.4809/2008 ha specificato che l'attività ispettiva non preclude la richiesta di emersione dal lavoro irregolare. Diverso trattamento è riservato invece all'istanza di revoca del provvedimento di sospensione del attività che esclude la richiesta di condono; in tale caso, infatti, l'impresa si trova obbligata a denunciare i lavoratori per i quali il provvedimento è stato messo, cosi precludendosi l'accesso alla sanatoria

 

 

 

 

 Ascom news è una produzione  Seac Spa - ogni diritto è riservato - riproduzione vietata