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Elenchi
IVA più facili per gli enti no profit: Decreto
dell'Economia
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Con
Decreto del Ministero dell'Economia 3 aprile 2008, in
attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato prorogato
al 30 giugno 2008 il termine per la presentazione degli
elenchi IVA clienti e fornitori relativi al 2007, nei
confronti di Onlus, associazioni di volontariato e di
promozione sociale.
Si
riportano in sintesi alcune delle ulteriori
semplificazioni che il Decreto prevede per tali enti, limitatamente
al periodo d'imposta 2007:
•
nell'elenco
fornitori
potranno non essere inclusi i dati relativi agli acquisti
di beni e servizi utilizzati promiscuamente
nell'esercizio delle attività svolte, per i quali non è
stato esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA;
•
l'elenco
dei clienti
dovrà essere compilato indicando solo i soggetti
titolari di partita IVA, escludendo le fatture emesse nei
confronti dei consumatori finali;
•
potrà
essere indicata solo la partita IVA del cliente o
fornitore (dal prossimo anno, invece, sarà necessario
indicare anche il codice fiscale).
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Crediti
d'imposta per rottamazione auto e moto inquinanti: i codici
tributo
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Con
Risoluzione 22 aprile 2008, n. 169, l'Agenzia delle
Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da
utilizzare per fruire dei crediti d'imposta per la
rottamazione di auto e moto inquinanti (art. 29, commi
da 1 a 7, D.L. n. 248/2007).
I
nuovi codici tributo sono i seguenti:
•
"6800":
"credito d'imposta per contributo alla rottamazione
di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo,
immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. 248/2007,
art. 29, c. 1";
•
"6801":
"credito d'imposta per il contributo alla
sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e
ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con
motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata
di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2";
•
"6802":
"credito d'imposta per contributo alla sostituzione,
attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per
il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o
euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o
euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i
limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L.
248/2007";
•
"6803":
"credito d'imposta per contributo alla sostituzione,
attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54,
comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992,
di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di
categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi
immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4".
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Disciplina
fiscale autorità portuali: Circolare delle Entrate
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Con
Circolare 21 aprile 2008, n. 41, l'Agenzia delle
Entrate si è espressa in merito alla disciplina fiscale
applicabile alle Autorità Portuali a seguito delle
nuove disposizioni previste dalla Finanziaria 2007.
L'Agenzia
osserva che, la nuova norma introdotta dalla Finanziaria
2007 chiarisce ulteriormente la portata della disposizione
contenuta nell'art. 3, comma 13, D. L. n. 90/90, riconoscendo
il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni
relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree
portuali e relative adiacenze, a condizione che siano
previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali
varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento
tecnicofunzionale della struttura portuale esistente.
Inoltre,
viene chiarito che, ai sensi dell'art. 1, comma 993,
Finanziaria 2007, gli atti di concessione demaniale
rilasciati dalle autorità portuali sono da assoggettare
alla sola imposta di registro e che i relativi canoni non
costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA. Ai fini
reddituali, invece, tali canoni costituiscono per l'ente
redditi di natura fondiaria.
Viene
quindi riconosciuta loro, la natura di enti non
commerciali, con conseguente assoggettameto all'imposta
delle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate nell'esercizio di attività commerciali.
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Trasferimento
del plafond IVA in caso di conferimento aziendale:
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 21 aprile 2008, n. 165, l'Agenzia
delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trasferimento
del plafond IVA in seguito ad operazioni di conferimento
d'azienda o di ramo aziendale da parte di una
società in possesso dello status di esportatore abituale.
Tali
operazioni determinano il subentro nella posizione di
esportatore abituale del conferitario, il quale potrà
fruire del plafond maturato dalla conferente a condizione
che:
•
esso
continui, senza soluzione di continuità, l'attività
relativa ai complessi aziendali oggetto del
conferimento, in precedenza svolta dal conferente;
•
il
conferente subentri nei rapporti giuridici (attivi e
passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti.
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Inail:
rateazione dei crediti contributivi
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Il
consiglio di amministrazione dell'INAIL, con delibera n.
116 del 17 aprile 2008, è intervenuto per fornire
chiarimenti in merito alla rateazione dei crediti
contributivi.
In
particolare, l'Istituto assicuratore precisa che fino a
50.000 euro di debito, il datore di lavoro non dovrà
presentare garanzie fideiussorie per avere la dilazione di
pagamento.
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INPS:
anomalie dei flussi Emens
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L'INPS,
con il Messaggio n. 9265/2008, fornisce un riepilogo
dei chiarimenti riguardanti le anomalie dei flussi Emens.
Viene precisato che, in caso di contribuzione versata in
eccedenza o versata in misura inferiore nello stesso anno,
è possibile coprire eventuali debiti presenti.
Tra
l'altro, si ricorda che, qualora l'azienda committente non
si avvalga della possibilità di dichiarare come imputare le
quote eccedenti, queste devono essere stornate al debito più
antico, secondo l'art. 1193 del Codice civile. In presenza
di contribuzione versata in eccedenza e contribuzione
versata in misura inferiore in anno diverso, si provvede
alla copertura di debiti presenti nello stesso anno e poi si
deve effettuare il rimborso fittizio dell'eventuale quota
eccedente. Essa dovrà essere stornata nell'anno e nel mese
di competenza dove risultano contributi versati in misura
inferiore al dovuto.
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Ministero
del lavoro: emersione possibile in caso di ispezione ma non
di istanza di revoca del provvedimento si sospensione
dell'attività
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Il
Ministero del Lavoro con la nota circolare n.4809/2008
ha specificato che l'attività ispettiva non preclude la
richiesta di emersione dal lavoro irregolare. Diverso
trattamento è riservato invece all'istanza di revoca del
provvedimento di sospensione del attività che esclude la
richiesta di condono; in tale caso, infatti, l'impresa si
trova obbligata a denunciare i lavoratori per i quali il
provvedimento è stato messo, cosi precludendosi l'accesso
alla sanatoria
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