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Modifiche al regime di detrazione IVA delle prestazioni alberghiere

Con il Maxiemendamento varato dal Governo, è stato modificato l'art. 83, commi da 26 a 28, D.L. n.112/2008 (in vigore dal 25 giugno 2008), introducendo importanti novità in relazione alla detrazione IVA su prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Il Legislatore ha soppresso la prima parte della lett. e) dell'art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, che ammetteva la detraibilità dell'IVA solo in relazione alle prestazioni alberghiere e di ristorazione connesse alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. A decorrere dal 1° settembre 2008, l'imposta addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è invece totalmente detraibile.

La diminuzione del gettito fiscale che deriva dalla nuova detrazione IVA sarà tuttavia "compensata" con una limitazione della deduzione degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio ai fini delle imposte dirette, fissata, a decorrere dal 1 settembre 2008, nella misura del 75%.

Soppressi i codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore: Risoluzione

Con Risoluzione 22 luglio 2008, n. 315, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la soppressione di cinque codici tributo utilizzati, tramite modello F24, per il versamento della maggiore imposta (IRPEF - IRES - IRAP e relative addizionali regionali e comunali all'IRPEF) derivante dall'adeguamento "tardivo" agli studi di settore di cui all'articolo 37, comma 3, D.L. n. 223/2006.

L'Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che i codici soppressi con decorrenza 28 luglio 2008 sono i seguenti: "4727", "2119", "3811", "3824", "3856".

Tali codici non risultano più attuali in quanto:

         istituiti per gestire gli adeguamenti derivanti dalle modifiche apportate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 ottobre 2007 in materia di riversamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, con cui era stato soppresso il codice tributo 3842, sostituito dal codice tributo 3856;

         sono scaduti i termini per un eventuale ravvedimento di cui all'articolo 13, D.L. n. 472/1997.

Diritti d'autore nel limite per l'accesso al regime dei "minimi"

Con Risoluzione 21 luglio 2008, n. 311, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito ai requisiti di accesso al regime agevolato dei contribuenti "minimi", di cui all'articolo 1, comma 96, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

In particolare, l'Agenzia precisa che ai fini dell'accesso al regime dei contribuenti minimi (limite annuale dei 30.000 euro di compensi), si devono considerare anche i compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d'autore.

Inoltre, qualora la cessione di diritto d'autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l'operazione è soggetta:

         all'obbligo di certificazione dei compensi (art. 1, comma 96, Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

         all'imposta sostitutiva (art. 1, comma 105, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Su tale ultimo aspetto, peraltro, sorgono perplessità in relazione ad operazioni che sono considerate fuori campo.

Plusvalenze dei professionisti: chiarite le date rilevanti

Con Risoluzione 21 luglio 2008, n. 310, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di reddito di lavoro autonomo dei professionisti specificando che:

         le cessioni di beni mobili strumentali: generano plusvalenze imponibili (art. 54, comma 1-bis, TUIR) o minusvalenze deducibili solo se riferite a beni acquistati dopo il 4 luglio 2006;

         le cessioni di beni immobili strumentali: generano plusvalenze o minusvalenze solo se acquistati dopo il 1° gennaio 2007.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, inoltre, se i beni strumentali oggetto di cessione non sono integralmente deducibili, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

INPS: pensione piena anche se il contratto part time era nullo per vizi di forma

L'INPS con circolare n. 79 del 22 luglio 2008 ha precisato che sarà corrisposta la pensione piena (riproporzionata all'effettiva prestazione) ai titolari di un contratto part time riconosciuto nullo per difetto di forma.

La novità, applicata alle domande di pensione presentate a partire dal 22 luglio 2008, interessa i lavoratori part time con contratto stipulato fino al 3 aprile 2000, disciplinato dalla legge 863/1984 che per la prima volta ha regolamentato il lavoro a tempo parziale.

 

INPS: chiarimenti sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola

L'INPS, con il Messaggio n. 16608 del 21 luglio 2008, fornisce alcune indicazioni circa le operazioni di liquidazione delle domande di disoccupazione agricola relative al 2007.

L'istituto precisa che:

         ai fini del calcolo di tali prestazioni ex Legge n. 81/2006, si deve considerare il più alto tra il salario collettivo provinciale, il salario individuale o, se più favorevole, il minimale di legge che per l'anno 2007 è pari ad euro 36,86;

         i lavoratori extracomunitari, con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non sono assicurati per la disoccupazione e per i trattamenti di famiglia. Quindi, per evitare l'indebita erogazione di tali prestazioni, sarà fornito dal Ministero dell'Interno un data - base con i dati riguardanti tali lavoratori;

         ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione agricola e non agricola, con requisiti ridotti, non è obbligatorio richiedere il titolo di soggiorno ai lavoratori comunitari e neocomunitari;

         non è indennizzabile il periodo di espatrio in un paese extracomunitario non convenzionato.

 

 

 

 

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