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Modifiche
al regime di detrazione IVA delle prestazioni alberghiere
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Con
il Maxiemendamento varato dal Governo, è stato
modificato l'art. 83, commi da 26 a 28, D.L.
n.112/2008 (in vigore dal 25 giugno 2008), introducendo importanti
novità in relazione alla detrazione IVA su prestazioni
alberghiere e di ristorazione.
Il
Legislatore ha soppresso la prima parte della lett. e)
dell'art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, che ammetteva la
detraibilità dell'IVA solo in relazione alle prestazioni
alberghiere e di ristorazione connesse alla partecipazione a
convegni, congressi e simili erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi. A decorrere dal 1° settembre
2008, l'imposta addebitata sui servizi alberghieri e di
ristorazione è invece totalmente detraibile.
La
diminuzione del gettito fiscale che deriva dalla nuova
detrazione IVA sarà tuttavia "compensata" con una
limitazione della deduzione degli oneri connessi alle
prestazioni di vitto e alloggio ai fini delle imposte
dirette, fissata, a decorrere dal 1 settembre 2008, nella
misura del 75%.
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Soppressi
i codici tributo per l'adeguamento agli studi di settore:
Risoluzione
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Con
Risoluzione 22 luglio 2008, n. 315, l'Agenzia delle
Entrate ha comunicato la soppressione di cinque codici
tributo utilizzati, tramite modello F24, per il
versamento della maggiore imposta (IRPEF - IRES - IRAP e
relative addizionali regionali e comunali all'IRPEF) derivante
dall'adeguamento "tardivo" agli studi di settore
di cui all'articolo 37, comma 3, D.L. n. 223/2006.
L'Amministrazione
finanziaria ha infatti precisato che i codici soppressi con decorrenza
28 luglio 2008 sono i seguenti: "4727",
"2119", "3811", "3824",
"3856".
Tali
codici non risultano più attuali in quanto:
•
istituiti
per gestire gli adeguamenti derivanti dalle modifiche
apportate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 ottobre
2007 in materia di riversamento diretto ai comuni
dell'addizionale comunale all'IRPEF, con cui era stato
soppresso il codice tributo 3842, sostituito dal codice
tributo 3856;
•
sono
scaduti i termini per un eventuale ravvedimento di cui
all'articolo 13, D.L. n. 472/1997.
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Diritti
d'autore nel limite per l'accesso al regime dei
"minimi"
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Con
Risoluzione 21 luglio 2008, n. 311, l'Agenzia
delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti
in merito ai requisiti di accesso al regime agevolato dei
contribuenti "minimi", di cui all'articolo 1,
comma 96, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).
In
particolare, l'Agenzia precisa che ai fini dell'accesso
al regime dei contribuenti minimi (limite annuale dei 30.000
euro di compensi), si devono considerare anche i
compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di
diritti d'autore.
Inoltre,
qualora la cessione di diritto d'autore avvenga durante
la permanenza nel regime agevolato, l'operazione è
soggetta:
•
all'obbligo
di certificazione dei compensi (art. 1, comma 96,
Legge 24 dicembre 2007, n. 244);
•
all'imposta
sostitutiva (art. 1, comma 105, Legge 24 dicembre 2007,
n. 244).
Su
tale ultimo aspetto, peraltro, sorgono perplessità in
relazione ad operazioni che sono considerate fuori campo.
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Plusvalenze
dei professionisti: chiarite le date rilevanti
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Con
Risoluzione 21 luglio 2008, n. 310, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti in tema di reddito di
lavoro autonomo dei professionisti specificando che:
•
le
cessioni di beni mobili strumentali: generano
plusvalenze imponibili (art. 54, comma 1-bis, TUIR) o
minusvalenze deducibili solo se riferite a beni acquistati dopo
il 4 luglio 2006;
•
le
cessioni di beni immobili strumentali: generano
plusvalenze o minusvalenze solo se acquistati dopo il 1°
gennaio 2007.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, inoltre, se i beni
strumentali oggetto di cessione non sono integralmente
deducibili, le plusvalenze e le minusvalenze
patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra
l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
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INPS:
pensione piena anche se il contratto part time era nullo per
vizi di forma
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L'INPS
con circolare n. 79 del 22 luglio 2008
ha precisato che sarà corrisposta la pensione piena (riproporzionata
all'effettiva prestazione) ai titolari di un contratto part
time riconosciuto nullo per difetto di forma.
La
novità, applicata alle domande di pensione presentate a
partire dal 22 luglio 2008, interessa i lavoratori part time
con contratto stipulato fino al 3 aprile 2000, disciplinato
dalla legge 863/1984 che per la prima volta ha regolamentato
il lavoro a tempo parziale.
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INPS:
chiarimenti sulla liquidazione delle prestazioni di
disoccupazione agricola
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L'INPS,
con il Messaggio n. 16608 del 21 luglio 2008,
fornisce alcune indicazioni circa le operazioni di
liquidazione delle domande di disoccupazione agricola
relative al 2007.
L'istituto
precisa che:
•
ai
fini del calcolo di tali prestazioni ex Legge n. 81/2006, si
deve considerare il più alto tra il salario collettivo
provinciale, il salario individuale o, se più favorevole,
il minimale di legge che per l'anno 2007 è pari ad euro
36,86;
•
i
lavoratori extracomunitari, con permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, non sono assicurati per la disoccupazione
e per i trattamenti di famiglia. Quindi, per evitare
l'indebita erogazione di tali prestazioni, sarà fornito dal
Ministero dell'Interno un data - base con i dati riguardanti
tali lavoratori;
•
ai
fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione
agricola e non agricola, con requisiti ridotti, non è
obbligatorio richiedere il titolo di soggiorno ai lavoratori
comunitari e neocomunitari;
•
non
è indennizzabile il periodo di espatrio in un paese
extracomunitario non convenzionato.
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