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Credito
d'imposta limitato per le sale cinematografiche
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Con
Risoluzione 23 giugno 2008, n. 259, l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che il credito d'imposta
per gli esercenti sale cinematografiche maturato nel
quarto trimestre 2007, utilizzabile dal 1° gennaio 2008, è
soggetto alla limitazione di cui all'articolo 1,
comma 53, Legge finanziaria 2008, pari ad euro 250.000,00
annuali.
Il
suddetto comma 53, infatti, recita quanto segue:
"A
partire dal 1° gennaio 2008, [.], i crediti d'imposta
da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000
euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche
oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle
singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per
l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo
a quello in cui si genera l'eccedenza".
Secondo
l'Agenzia, il riferimento temporale al 1° gennaio 2008
della sopra citata disposizione, riguarda esclusivamente il
momento dell'utilizzo del credito d'imposta,
prescindendo dal momento in cui il credito viene ad
esistenza.
Pertanto,
la limitazione in esame opera a decorrere dal 1° gennaio
2008, anche con riferimento ai crediti già esistenti,
per i quali il 2008 si considererà come il primo anno del
triennio.
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Immobili
al valore catastale nello scioglimento agevolato:
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 23 giugno 2008, n. 261, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che per i beni assegnati nello scioglimento
agevolato delle società non operative, ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi d'impresa, per
ogni tipologia di bene immobile si può fare riferimento al
criterio catastale, anche se si tratta di fabbricati non
abitativi.
Secondo
l'Amministrazione finanziaria, quindi, ai fini della
determinazione del reddito relativo alla fase di
liquidazione, la plusvalenza derivante dall'assegnazione
dell'immobile si può calcolare come differenza tra il
valore catastale e il costo fiscale, indipendentemente dalla
tipologia cui appartiene.
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Convivenza
di fatture informatiche e cartacee anche in caso di
contabilità unificata: Risoluzione
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Con
Risoluzione 23 giugno 2008, n. 260, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un interpello in merito
all'interpretazione dell'art. 21, DPR n. 633/1972, ha
chiarito che la società istante può emettere nei confronti
dei clienti di una linea di attività gestita con
contabilità unificata le relative fatture in formato
elettronico per alcune linee di attività e analogico
per altre, purché individuate da una distinta serie
numerica per ciascuna attività e annotate in un apposito
registro sezionale.
L'Amministrazione
finanziaria ha, inoltre, precisato che l'impresa interessata
all'affidamento ad un soggetto terzo dell'incarico di
emettere le fatture (effettuazione delle operazioni di
aggregazione dei dati, creazione della fattura elettronica,
invio del messaggio con cui si informa il cliente della
disponibilità della fattura, formazione dell'archivio
informatico e conservazione delle fatture elettroniche
emesse) dovrà preventivamente autorizzare e concordare
le procedure di trasmissione da adottare con il terzo.
L'autorizzazione
alla fatturazione concessa a soggetti terzi, non esime il
contribuente dal rispetto della normativa; pertanto eventuali
errori o inadempienze non potranno essere in alcun modo
opposti all'Amministrazione finanziaria.
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Liquidazione
del TFR: precisazioni INPS
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Con
il messaggio n. 14259/2008, l'INPS rende noto che, in
numerosi casi, le aziende hanno conguagliato anticipazioni o
liquidazioni di TFR di competenza del Fondo Tesoreria, per
un importo superiore a quello del mese cui si riferisce la
denuncia contributiva DM10/2.
A
tale proposito, poiché tale comportamento è difforme
rispetto alle disposizioni legislative, l'INPS precisa che:
•
in caso di incapienza mensile,
•
i datori di lavoro devono richiedere l'intervento
diretto del Fondo di Tesoreria, che liquiderà la
prestazione per la parte di sua competenza.
L'Istituto
previdenziale fornisce, inoltre, i codici per la
restituzione di importi erroneamente conguagliati.
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