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Credito d'imposta limitato per le sale cinematografiche

Con Risoluzione 23 giugno 2008, n. 259, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche maturato nel quarto trimestre 2007, utilizzabile dal 1° gennaio 2008, è soggetto alla limitazione di cui all'articolo 1, comma 53, Legge finanziaria 2008, pari ad euro 250.000,00 annuali.

Il suddetto comma 53, infatti, recita quanto segue:

"A partire dal 1° gennaio 2008, [.], i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza".

Secondo l'Agenzia, il riferimento temporale al 1° gennaio 2008 della sopra citata disposizione, riguarda esclusivamente il momento dell'utilizzo del credito d'imposta, prescindendo dal momento in cui il credito viene ad esistenza.

Pertanto, la limitazione in esame opera a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche con riferimento ai crediti già esistenti, per i quali il 2008 si considererà come il primo anno del triennio.

Immobili al valore catastale nello scioglimento agevolato: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 23 giugno 2008, n. 261, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i beni assegnati nello scioglimento agevolato delle società non operative, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi d'impresa, per ogni tipologia di bene immobile si può fare riferimento al criterio catastale, anche se si tratta di fabbricati non abitativi.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, quindi, ai fini della determinazione del reddito relativo alla fase di liquidazione, la plusvalenza derivante dall'assegnazione dell'immobile si può calcolare come differenza tra il valore catastale e il costo fiscale, indipendentemente dalla tipologia cui appartiene.

Convivenza di fatture informatiche e cartacee anche in caso di contabilità unificata: Risoluzione

Con Risoluzione 23 giugno 2008, n. 260, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello in merito all'interpretazione dell'art. 21, DPR n. 633/1972, ha chiarito che la società istante può emettere nei confronti dei clienti di una linea di attività gestita con contabilità unificata le relative fatture in formato elettronico per alcune linee di attività e analogico per altre, purché individuate da una distinta serie numerica per ciascuna attività e annotate in un apposito registro sezionale.

L'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato che l'impresa interessata all'affidamento ad un soggetto terzo dell'incarico di emettere le fatture (effettuazione delle operazioni di aggregazione dei dati, creazione della fattura elettronica, invio del messaggio con cui si informa il cliente della disponibilità della fattura, formazione dell'archivio informatico e conservazione delle fatture elettroniche emesse) dovrà preventivamente autorizzare e concordare le procedure di trasmissione da adottare con il terzo.

L'autorizzazione alla fatturazione concessa a soggetti terzi, non esime il contribuente dal rispetto della normativa; pertanto eventuali errori o inadempienze non potranno essere in alcun modo opposti all'Amministrazione finanziaria.

Liquidazione del TFR: precisazioni INPS

Con il messaggio n. 14259/2008, l'INPS rende noto che, in numerosi casi, le aziende hanno conguagliato anticipazioni o liquidazioni di TFR di competenza del Fondo Tesoreria, per un importo superiore a quello del mese cui si riferisce la denuncia contributiva DM10/2.

A tale proposito, poiché tale comportamento è difforme rispetto alle disposizioni legislative, l'INPS precisa che:

         in caso di incapienza mensile,

         i datori di lavoro devono richiedere l'intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che liquiderà la prestazione per la parte di sua competenza.

L'Istituto previdenziale fornisce, inoltre, i codici per la restituzione di importi erroneamente conguagliati.

 

 

 

 

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