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Novità
sui processi verbali di constatazione nel maxiemendamento
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Il
Maxiemendamento al D.L. n. 112/2008, in sede di
conversione, ha previsto la possibilità di adesione ai
processi verbali di constatazione (pvc) solo per i
verbali consegnati al contribuente (e non notificati)
a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in
vigore del decreto legge.
Il
contribuente dovrà manifestare la totale adesione al
verbale entro 30 giorni dalla consegna. Solo per i pvc
consegnati entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. n. 112/2008, il
termine per l'adesione è stato fissato al 30 settembre
2008.
Inoltre,
il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento
parziale relativo ai verbali consegnati al
contribuente fino al 31 dicembre 2008 è stato
prorogato al 30 giugno 2009.
Le
modalità per effettuare la comunicazione dell'adesione
da parte del contribuente, saranno definite da apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate
che sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione.
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Assoggettamento
ad Iva delle prenotazioni di alberghi ubicati nel
territorio: Risoluzione
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Con
Risoluzione 21 luglio 2008, n. 312, l'Agenzia delle
Entrate, in risposta ad un interpello in merito
all'interpretazione dell'articolo 7, D.P.R. n. 633/1972, ha
chiarito che la prenotazione alberghiera fornita da una
società che non si è identificata, ai fini
IVA, in Italia, è assoggettata ad IVA in Italia,
qualora la prenotazione alberghiera si riferisca ad alberghi
ubicati nel territorio dello Stato.
L'Amministrazione
finanziaria ha, infatti precisato che la fornitura di
servizi alberghieri acquistati in nome proprio dalla società
in esame e offerti, in esclusiva, alle agenzie di viaggi in
tutto il mondo, consiste in una prestazione di servizi
aventi ad oggetto beni immobili.
La
circostanza che per la commercializzazione delle
prenotazioni le agenzie di viaggio si avvalgano di un mezzo
di comunicazione elettronico "internet",
equiparabile ad un telefono o ad un fax, esclude che di
tratti di "commercio elettronico".
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Thin
cap unitaria in caso di fusione retrodatata
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Con
Risoluzione 23 luglio 2008, n. 318, l'Agenzia
delle Entrate si è espressa in merito alla corretta
modalità di determinazione del patrimonio netto
contabile (di cui all'art. 98, comma 3, lett. e), TUIR)
ai fini della c.d. "thin cap".
Secondo
l'Agenzia, qualora una società abbia partecipato ad
un'operazione di fusione con effetti fiscali e contabili
retrodatati (ai sensi dell'art. 172, comma 9, TUIR), per
il calcolo della quota di pertinenza del socio
qualificato si considera il patrimonio netto contabile
risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente.
Pertanto,
la circostanza che il socio qualificato modifichi, nel corso
dell'esercizio, la sua quota di patrimonio netto nella
società indebitata, non assume alcun rilievo ai fini
della disciplina della thin cap applicata con
riferimento al medesimo esercizio.
In
particolare, dovrà considerarsi la somma dei patrimoni
netti contabili di pertinenza dei soci qualificati, delle
singole società partecipanti alla fusione.
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Corte
di Cassazione: va retribuito il tempo per indossare le
divise obbligatorie
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La
Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 20179/2008, ha stabilito che il
tempo necessario al dipendente per indossare la divisa
obbligatoria sul posto di lavoro rientra nell'orario
lavorativo e come tale deve essere retribuito dall'azienda.
Precisa
infatti la Corte che, ove sia data facoltà al lavoratore di
scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa, tale
attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo
svolgimento dell'attività lavorativa e come tale non va
retribuita. Se, invece, tale operazione è diretta dal
datore di lavoro, rientra nel lavoro effettivo e di
conseguenza deve essere compensato.
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INPS:
attuazione dell'Accordo nazionale sul progetto di telelavoro
domiciliare
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L'INPS,
con la Circolare n. 80 del 22 luglio 2008, fornisce
le disposizioni attuative relative all'Accordo nazionale sul
progetto sperimentale di telelavoro domiciliare,
sottoscritto il 14 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 34 del
Contratto Collettivo di Comparto del 14 febbraio 2001.
Visto
il carattere sperimentale dell'Accordo è prevista la
volontarietà e reversibilità dei progetti di telelavoro e,
nella prima fase, la sperimentazione sarà attuata soltanto
presso le Sedi provinciali e subprovinciali e le Agenzie.
L'Istituto
ricorda che copia della circolare, contenente la disciplina
dettagliata della prestazione di telelavoro, andrà
consegnata a cura del Dirigente responsabile della struttura
al telelavoratore all'atto della sottoscrizione del
contratto.
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