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Detrazione
Iva sugli acquisti: spetta anche in caso di omissione della
dichiarazione e dei registri: (Sentenza CTR Lazio)
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Con
Sentenza n. 31/22/2008, la Commissione tributaria
regionale del Lazio ha stabilito che in assenza di
presentazione della dichiarazione IVA o in presenza di
irregolare annotazione delle fatture di acquisto sul
registro, l'IVA relativa agli acquisti può essere
legittimamente portata in detrazione.
La
CTR Lazio, in applicazione dei principi di effettività e
proporzionalità del diritto di portare in detrazione
l'IVA previsti dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia europea, ha annullato l'accertamento fiscale
dell'ufficio finanziario di Rieti, prevedendo l'irrogazione,
a carico del contribuente, di sole sanzioni per le
violazioni di carattere puramente formale.
La
decisione, basata su profili di legittimità sostanziale,
evidenzia che, nel caso in esame, pur mancando la
dichiarazione annuale:
•
la
detrazione sugli acquisti è stata regolarmente compensata
dal contribuente nelle liquidazioni periodiche;
•
l'esame
delle fatture coincide perfettamente con i dati contabili
riscontrati nel supporto informatico verificato.
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Errata
indicazione del codice attività prevalente: non è
sanzionabile se corretto in UNICO
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Con
Risoluzione 24 giugno 2008, n. 262, l'Agenzia
delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in
risposta ad alcuni quesiti relativi alla indicazione dei
codici di classificazione delle attività economiche, in
seguito all'introduzione della nuova tabella ATECO 2007,
adottata dall'Agenzia con provvedimento del 16 novembre
2007.
Si
riportano di seguito le tematiche affrontate dalla
Risoluzione in esame:
•
suddivisione
del codice attività ed individuazione della prevalenza;
•
variazione
del codice dell'attività prevalente;
•
modalità
di indicazione dei codici delle attività non prevalenti;
•
sostituzione
e comunicazione dei codici
precedenti relativi alle attività non prevalenti.
Di
particolare interesse il caso in cui dalla riclassificazione
dell'attività prevalente derivino più codici Ateco 2007.
In questo caso, l'Agenzia precisa che l'erronea
indicazione del codice attività prevalente nella
Comunicazione dati annuale IVA non è sanzionabile se
viene correttamente indicato:
•
nella
dichiarazione annuale Unico 2008, ovvero
•
nella
dichiarazione annuale IVA 2008 presentata in via
autonoma, od anche
•
nella
dichiarazione di variazione dati.
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Tributaristi
abilitati alle perizie di stima dei terreni e delle
partecipazioni: chiarimenti dell'Agenzia
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Con
Nota 23 giugno 2008, la Dre della Lombardia,
in risposta ad un'istanza d'interpello, ha chiarito che
anche i professionisti iscritti in qualità di periti
alla Camera di commercio sono abilitati a
redigere la perizia giurata di stima prevista dalla
legge ai fini della rivalutazione dei terreni e delle
partecipazioni.
Ciò è dovuto all'ampliamento della platea dei soggetti
abilitati alla redazione delle stime previsto dall'art. 1,
comma 428 della Legge n. 311/2004 (come precisato nella
Circolare dell'Agenzia n. 6/2006). Pertanto, poiché il termine
per redigere la perizia giurata è fissato al 30 giugno
2008, chi risulta regolarmente iscritto in qualità di
perito presso le Camere di commercio, tra cui anche i
tributaristi, può asseverare le stime.
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COVIP:
la scelta della previdenza complementare sarà revocabile
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Con
la presentazione della relazione annuale, il presidente
della COVIP, Luigi Scimìa, ha fornito il quadro completo
della situazione della previdenza complementare
relativo all'anno 2007, evidenziando che il trend
positivo di iscrizioni, registrato l'anno scorso, non si sta
confermando quest'anno.
Per
far fronte al calo di iscrizioni ai fondi, Scimìa
auspicherebbe un intervento del Governo diretto a fornire incentivi
sulla tassazione delle somme versate: dal canto suo, il
Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, ha dichiarato che non
è intenzione dell'Esecutivo agire in tale direzione.
Il
Ministro del Welfare è infatti convinto, che dare la
possibilità ai lavoratori di poter revocare la scelta
di iscrizione ai fondi di previdenza, sia la strada da
seguire per fornire maggiore sicurezza ai dipendenti e
conseguentemente incentivare l'adesione al mondo della
previdenza complementare.
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