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Detrazione Iva sugli acquisti: spetta anche in caso di omissione della dichiarazione e dei registri: (Sentenza CTR Lazio)

Con Sentenza n. 31/22/2008, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito che in assenza di presentazione della dichiarazione IVA o in presenza di irregolare annotazione delle fatture di acquisto sul registro, l'IVA relativa agli acquisti può essere legittimamente portata in detrazione.

La CTR Lazio, in applicazione dei principi di effettività e proporzionalità del diritto di portare in detrazione l'IVA previsti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ha annullato l'accertamento fiscale dell'ufficio finanziario di Rieti, prevedendo l'irrogazione, a carico del contribuente, di sole sanzioni per le violazioni di carattere puramente formale.

La decisione, basata su profili di legittimità sostanziale, evidenzia che, nel caso in esame, pur mancando la dichiarazione annuale:

         la detrazione sugli acquisti è stata regolarmente compensata dal contribuente nelle liquidazioni periodiche;

         l'esame delle fatture coincide perfettamente con i dati contabili riscontrati nel supporto informatico verificato.

Errata indicazione del codice attività prevalente: non è sanzionabile se corretto in UNICO

Con Risoluzione 24 giugno 2008, n. 262, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti relativi alla indicazione dei codici di classificazione delle attività economiche, in seguito all'introduzione della nuova tabella ATECO 2007, adottata dall'Agenzia con provvedimento del 16 novembre 2007.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate dalla Risoluzione in esame:

         suddivisione del codice attività ed individuazione della prevalenza;

         variazione del codice dell'attività prevalente;

         modalità di indicazione dei codici delle attività non prevalenti;

         sostituzione e comunicazione dei codici precedenti relativi alle attività non prevalenti.

Di particolare interesse il caso in cui dalla riclassificazione dell'attività prevalente derivino più codici Ateco 2007. In questo caso, l'Agenzia precisa che l'erronea indicazione del codice attività prevalente nella Comunicazione dati annuale IVA non è sanzionabile se viene correttamente indicato:

         nella dichiarazione annuale Unico 2008, ovvero

         nella dichiarazione annuale IVA 2008 presentata in via autonoma, od anche

         nella dichiarazione di variazione dati.

Tributaristi abilitati alle perizie di stima dei terreni e delle partecipazioni: chiarimenti dell'Agenzia

Con Nota 23 giugno 2008, la Dre della Lombardia, in risposta ad un'istanza d'interpello, ha chiarito che anche i professionisti iscritti in qualità di periti alla Camera di commercio sono abilitati a redigere la perizia giurata di stima prevista dalla legge ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
Ciò è dovuto all'ampliamento della platea dei soggetti abilitati alla redazione delle stime previsto dall'art. 1, comma 428 della Legge n. 311/2004 (come precisato nella Circolare dell'Agenzia n. 6/2006). Pertanto, poiché il termine per redigere la perizia giurata è fissato al 30 giugno 2008, chi risulta regolarmente iscritto in qualità di perito presso le Camere di commercio, tra cui anche i tributaristi, può asseverare le stime.

COVIP: la scelta della previdenza complementare sarà revocabile

Con la presentazione della relazione annuale, il presidente della COVIP, Luigi Scimìa, ha fornito il quadro completo della situazione della previdenza complementare relativo all'anno 2007, evidenziando che il trend positivo di iscrizioni, registrato l'anno scorso, non si sta confermando quest'anno.

Per far fronte al calo di iscrizioni ai fondi, Scimìa auspicherebbe un intervento del Governo diretto a fornire incentivi sulla tassazione delle somme versate: dal canto suo, il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, ha dichiarato che non è intenzione dell'Esecutivo agire in tale direzione.

Il Ministro del Welfare è infatti convinto, che dare la possibilità ai lavoratori di poter revocare la scelta di iscrizione ai fondi di previdenza, sia la strada da seguire per fornire maggiore sicurezza ai dipendenti e conseguentemente incentivare l'adesione al mondo della previdenza complementare.

 

 

 

 

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