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Cessione di quote di S.r.l. anche senza atto notarile

Il maxiemendamento al D.L. n. 112/2008, in via di approvazione al Senato, ha confermato la procedura di semplificazione per l'operazione di cessione delle quote di S.r.l. che potrà, quindi, essere effettuata senza obbligo di atto notarile.

L'atto di trasferimento, pertanto, potrà essere depositato entro 30 giorni presso il registro delle imprese, anche da commercialisti, ragionieri e periti commerciali muniti della firma digitale.

Rateazioni somme iscritte a ruolo: relazioni redatte anche da revisori contabili e consulenti del lavoro

Con Direttiva 24 luglio 2008, Equitalia ha precisato che tra i soggetti abilitati a sottoscrivere le relazioni economico-patrimoniali che le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria sono tenute a presentare al fine di ottenere la rateazione di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 15.000 euro, sono annoverati anche i consulenti del lavoro e i revisori contabili.

La nuova Direttiva, pertanto, amplia la categoria dei soggetti abilitati a firmare la relazione economico-patrimoniale che, ora, include:

         avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, iscritti nel registro dei revisori contabili;

         studi associati e società tra professionisti, purché i soci presentino i requisiti di cui sopra;

         consulenti del lavoro;

         revisori contabili.

Convenzione necessaria per la plusvalenza da cessione di area lottizzata

Con Risoluzione 24 luglio 2008, n. 319, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione della plusvalenza derivante dalla vendita di aree edificabili, di cui all'art. 67, TUIR.

In particolare, l'Agenzia precisa che una cessione di terreni lottizzati può configurarsi soltanto qualora:

         il Comune abbia approvato il piano di lottizzazione;

         sia stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione.

In base alla legge urbanistica (Legge n. 1150/1942 e successive modificazioni), infatti, l'autorizzazione da parte del comune alla lottizzazione di un terreno a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca tutti gli oneri a carico del privato relativi all'urbanizzazione dell'area, completando l'iter amministrativo.

INPS: nuovo inquadramento se manca la denuncia di variazione

L'INPS con il messaggio n. 16636/08, illustrando la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13383 del 23 maggio 2008, ha precisato che non è scusabile il datore di lavoro che omette la denuncia di variazione: tale comportamento prefigura l'ipotesi di dichiarazione inesatta.

Conseguenza di tale omissione sarà che INPS procederà a nuovo inquadramento previdenziale avente efficacia retroattiva, cioè da quanto si sono verificati i mutamenti nell'attività svolta che determinano la riclassificazione.

 

 

 

 

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