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Decreto Legge sull'imponibile fiscale formato Ias in dirittura d'arrivo

La Camera dei deputati ha recentemente verificato gli effetti, nel breve termine, dell'introduzione del principio sancito dalla Finanziaria 2008, in base al quale l'imponibile fiscale dovrebbe derivare direttamente dal bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali.

In particolare, il timore che l'attuazione delle suddette previsioni potesse portare ad uno squilibrio di bilancio per l'Erario, ha indotto la Camera ad effettuare delle verifiche basate principalmente:

         sui dati presenti negli archivi del Fisco;

         attraverso una serie di incontri con una significativa rappresentanza di aziende che hanno già applicato gli Ias.

Tali verifiche sembrano aver portato un risultato di sostanziale invarianza ai fini del gettito; di conseguenza, è probabile che nei prossimi mesi venga dato il via libera al Decreto sugli Ias, in base a quanto previsto dalla Finanziaria 2008.

Ristorni assegnati ai soci delle cooperative e studi di settore: Parere dell'Agenzia delle Entrate

Con Parere 4 agosto 2008, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni assegnati ai soci delle cooperative non assumono rilevanza nella determinazione dei ricavi presunti elaborati dagli studi di settore.

Tali ristorni, rappresentando delle componenti negative nella determinazione del reddito imponibile (costi del personale), per le cooperative di produzione e lavoro vanno inseriti nel rigo F23 del modello degli studi, ma rischiano di generare delle incoerenze nell'indicatore di normalità economica.

Diversamente, i ristorni riconosciuti dalla cooperative di consumo come rimborso dei prezzi pagati per usufruire dei beni e dei servizi non hanno impatto sui ricavi dichiarati.

L'amministrazione finanziaria intende evitare una disparità di trattamento; a tal fine, l'inserimento della componente negativa a rigo F23 assume valenza di "quadratura" ed in presenza di eventuali anomalie, può essere fatta apposita segnalazione nelle note aggiuntive di GERICO.

Imposte sostitutive sui riallineamenti: versamento entro il 30 settembre senza sanzioni

La Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) ha previsto la possibilità di dare rilevanza fiscale ai disallineamenti a seguito di rivalutazioni effettuate in operazioni straordinarie, versando un'imposta sostitutiva. Il contribuente deve darne evidenza compilando la sezione V del quadro RQ di UNICO 2008 da presentare entro il prossimo 30 settembre.

Nel caso in cui, a seguito di rivalutazioni eseguite in occasione di operazioni straordinarie effettuate entro il 31 dicembre 2007, i contribuenti intendano procedere al riallineamento per ottenere la deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, devono versare la prima rata dell'imposta sostitutiva (determinata applicando l'aliquota dell'1%) entro il 30 settembre, senza sanzioni.

L'imposta sostitutiva dell'1% deve essere calcolata su ogni singola operazione straordinaria posta in essere entro il 31/12/2007. In questo caso è necessario compilare tanti quadri RQ quante sono le operazioni straordinarie effettuate. Infine, è altresì necessario distinguere l'imposta sostitutiva per immobilizzazioni materiali e immateriali anche se il conteggio va effettuate sul totale affrancato.

Agenzia delle Entrate: per la maxisanzione si applica il "favor rei"

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 56/E del 24 settembre 2008 ha stabilito che per l'applicazione della maxisanzione per l'occupazione di lavoratori in nero si applica il principio del "favor rei". Pertanto, la sanzione dovrà essere determinata confrontando quella attualmente in vigore con quella vigente all'epoca della violazione: tra le due sarà irrogata la più favorevole.

Precisa, inoltre, l'Agenzia che il ricorso contro il provvedimento concernente la maxisanzione si dovrà proporre non più alla Commissione Tributaria ma al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

 

 

 

 

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