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Requisiti
per l'ammissione al cinque per mille: Circolare delle
Entrate
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Con
Circolare 26 marzo 2008, n. 27, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità
introdotte dal comma 5, articolo 3, Legge Finanziaria n.
244/2007, così come riformulato dall'articolo 45, D.L.
n.248/2007, in merito alla disciplina del cinque per
mille IRPEF per il periodo d'imposta 2007.
L'Amministrazione
finanziaria ha illustrato, tra l'altro, i requisiti che
alcune categorie di soggetti operanti in settori di rilievo
sociale devono possedere per essere ammesse negli
elenchi dei beneficiari:
•
le
associazioni operanti nei settori previsti per le ONLUS
devono essere prive di scopo di lucro e tale previsione deve
risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto;
•
le
fondazioni devono possedere personalità giuridica
(risultante l'iscrizione nei registri prefettizi ai sensi
dell'art. 1, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) e avere
carattere culturale nazionale;
•
le
associazioni sportive dilettantistiche devono essere
state riconosciute ai fini sportivi dal CONI, secondo la
normativa di disciplina del settore (art. 7 D.L. 28 maggio
2004, n. 136).
La
Circolare ricorda inoltre il nuovo obbligo a carico dei
soggetti ammessi al riparto, ovvero la redazione entro un
anno dalla ricezione delle somme, di un apposito e
separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e
trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
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Sicurezza
degli impianti: chiarimenti dal Ministero
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Con
parere giuridico 26 marzo 2008, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha risposto ai quesiti concernenti il
Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino
della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno
degli edifici, che entra in vigore da oggi (27 marzo.
2008).
In
particolare, è stato chiarito che i documenti da
consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo
quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca
della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:
•
la
dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla
Legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e,
fino ad oggi, per i soli impianti elettrici degli altri
edifici (salvo che le parti si accordino ai sensi dell'art.
13 per non allegarla);
•
il
progetto ed il collaudo dell'impianto, solo se
imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o
della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione
inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti
casi sarà sufficiente il più semplice elaborato tecnico
(previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto);
•
il
libretto d'uso e manutenzione solo se obbligatorio:
nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per
l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
•
la
dichiarazione di rispondenza per gli impianti
realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che
non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le
parti non si accordino per escluderla. La possibilità del
proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce
una novità e può anche riguardare l'intero
edificio.
Inoltre,
la responsabilità sullo stato dell'impianto dovrà
essere a carico del venditore o del compratore secondo
quanto espressamente dichiarato nell'atto di compravendita,
per evitare che ci siano incertezze circa la responsabilità
della sicurezza degli impianti.
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Consolidato
fiscale in caso di incorporazione da parte della
consolidante: Risoluzione
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Con
Risoluzione 20 marzo 2008, n. 103, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione
del regime del consolidato nazionale nell'ipotesi di
operazioni di incorporazione tra società.
L'Amministrazione
finanziaria ha precisato che l'incorporazione da parte
della consolidante di società esterne al gruppo, non fa
venire meno il regime del consolidato fiscale, qualora
permangano i requisiti di cui all'art. 17, TUIR; inoltre, in
questo caso, non è necessario presentare apposita
istanza di interpello preventivo.
La
necessità dell'interpello permane, invece, nell'ipotesi
di estinzione della consolidante, ossia per effetto
della fusione della stessa con società terze al
gruppo o a seguito della sua incorporazione in una
società non inclusa nel consolidato.
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Cessioni
gratuite di beni alle Onlus: Circolare delle Entrate
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Con
Circolare 26 marzo 2008, n. 26, l'Agenzia delle Entrate
ha fornito precisazioni in merito alla cessione gratuita
dalle imprese alle Onlus di beni diversi dalle derrate
alimentari e dai prodotti farmaceutici, a seguito delle
novità introdotte in materia dalla Finanziaria 2008. In
particolare, ha chiarito che ai sensi del riformulato
articolo 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/1997, rientrano nella
cessione agevolata i beni:
•
non
di lusso,
diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti
farmaceutici, alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività d'impresa;
•
che
presentino imperfezioni, alterazioni o vizi che pur
non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne
consentono la commercializzazione o la vendita
rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la
distruzione;
•
il
cui costo specifico complessivo non risulti superiore al
5% del reddito d'impresa dichiarato.
La
Circolare precisa inoltre che:
•
la
cessione gratuita dei suindicati beni non si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui
all'articolo 100, comma 2, lettera h), TUIR;
•
a
decorrere dal 1° gennaio 2008, tali beni si considerano
distrutti ai fini Iva; non esistono tuttavia limiti al
diritto alla detrazione.
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Corte
di Cassazione: l'INPS deve decidere sull'iscrizione
all'assicurazione del socio lavoratore
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La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 854
del 17 gennaio 2008, ribadisce che, colui che
nell'ambito di una società a responsabilità limitata
svolga attività di socio amministratore e di socio
lavoratore, ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella
gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità
e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due
corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere
sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività
prevalente.
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Welfare:
nuovo elenco delle malattie professionali
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Il
Ministero del Lavoro, con Decreto ministeriale del 14
gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70
del 22 marzo 2008, Supplemento Ordinario n. 68, ha reso noto
il nuovo elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria
la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del
Testo Unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni e integrazioni.
In
sostituzione di quello approvato con Decreto ministeriale 27
aprile 2004, in allegato al decreto in esame viene
pubblicato l'aggiornamento dell'elenco delle malattie
per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 139 del Testo Unico.
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