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Requisiti per l'ammissione al cinque per mille: Circolare delle Entrate

Con Circolare 26 marzo 2008, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal comma 5, articolo 3, Legge Finanziaria n. 244/2007, così come riformulato dall'articolo 45, D.L. n.248/2007, in merito alla disciplina del cinque per mille IRPEF per il periodo d'imposta 2007.

L'Amministrazione finanziaria ha illustrato, tra l'altro, i requisiti che alcune categorie di soggetti operanti in settori di rilievo sociale devono possedere per essere ammesse negli elenchi dei beneficiari:

         le associazioni operanti nei settori previsti per le ONLUS devono essere prive di scopo di lucro e tale previsione deve risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto;

         le fondazioni devono possedere personalità giuridica (risultante l'iscrizione nei registri prefettizi ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) e avere carattere culturale nazionale;

         le associazioni sportive dilettantistiche devono essere state riconosciute ai fini sportivi dal CONI, secondo la normativa di disciplina del settore (art. 7 D.L. 28 maggio 2004, n. 136).

La Circolare ricorda inoltre il nuovo obbligo a carico dei soggetti ammessi al riparto, ovvero la redazione entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito e separato rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Sicurezza degli impianti: chiarimenti dal Ministero

Con parere giuridico 26 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto ai quesiti concernenti il Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, che entra in vigore da oggi (27 marzo. 2008).

In particolare, è stato chiarito che i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:

         la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla Legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e, fino ad oggi, per i soli impianti elettrici degli altri edifici (salvo che le parti si accordino ai sensi dell'art. 13 per non allegarla);

         il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo se imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi sarà sufficiente il più semplice elaborato tecnico (previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto);

         il libretto d'uso e manutenzione solo se obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;

         la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l'intero edificio.

Inoltre, la responsabilità sullo stato dell'impianto dovrà essere a carico del venditore o del compratore secondo quanto espressamente dichiarato nell'atto di compravendita, per evitare che ci siano incertezze circa la responsabilità della sicurezza degli impianti.

Consolidato fiscale in caso di incorporazione da parte della consolidante: Risoluzione

Con Risoluzione 20 marzo 2008, n. 103, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime del consolidato nazionale nell'ipotesi di operazioni di incorporazione tra società.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'incorporazione da parte della consolidante di società esterne al gruppo, non fa venire meno il regime del consolidato fiscale, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 17, TUIR; inoltre, in questo caso, non è necessario presentare apposita istanza di interpello preventivo.

La necessità dell'interpello permane, invece, nell'ipotesi di estinzione della consolidante, ossia per effetto della fusione della stessa con società terze al gruppo o a seguito della sua incorporazione in una società non inclusa nel consolidato.

Cessioni gratuite di beni alle Onlus: Circolare delle Entrate

Con Circolare 26 marzo 2008, n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alla cessione gratuita dalle imprese alle Onlus di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, a seguito delle novità introdotte in materia dalla Finanziaria 2008. In particolare, ha chiarito che ai sensi del riformulato articolo 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/1997, rientrano nella cessione agevolata i beni:

         non di lusso, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;

         che presentino imperfezioni, alterazioni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione;

         il cui costo specifico complessivo non risulti superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato.

La Circolare precisa inoltre che:

         la cessione gratuita dei suindicati beni non si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 100, comma 2, lettera h), TUIR;

         a decorrere dal 1° gennaio 2008, tali beni si considerano distrutti ai fini Iva; non esistono tuttavia limiti al diritto alla detrazione.

Corte di Cassazione: l'INPS deve decidere sull'iscrizione all'assicurazione del socio lavoratore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 854 del 17 gennaio 2008, ribadisce che, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore, ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Welfare: nuovo elenco delle malattie professionali

Il Ministero del Lavoro, con Decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2008, Supplemento Ordinario n. 68, ha reso noto il nuovo elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

In sostituzione di quello approvato con Decreto ministeriale 27 aprile 2004, in allegato al decreto in esame viene pubblicato l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico.

 

 

 

 

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