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Imposta di successione/donazione sui negozi fiduciari dovuta solo in caso di trasferimento

Con Circolare 27 marzo 2008, n. 28, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia di imposte di successione e donazione, rettificando parzialmente quanto precisato in precedenza con la Circolare 22 gennaio 2008, n. 3.

In particolare, l’Agenzia ha stabilito che sui negozi fiduciari aventi ad oggetto azioni o quote societarie, nei quali non si prevede il trasferimento dei diritti ma la semplice legittimazione al loro esercizio, l’imposta di successione e donazione non è dovuta.

Diversamente, l’imposta è dovuta:

  • qualora il negozio fiduciario abbia ad oggetto beni immobili, per i quali non è possibile separare la titolarità del diritto dalla legittimazione;
  • su tutti i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito.

Nuove disposizioni antiriciclaggio: Circolare del Ministero dell’Economia

Con Circolare 20 marzo 2008, il Ministero dell’Economia ha fornito ulteriori precisazioni riguardo le limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore previste nella nuova disciplina dell’antiriciclaggio (art. 49, D.Lgs. n. 231/2007).

Si riportano in sintesi alcune delle nuove regole che entreranno in vigore dal 30 aprile 2008:

  • l’emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Dal 30 aprile 2008, infatti, gli assegni di importo pari o superiori a € 5.000,00 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile” insieme al nome o alla ragione sociale del beneficiario (le scorte di carnet di assegni già in possesso della clientela potranno comunque essere ancora utilizzate dopo il 30 aprile, sempre nei limiti indicati). Il mancato rispetto di tali norme comporterà una sanzione amministrativa pari al 40% dell’importo trasferito;
  • per gli assegni emessi prima del 30 aprile 2008 non cambia nulla: possono essere regolarmente incassati;
  • a partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, non sarà effettuato il pagamento dell’assegno. Tale disposizione sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale. La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato;
  • tutti i libretti di deposito al portatore emessi prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a 5.000 euro, dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009;
  • non sarà possibile trasferire denaro contante per importi superiori a 5.000,00 euro.

Dilazione delle somme iscritte a ruolo: Direttiva di Equitalia

Con Direttiva 27 marzo 2008, n. 2070/2008, Equitalia ha fornito importanti indicazioni riguardo al procedimento di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Nella Direttiva è precisato che il contribuente può richiedere la dilazione delle somme (fino ad un massimo di 72 rate di importo minimo € 100) in presenza di “temporanee situazioni di obiettiva difficoltà” (carenza di liquidità, stato di crisi aziendale ecc.).

Per i debiti fino a € 2.000, la dilazione è automatica, previa autocertificazione del debitore; per i debiti fino a € 10.000, ci sarà una verifica semplificata; per i debiti fino a € 50.000, deve essere accertata la situazione di difficoltà, oltre tale soglia è invece richiesta la presentazione di idonee garanzie (polizza fidejussoria, ipoteca).

Restano escluse dal procedimento di rateizzazione le somme iscritte a ruolo per il recupero delle agevolazioni UE dichiarate illegittime, per i crediti con riscossione spontanea a mezzo ruolo (Tarsu, multe con prevista rateizzazione), per i ruoli rateizzati INPS.

Il mancato pagamento di due rate, fa decadere il contribuente dal beneficio della dilazione.

Imposta di bollo richiesta per i danni causati da animali selvatici: Risoluzione

Con Risoluzione 27 marzo 2008, n. 109, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello concernente l’interpretazione dell’articolo 21-bis della tabella allegata al DPR n. 642/1972, ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione dell’imposta di bollo per l’istanza di risarcimento danni causati da animali selvatici alle coltivazioni.

L’Amministrazione finanziaria ha spiegato che l’esenzione dall’imposta di bollo in caso di presentazione di istanza di risarcimento per i danni causati da fauna selvatica opera nei confronti dei produttori agricoli che lamentino pregiudizio alle attività agro-forestali o zootecniche esercitate.

Riguardo a quanto sopra specificato, si evidenzia che l’Agenzia si era già espressa in due precedenti risoluzioni n. 101, luglio 2001 e n. 291, 9 settembre 2002.

 

Ministero del lavoro: esclusa la disciplina del contratto a progetto per i pensionati di anzianità

Il Ministero del Lavoro in risposta all’interpello n. 8 dd. 26 marzo 2008 avanzato dal Ordine dei Consulenti del Lavoro ha stabilito che sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina del contratto a progetto anche coloro che percepiscono la pensione di anzianità, una volta raggiunti i requisiti di età della pensione di vecchiaia.

 

 

 

 

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