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Imposta di successione/donazione sui negozi fiduciari dovuta solo in caso di trasferimento
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Con Circolare 27 marzo
2008, n. 28, l’Agenzia delle Entrate si è
espressa in materia di imposte di successione e donazione,
rettificando parzialmente quanto precisato in precedenza con
la Circolare 22 gennaio 2008, n. 3.
In particolare, l’Agenzia ha stabilito che sui negozi
fiduciari aventi ad oggetto azioni o quote societarie,
nei quali non si prevede il trasferimento dei diritti ma
la semplice legittimazione al loro esercizio,
l’imposta di successione e donazione non è dovuta.
Diversamente, l’imposta è dovuta:
- qualora il negozio fiduciario abbia ad oggetto beni
immobili, per i quali non è possibile separare
la titolarità del diritto dalla legittimazione;
- su tutti i trasferimenti di beni e diritti a titolo
gratuito.
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Nuove disposizioni antiriciclaggio: Circolare del Ministero dell’Economia
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Con Circolare 20 marzo
2008, il Ministero dell’Economia ha fornito ulteriori
precisazioni riguardo le limitazioni all’uso del denaro
contante e dei titoli al portatore previste nella nuova
disciplina dell’antiriciclaggio (art. 49, D.Lgs. n.
231/2007).
Si riportano in sintesi alcune delle nuove regole che
entreranno in vigore dal 30 aprile 2008:
- l’emissione di assegni bancari, postali e circolari
in forma libera sarà consentita soltanto per importi
inferiori a 5.000 euro. Dal 30 aprile 2008, infatti,
gli assegni di importo pari o superiori a € 5.000,00
euro dovranno riportare la clausola “non
trasferibile” insieme al nome o alla ragione sociale
del beneficiario (le scorte di carnet di assegni già
in possesso della clientela potranno comunque essere
ancora utilizzate dopo il 30 aprile, sempre nei limiti
indicati). Il mancato rispetto di tali norme comporterà
una sanzione amministrativa pari al 40%
dell’importo trasferito;
- per gli assegni emessi prima del 30 aprile 2008 non
cambia nulla: possono essere regolarmente incassati;
- a partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del
codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche
se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di
tale data). La mancata indicazione del codice
fiscale del girante rende la girata nulla e,
pertanto, non sarà effettuato il pagamento
dell’assegno. Tale disposizione sarà operativa
anche qualora il girante sia sprovvisto del codice
fiscale. La girata sarà considerata nulla anche qualora
il codice fiscale del girante sia manifestamente errato;
- tutti i libretti di deposito al portatore emessi
prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a
5.000 euro, dovranno essere estinti o ridotti ad una
somma non eccedente il predetto importo entro il 30
giugno 2009;
- non sarà possibile trasferire denaro contante per
importi superiori a 5.000,00 euro.
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Dilazione delle somme iscritte a ruolo: Direttiva di Equitalia
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Con Direttiva 27 marzo 2008,
n. 2070/2008, Equitalia ha fornito importanti indicazioni
riguardo al procedimento di rateizzazione delle somme
iscritte a ruolo.
Nella Direttiva è precisato che il contribuente può
richiedere la dilazione delle somme (fino ad un massimo
di 72 rate di importo minimo € 100) in presenza di
“temporanee situazioni di obiettiva difficoltà” (carenza
di liquidità, stato di crisi aziendale ecc.).
Per i debiti fino a € 2.000, la dilazione è
automatica, previa autocertificazione del debitore;
per i debiti fino a € 10.000, ci sarà una verifica
semplificata; per i debiti fino a € 50.000, deve
essere accertata la situazione di difficoltà, oltre tale
soglia è invece richiesta la presentazione di idonee
garanzie (polizza fidejussoria, ipoteca).
Restano escluse dal procedimento di rateizzazione
le somme iscritte a ruolo per il recupero delle
agevolazioni UE dichiarate illegittime, per i crediti con
riscossione spontanea a mezzo ruolo (Tarsu, multe con
prevista rateizzazione), per i ruoli rateizzati INPS.
Il mancato pagamento di due rate, fa decadere il
contribuente dal beneficio della dilazione.
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Imposta di bollo richiesta per i danni causati da animali selvatici: Risoluzione
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Con Risoluzione 27 marzo
2008, n. 109, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad
un interpello concernente l’interpretazione
dell’articolo 21-bis della tabella allegata al DPR n.
642/1972, ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione
dell’imposta di bollo per l’istanza di risarcimento
danni causati da animali selvatici alle coltivazioni.
L’Amministrazione finanziaria ha spiegato che
l’esenzione dall’imposta di bollo in caso di
presentazione di istanza di risarcimento per i danni
causati da fauna selvatica opera nei confronti dei
produttori agricoli che lamentino pregiudizio alle
attività agro-forestali o zootecniche esercitate.
Riguardo a quanto sopra specificato, si evidenzia che
l’Agenzia si era già espressa in due precedenti
risoluzioni n. 101, luglio 2001 e n. 291, 9 settembre 2002.
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Ministero del lavoro: esclusa la disciplina del contratto a progetto per i pensionati di anzianità
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Il
Ministero del Lavoro in risposta all’interpello n. 8
dd. 26 marzo 2008 avanzato dal Ordine dei Consulenti del
Lavoro ha stabilito che sono esclusi dal campo di
applicazione della disciplina del contratto a progetto anche
coloro che percepiscono la pensione di anzianità, una volta
raggiunti i requisiti di età della pensione di vecchiaia.
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