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Approvato
il modello di dichiarazione ICI e le relative istruzioni
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Con
Decreto 23 aprile 2008, in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello
di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2007 e le relative istruzioni.
Il
nuovo modello di dichiarazione tiene conto delle novità
introdotte dall'articolo 37, D.L. n. 223/2006, che ha
parzialmente soppresso l'obbligo di dichiarazione ICI.
In
particolare le istruzioni alla compilazione dispongono che
l'obbligo di dichiarazione permane:
•
se
gli immobili godono di riduzioni d'imposta;
•
gli
immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato
utilizzato il MUI (Modello Unico informatico);
•
nel
caso in cui gli elementi rilevanti ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili non sono acquisibili
da parte dei comuni attraverso la consultazione della
banca dati catastale.
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Immatricolazione
dei veicoli UE acquistati con il regime del margine:
Risoluzione delle Entrate
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Con
Risoluzione 24 aprile 2008, n. 172 l'Agenzia delle
Entrate si è espressa in merito alle nuove disposizioni
introdotte dal D.L. n. 262/2006 al fine di contrastare le
frodi nel commercio di mezzi di trasporto, acquistati
da Paesi comunitari e rivenduti in Italia.
In
base alle nuove regole, dal 3 dicembre 2007, la richiesta di
immatricolazione/voltura di veicoli oggetto di acquisto
intracomunitario deve essere corredata da copia del
modello "F24 IVA Immatricolazione auto UE" che
evidenzi il numero di telaio e l'IVA assolta dal cedente in
occasione della prima cessione nel territorio dello Stato.
Secondo
l'Agenzia, gli acquisti assoggettati al regime del
margine sono esclusi dalle nuove regole; ciò in quanto,
ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. n. 41/1995, tali
acquisti "non sono considerati acquisti comunitari".
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Integrazione
dei quadri di tariffa catastale per alcuni comuni:
Provvedimento Agenzia del Territorio
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Con
Provvedimento 23 aprile 2008, l'Agenzia del
Territorio ha provveduto all'integrazione delle tariffe
di estimo delle unità immobiliari urbane site in alcuni
Comuni italiani.
Il
Provvedimento non dispone una revisione degli estimi,
bensì l'integrazione delle tariffe (rendite catastali
per unità di consistenza a vano, metro quadro, o metro
cubo) delle categorie ordinarie dei gruppi A, B e C, con
l'istituzione di categorie mancanti.
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Subappalti
e reverse-charge: ulteriori chiarimenti delle Entrate
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Con
due distinte Risoluzioni, datate 24 aprile 2008,
l'Agenzia delle Entrate ha fornito, in risposta a due
istanze di interpello, chiarimenti in merito alla corretta
applicazione del meccanismo del reverse-charge. Si
riportano, in sintesi, le conclusioni:
•
Risoluzione
n. 173/E:
se la società appaltatrice, in corso di esecuzione
del contratto di subappalto, ha acquisito un nuovo codice
attività questo non fa cambiare il regime di
applicazione dell'IVA, essendo comunque necessario fare
riferimento alla attività da questa effettivamente svolta
al momento di stipula del contratto. Pertanto, se fin
dalla stipula del contratto non sussistevano le condizioni
per l'applicazione del reverse-charge, il subappaltatore
dovrà provvedere ad emettere le note di addebito (art. 26,
DPR n. 633/72) e al pagamento della sanzione (art. 6, comma
1, D. Lgs. n. 471/97).
•
Risoluzione
n. 174/E:
il contratto di subappalto per la realizzazione di opere
civili (vasche, basamenti, sottopassi, serbatoi,
portineria), connesse al contratto di appalto principale,
rientra fra le attività del settore edile; pertanto
le prestazioni rese dalla società committente devono
essere fatturate applicando il regime del reverse-charge.
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Rapporto
biennale sulla parità uomo - donna: invio entro il 30
aprile 2008
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Si
ricorda che entro mercoledì 30 aprile 2008 deve
essere presentato il rapporto sulla situazione del personale
occupato nel biennio 2006-2007 da parte delle
imprese, pubbliche o private, che occupano almeno cento
dipendenti.
L'obiettivo
del rapporto è la verifica dell'osservanza delle norme
relative alla parità uomo-donna nel lavoro.
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Collocamento
obbligatorio: precisazioni sull'esonero parziale
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Il
Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 7638/2008,
precisa che la nuova misura contributiva dovuta dalle
aziende che intendono avvalersi dell'istituto dell'esonero
parziale, riferita ad ogni giorno lavorativo e per ciascun
disabile non occupato, decorre dal 19 febbraio 2008.
La
nuova misura del contributo è pari a 30,64 euro al
giorno per ciascun disabile non occupato.
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Corte
di Giustizia UE: illegittime le sanzioni per la mancata
comunicazione delle assunzioni a tempo parziale
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La
Corte di Giustizia UE, con la sentenza n. C-55/07 del
24 aprile 2008, ha stabilito che sono illegittime le
sanzioni imposte alle aziende che non hanno rispettato
l'obbligo di comunicare all'ispettorato del lavoro le
assunzioni a tempo parziale.
Per
i giudici comunitari il vincolo di segnalazione, imposto
dall'articolo 2 del D. Lgs 61/2000, è un ostacolo
burocratico che penalizza il ricorso al part time.
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ENPALS:
denuncia mensile entro il 25 giugno
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Come
si ricorderà, con l'introduzione del nuovo sistema di
comunicazione della denuncia mensile tramite flusso Xml e la
conseguente scomparsa della tradizionale denuncia
trimestrale, l'ENPALS, con la Circolare n. 17 del 10
dicembre 2007, aveva comunicato che il termine ultimo
per la presentazione della denuncia contributiva relativa
alle retribuzioni dei mesi di gennaio e febbraio 2008 doveva
essere fatta entro il 25 aprile 2008 (in corrispondenza con
quella relativa al mese di marzo).
Ora,
con la Circolare n. 7 del 24 aprile l'Istituto
comunica che la scadenza per la trasmissione delle denunce
contributive mensili relative ai mesi di gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2008, sarà consentita fino al 25 giugno
2008.
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Linee
guida per i trasferimenti delle posizioni dei lavoratori
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Presso
il Ministero del Lavoro, il 24 aprile 2008, è stato
firmato da Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e
Assoprevidenza, l'accordo per la definizione dei criteri
procedurali di quel concetto di "portabilità"
della posizione previdenziale, messa a punto dal D.Lgs. n.
252/2005 (riforma Maroni).
Diviene
operativa la libertà del lavoratore aderente a una forma
previdenziale di trasferire, trascorsi due anni di
partecipazione, il proprio montante pregresso a un altro
fondo pensione o Pip, che vengono così messi in
competizione. Le associazioni si sono impegnate a
predisporre entro la fine dell'anno un modulo di
trasferimento uniforme per tutte le forme pensionistiche
complementari, per completare il processo di
semplificazione.
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