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Decreto
Legge pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
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Nel
Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri il 21
maggio 2008, in corso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, tra le altre misure urgenti in materia di
rilancio economico, sono previste delle novità riguardo
l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il
Decreto stabilisce, infatti, a decorrere dal 2008
l'esclusione dall'ICI per l'immobile adibito ad abitazione
principale dal soggetto passivo (ai sensi del D.L. n.
504/92).
L'esenzione
si applica anche nei casi in cui:
•
il
soggetto passivo, a seguito di separazione legale o
annullamento del matrimonio, non risulti assegnatario
della casa coniugale (art. 6, comma 3-bis);
•
le
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprietà indivisa, sono adibite ad abitazione
principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art.
8, comma 4).
Godono,
altresì, dello stesso trattamento dell'abitazione
principale le unità immobiliari assimilate
all'abitazione principale dal Comune con proprio
regolamento, quali, ad esempio, le pertinenze e le
abitazioni date in uso gratuito a familiari.
L'esenzione
ICI, invece, non riguarda gli immobili di categorie
catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad
applicarsi la detrazione prevista per l'abitazione
principale dal Comune.
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Deduzioni
difensive e sanzioni con atto ad hoc: sentenza della CTP
Torino
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La
Commissione tributaria provinciale di Torino, con Sentenza
16 maggio 2008, n. 36/10/08, ha accolto il ricorso per illegittimità
di una cartella esattoriale emessa relativamente ad importi
dovuti per mancata emissione dello scontrino.
A
fronte della notifica del processo verbale il
contribuente aveva presentato le proprie memorie difensive,
come previsto dalle avvertenze in calce al verbale medesimo.
L'Amministrazione
finanziaria,
secondo i giudici del CTP, doveva emettere atto di
irrogazione delle sanzioni per permettere al
contribuente di proporre eventuale ricorso giurisdizionale.
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Rimborso
dell'ICI versata per mutamento della rendita catastale:
Sentenza della Cassazione
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Con
Sentenza 7 maggio 2008, n. 11094, la Corte di
Cassazione si è pronunciata in merito al diritto alla restituzione
della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI)
pagata indebitamente dal contribuente, a seguito di un cambiamento
del valore della rendita catastale dell'immobile (nel
caso di specie, si passa dalla categoria A/7 a quella A/2).
Secondo
i giudici, la sentenza passata in giudicato che definisce
la corretta rendita catastale, conferisce il diritto ad
avere il rimborso della maggiore ICI versata, con effetto
retroattivo. Ciò significa che il rimborso della
maggiore imposta pagata si estende anche ai periodi
d'imposta precedenti alla sentenza che ha attribuito la
nuova rendita.
Infine,
viene precisato che la richiesta di rimborso deve essere
presentata entro tre anni dal versamento oppure dal
momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione.
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Proroga
770: probabilmente venerdì 30 maggio sarà emanato
l'apposito DPCM
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Sarà
presentato probabilmente al primo Consiglio dei Ministri,
che si terrà venerdì 30 maggio 2008, il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la proroga
del termine per la trasmissione telematica del modello 770
semplificato e per l'invio del 730 da parte dei Caf e degli
intermediari.
Probabilmente
la data per la presentazione dei due adempimenti slitterà
al 10 luglio 2008.
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Detassazione
degli straordinari e dei premi di produttività: le novità
in arrivo
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Il
Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 maggio 2008,
ha approvato un decreto legge contenente "misure
sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro".
Tale
provvedimento, che probabilmente sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, prevede, in
via sperimentale, che:
•
salva
espressa rinuncia scritta del dipendente,
•
nel
secondo semestre 2008 (1° luglio 2008 - 31 dicembre 2008),
•
lo
straordinario ed i premi di produttività dei dipendenti del
settore privato saranno tassati con un'aliquota del 10%,
entro un limite di importo complessivo pari a 3.000 euro
lordi. Tale disposizione di applica solo ai titolari di
redditi di lavoro dipendente non superiori, nel 2007, a
30.000 euro.
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