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Notifica della cartella di pagamento al solo coniuge dichiarante: Sentenza CTR Lazio

Con Sentenza n. 67/36/08, la Commissione Tributaria regione Lazio ha disposto che, in caso di dichiarazione dei redditi congiunta presentata da due coniugi, la cartella di pagamento d'imposta sul reddito deve essere notificata al dichiarante. Ne deriva l'illegittimità della cartella notificata al solo coniuge dichiarante.

La CTR Lazio, nel richiamare l'ordinanza n.128/2000 con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell'articolo 17, Legge n. 114/1977, ha ribadito, per altro, che i coniugi, entrambi sottoscrittori della dichiarazione, sono responsabili in solido del pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del dichiarante.

Legittimo l'accertamento basato su pagamenti in contante

Con Sentenza 18 luglio 2008, n. 19902, la Corte di Cassazione ha disposto che l'accertamento induttivo nei confronti di un'azienda è legittimo qualora abbia effettuato pagamenti in contanti, nonostante non abbia disponibilità di cassa.

Secondo i giudici, infatti, in presenza di elementi che dimostrino la disponibilità di somme non contabilizzate da parte di un'impresa, ossia di una contabilità non corrispondente alle reali movimentazioni finanziarie, è lecito presumere l'esistenza di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

Imponibilità IVA e prestazioni di servizi rese nei porti: chiarimenti delle Entrate

Con Risoluzione 29 luglio 2008, n. 322, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta interpretazione dell'art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/1972 - regime di non imponibilità ai fini IVA, relativamente alle prestazioni di servizi rese nei porti.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la disposizione in esame trova applicazione anche con riferimento:

         alle prestazioni di servizi necessarie per assicurare lo sbarco e il reimbarco dei croceristi in transito nei porti commerciali (e non solo turistici);

         ai connessi servizi di security obbligatori per legge,

in quanto tali prestazioni, essendo direttamente riferibili al "movimento di persone", rientrano nella previsione normativa di cui al n. 6) del comma 1 dell'art. 9.

Anche CONFERSERCENTI trova l'intesa per il rinnovo del CCNL TDS

Come già CONFCOMMERCIO in data 17 luglio 2008, anche CONFESERCENTI con le organizzazioni sindacali FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, ha stipulato, il giorno 23 luglio 2008, l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, già scaduto, sia per la parte economica che per quella normativa, in data 31 dicembre 2006.

Anche per il rinnovo di CONFESERCENTI punto controverso dell'intesa è stato il lavoro domenicale, per il quale si è stabilita, in via transitoria, l'estensione generalizzata e una maggiorazione del salario del 30%; infatti l'accordo sancisce che questa materia è di competenza del secondo livello di contrattazione e stabilisce un regime transitorio specifico che, salvo raggiungimenti di accordi di secondo livello, terminerà con la vigenza del contratto.

Sul piano economico le Parti hanno convenuto:

         un aumento retributivo di 150,00 euro a regime,

         arretrati pari a 252,24 euro,

riferiti al IV livello e da riparametrare per gli altri livelli.

 

 

 

 

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