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Unico 2008, ultimo giorno utile per l'invio on-line del modello

Oggi, 30 settembre 2008, scade il termine per i contribuenti obbligati a presentare on-line il modello Unico 2008.

Inoltre, una volta effettuata la trasmissione ed entro i prossimi 30 giorni (ossia entro il 30 ottobre 2008), gli intermediari abilitati sono tenuti a riconsegnare ai propri clienti:

         le dichiarazioni trasmesse;

         la relativa ricevuta di trasmissione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancato invio della dichiarazione il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso (di cui all'art. 13, D.L. n. 472/97) entro 90 giorni dalla scadenza, cioè entro il prossimo 29 dicembre, con il quale è prevista la riduzione della sanzione minima di 258 euro ad un ottavo; in tale ipotesi la dichiarazione è da ritenersi comunque validamente presentata.

Bonus accise sui consumi di gasolio da parte dei trasportatori: ulteriore rimborso per il 2007

Con Nota 15 luglio 2008, prot. N. 2299, l'Agenzia delle Dogane, a seguito di autorizzazione comunitaria, ha riconosciuto la possibilità per gli autotrasportatori di merci di richiedere l'ulteriore rimborso di euro 7,00 ogni mille litri per l'incremento dell'accisa sui consumi di gasolio effettuati nel 2007.

I soggetti interessati dovranno presentare, entro il 31 ottobre 2008, una nuova dichiarazione che, così come chiarito con Nota 19 settembre 2008, prot n. 22234, integra e sostituisce quella già presentata entro il 30 giugno 2008 per le richieste di gasolio (per l'importo di euro 12,78609 ogni mille litri) acquistato a far data dal 1° giugno 2007.

Il rimborso potrà anche essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 entro l'anno in cui il credito è sorto (31.12.2008); per le eccedenze potrà essere presentata apposita domanda di rimborso entro il 30.06.2009.

Cassazione: il Mod. F24 alterato è un falso di attestato punibile da 1 a 4 anni

Con Sentenza 24 settembre, n. 36687, la Corte di Cassazione ha affermato che il modello di pagamento F24 non deve essere considerato come un atto pubblico o un certificato amministrativo ma si configura quale attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dell'atto di versamento della contravvenzione di cui riporta gli estremi.

Secondo i giudici, infatti, il Mod. F24 svolge la funzione di quietanza dei pagamenti con "funzione liberatoria" del contribuente.

Pertanto, in caso di falsificazione materiale ad opera di un privato, si commette il reato punibile con la reclusione da uno a quattro anni (anziché da sei mesi a tre anni come previsto per la falsità di certificato).

Corte di Cassazione: sui rumori paga il datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36737/2008, ha stabilito che il datore di lavoro è sempre responsabile dei comportamenti dei dipendenti soprattutto se questi disturbano con rumori molesti o schiamazzi, specie notturni, la gente del quartiere.

È dovere, infatti, del datore di lavoro impedire il disturbo al riposo delle persone soprattutto da emissioni sonore che superano i limiti di tollerabilità.

 

 

 

 

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